Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27969 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27969 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hammami Hmida, nato a Tunisi il 25/05/1982

avverso l’ordinanza del 31/03/2016 del Tribunale del riesame di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha accolto
l’appello proposto dal P.m. avverso l’ordinanza del 19 febbraio 2016 con la quale
il G.i.p. del locale Tribunale aveva rigettato, per insussistenza di gravità
indiziaria, la domanda cautelare formulata nei confronti di Hammami Hmida,
detto Ciccio, in relazione al reato di partecipazione all’associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti diretta dal fratello Hammami Mohamed, detto Paolo.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto sussistente un solido quadro indiziario,
desunto da intercettazioni telefoniche ed ambientali, riscontrate dai sequestri e

Data Udienza: 16/06/2016

dagli arresti operati nel corso delle indagini, comprovante l’esistenza
dell’associazione a delinquere delineata dall’accusa, i cui principali componenti,
tra i quali si colloca l’indagato, appartengono allo stesso nucleo familiare e
risultano stabilmente impegnati nell’acquisto, nel trasporto, nell’occultamento e
nella commercializzazione di eroina.
Il Tribunale ha individuato quali elementi indicativi dell’esistenza del
sodalizio la commissione di numerosi reati-fine, i frequenti contatti e rapporti tra
gli indagati per un significativo arco temporale, funzionali alla commissione dei

divisione dei ruoli, essendo emerso dalle indagini il ruolo direttivo e di
coordinamento dell’attività del gruppo di Hammami Mohamed, detto Paolo, il
ruolo di suoi principali collaboratori della moglie Pecorella Leonarda, detta Dina,
e di Chaza Meherez, detto Enzo, il ruolo di corriere svolto da Hamreloujh Tijana,
detta Fatima, incaricata di trasportare lo stupefacente da Napoli a Palermo, di
occultarlo e di distribuirlo, il ruolo di supporto di Benivegna Vita, madre di
Pecorella Leonarda, incaricata dell’occultamento dello stupefacente e del denaro
presso la propria abitazione ed il ruolo di fidato esecutore delle direttive del
fratello, svolto da Hammami Hmida detto Ciccio, incaricato anche di sostituirlo
nell’attività di cessione e di approvvigionamento, il ruolo di stabile fornitore del
sodalizio, svolto da Obi Gabriel, di stanza a Napoli ed in grado di assicurare
continue forniture di eroina, anche in notevole quantità, ed i rapporti stabili con
la rete distributiva, costituita dai vari pusher identificati in Di Dio Maurizio,
Adragna Giuseppina, i Criscenti di Trapani, Anzaldi Nuccio e Di Majo Giuseppe di
Mazara del Vallo.
Al fine di delineare la struttura del gruppo il Tribunale ha valorizzato le
conversazioni più significative, indicative del rapporto collaudato tra Hammami
Mohamed, detto Paolo, ed i suoi più stretti collaboratori, il comune fine
perseguito e l’esistenza del gruppo, stabilmente dedito al traffico di eroina.
In particolare, ha richiamato la conversazione tra Paolo ed Enzo del 14
gennaio 2014 nella quale facevano espresso riferimento alle strategie di vendita
(cessioni non a credito), al modo per incrementare i guadagni (cedendo solo
modesti quantitativi e prospettando uno sconto per acquisti più consistenti), ai
prezzi praticati (40 la piccola, 80 la grande); la conversazione dell’i febbraio
2014 di analogo contenuto, dimostrativa della collaborazione tra i due; la
conversazione del 10 febbraio 2014 dalla quale risultava che i due avevano
ceduto 40 grammi di eroina al Di Majo e all’Anzaldi; quella del 14 febbraio 2014,
giorno dell’arresto di Hammami Mohamed al rientro da Napoli in possesso di 400
grammi di eroina, dalla quale risultava che Enzo lo stava aspettando per tagliare
la droga.

2

reati scopo, la disponibilità di luoghi di occultamento dello stupefacente e la

Quanto al ruolo di Hammami Hmida il Tribunale ha evidenziato la rilevanza
della conversazione del 22 gennaio 2014 tra Paolo e il fratello Ciccio nella quale
concordavano di alternarsi, in caso di assenza di Paolo, nei rapporti con
l’acquirente di nome Maurizio, con il quale Paolo aveva preso accordi di cedere
30 e pagare 300 per volta, precisandogli che lui e il fratello non cedevano a
credito; la conversazione del 24 gennaio 2014 nel corso della quale Paolo riferiva
ad Enzo della discussione con Fatima, che aveva prelevato un maggior
quantitativo senza dirglielo: nella circostanza Paolo faceva chiaramente

bustine che avevano preparato e delle persone autorizzate a prelevarle ovvero
lui stesso, Enzo e Fatima.
Quest’ultima risultava utilizzata come corriere, in quanto effettuava i viaggi
a Napoli per prelevare lo stupefacente dal fornitore e trasportarlo a Palermo,
occultandolo nelle parti intime: le intercettazioni ed i paralleli servizi di
osservazione consentivano di monitorare i viaggi del 12 dicembre 2013 e 10
gennaio 2014 e lo stesso Paolo in sede di interrogatorio aveva ammesso almeno
10 viaggi per rifornirsi di stupefacente, acquistando almeno 400 grammi di
eroina per volta, poi commercializzata a Trapani con l’aiuto della stessa Fatima,
oltre ad ammettere i consolidati rapporti con il fornitore Obi Gabriel e con gli
acquirenti trapanesi sin dal 2010, che acquistavano circa 200 grammi di eroina a
settimana.
Significativa del ruolo della donna era la conversazione avente ad oggetto la
violenta discussione tra Paolo e Fatima, che rivendicava un maggior compenso
per i rischi corsi: nell’occasione Hmida riferiva al fratello di aver consigliato alla
donna di non insistere e di lasciar calmare il fratello Paolo per poi riprendere a
collaborare.

Dal contenuto della conversazione emergeva che Paolo era

contrariato dalle pretese della donna, che non era disposta a trasportare almeno
500 grammi per volta in modo da fargli recuperare le spese di viaggio e il
compenso di 1000 euro a viaggio, come le aveva proposto.
La conversazione è stata valorizzata dal Tribunale in quanto indicativa di un
pregresso rapporto stabile e di una analoga proiezione futura, che trovava
conferma in altro colloquio, nel quale Enzo riferiva a Paolo di aver ribadito a
Fatima che “lei e Ciccio” lavoravano per loro e, quindi, non potevano, da
lavoratori subordinati, imporre condizioni “che fai diventi tu la padrona e io il
lavoratore?” e nell’occasione Paolo, urtato dall’ingratitudine della donna,
sottolineava il momento critico per gli affari, essendosi diradati i rifornimenti da
settimanali a mensili, e le ingiuste rivendicazioni di Fatima, smentite dalla
contabilità redatta su un foglio affidato alla moglie Dina, alla quale aveva dato
2.400 euro.

3

intendere che disponevano di un luogo di occultamento dello stupefacente, delle

Emergeva, pertanto, anche il ruolo della Pecorella, incaricata di custodire la
contabilità ed il ricavato delle vendite, tant’è che si lamentava con Enzo
dell’inadempimento di alcuni pusher e per contestare le rivendicazioni di Fatima
ammetteva di aver corso anche lei dei rischi, trasportando lo stupefacente
(conversazione del 24 gennaio 2014). Emergeva altresì, il ruolo della madre della
Pecorella, Benivegna Vita, che, lamentandosi con la figlia del fatto che il genero
Paolo avesse dato le chiavi di casa a Fatima con il rischio che, avendo litigato,
questa potesse entrare e prelevare lo stupefacente, ammetteva di custodire in

la madre commentavano il debito di Paolo nei confronti di Fatima, creditrice di 4
mila euro per i viaggi effettuati, e l’attività di cessione che la donna svolgeva per
loro conto, in quanto si limitava ad eseguire le consegne ai clienti su indicazione
di Paolo, che era l’unico ad avere i numeri dei clienti; dalla stessa conversazione
emergeva che la Benivegna si era resa disponibile ad occultare lo stupefacente in
casa propria per evitare alla coppia, in caso di perquisizione e arresto, il rischio
di perdere la potestà genitoriale sulla bambina; inoltre, la Benivegna, che
insieme alla figlia stava accompagnando Enzo a fare le consegne, le chiedeva se
questi sapesse che lei teneva i soldi e tutte le cose, ottenendone conferma (v.
conversazioni riportate a pag. 7 dell’ordinanza).
Ancor più significative dell’esistenza del sodalizio, secondo il Tribunale,
risultano, oltre alle ammissioni di Hammami Mohamed dopo il suo arresto, le
conversazioni intercettate in carcere tra questi e la moglie, in quanto
confermative del ruolo di vertice ricoperto dallo stesso, in grado di impartire
direttive ai sodali, veicolate dalla moglie, per assicurare l’operatività del gruppo e
la continuità del traffico illecito. Sono state ritenute rilevanti le valutazioni della
coppia sul sistema più opportuno da seguire: inviare Ciccio a Napoli dal fornitore,
dichiaratosi disponibile a cedere gratuitamente un quantitativo di stupefacente
per aiutarli in un momento di crisi, o aspettare che Fatima si recasse in Marocco
a prelevare i suoi risparmi pari a 6 mila euro da investire subito nell’acquisto di
droga, per poi decidere di inviare il fratello Ciccio e Enzo dal fornitore. Nel corso
del colloquio la Pecorella ammetteva di essersi recata a Napoli una volta, così
come Ciccio, e Paolo, che intendeva riprendere subito il traffico, in quanto i
clienti di Mazzara del Vallo ed i Criscenti erano disposti ad acquistare, disponeva
che a Napoli si recassero il fratello ed Enzo, raccomandando prudenza ed in
particolare di viaggiare insieme, ma distanziati, almeno per i primi 2 o 3 viaggi;
inoltre, incaricava la moglie di dire al fratello che dal secondo viaggio in poi
avrebbe dovuto consegnare tutto a lei (soldi e sostanza).
Effettivamente, Hammami Hmida si sarebbe recato a Napoli, ma sarebbe
stato arrestato al rientro perché trovato in possesso di 20 grammi di eroina:
allora Paolo, confermando il suo ruolo apicale, ordinava di sospendere ogni
4

casa lo stupefacente per conto del genero. In altra conversazione la Pecorella e

attività, non senza lamentarsi del fatto che il fornitore avesse regalato solo 20
grammi a fronte dei guadagni, pari ad almeno 100 mila euro, che gli aveva
assicurato in occasione dei 10 approvvigionamenti effettuati. Decideva in seguito
di ricorrere all’aiuto di Fatima, che avrebbe fornito il capitale e recuperato il suo
credito dall’operazione, ma poneva la condizione che i contatti con i clienti li
mantenesse solo Enzo e che la moglie non avesse rapporti con Fatima, esposta
al rischio di arresto.
Le intercettazioni del marzo 2014 documentano l’approvvigionamento, le

mentre la Pecorella custodiva lo stupefacente, secondo le disposizioni del marito,
che dal carcere imponeva che Fatima non si occupasse delle cessioni, affidate ad
Enzo ed alla moglie.
Considerato che anche Hammami Hmida in sede di interrogatorio ha
confermato che Paolo e Fatima si recavano a Napoli per rifornirsi di stupefacente
e che a casa di Fatima avvenivano gli incontri con gli acquirenti, il Tribunale ha
ritenuto ricavabile dal materiale probatorio esaminato la prova dell’esistenza di
un gruppo, stabilmente e da tempo dedito al traffico di stupefacenti, aggregato
al fine di compiere una serie indeterminata di reati con precisa ripartizione di
compiti e ruoli, all’occorrenza fungibili, con disponibilità di luoghi di
occultamento, uno stabile canale di rifornimento, mezzi economici e una stabile
rete distributiva in grado di assorbire periodicamente non modici quantitativi di
eroina. Sul piano soggettivo ha ritenuto sussistente la consapevolezza degli
indagati di essere inseriti in un gruppo e di collaborare in modo coordinato e
stabile per la realizzazione del programma criminoso, coltivato anche dopo
l’esecuzione degli arresti e le perdite subite.
Quanto all’indagato il Tribunale ne ha ritenuto provata la partecipazione con
il ruolo di trasportatore e di esecutore delle direttive del fratello, ravvisando un
attuale e concreto pericolo di reiterazione, desumibile non solo dalla reiterazione
delle condotte, ma, soprattutto, dall’apporto fornito dopo l’arresto del fratello per
assicurare continuità all’operatività del gruppo. Ne ha sottolineato i precedenti
per furto e ricettazione, indicativi di una attitudine specifica nei traffici delittuosi,
la stabile dedizione al traffico di stupefacenti di tipo pesante ed i consolidati
rapporti con canali di approvvigionamento e clientela, riattivabili agevolmente,
per ritenere indispensabile l’applicazione della misura cautelare più rigorosa,
risultando, oltre alla presunzione relativa prevista per il reato associativo dall’art.
275, comma 3, cod. proc. pen., ostativa all’applicazione di una misura meno
afflittiva, anche detentiva, la spregiudicatezza dell’indagato e l’entità della pena
irrogabile.

5

A

operazioni di taglio, curate da Fatima e da Enzo, che si occupava delle consegne,

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore dell’indagato, che ne
chiede l’annullamento per due motivi:
– nullità dell’ordinanza per manifesta illogicità della motivazione: l’ordinanza
si connota per la frammentazione degli elementi indiziari, desunti da circostanze
considerate singolarmente ed inidonei a costituire una solida base per l’adozione
di un provvedimento cautelare; sul piano delle esigenze cautelari la prognosi di
pericolosità è ancorata ad un pericolo astratto e meramente ipotetico, non
concreto cioè desunto da elementi di fatto, specie nel caso di incensurato;

309/90: il Tribunale ha errato nel ritenere provata la partecipazione
dell’indagato, in presenza di un quadro probatorio debole, fragile e lacunoso: le
lacune non colmate per l’impossibilità di attribuire le condotte al ricorrente,
impediscono una ricostruzione dei fatti così come ricostruite nell’ordinanza.
Infatti, non vi è prova della sussistenza di strutture sia pur rudimentali, tecniche
ed operative per il perseguimento del fine, dei rapporti tra i complici e della
distribuzione dei compiti: conseguentemente, gli elementi raccolti durante la fase
investigativa non sono in alcun modo sufficienti ad inquadrare la vicenda in un
reato associativo, mancandone tutti gli elementi caratterizzanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché totalmente generico ed aspecifico.
Il ricorrente si limita ad enunciazioni astratte, senza alcun riferimento
specifico alla posizione del ricorrente (invero, definita “odierna ricorrente”,
palesemente confondendo l’Hamida con la Pecorella, indicata a pag.2 del ricorso
quale indagata nei cui confronti non vi sono gravi indizi, ed evocandone
l’incensuratezza, a fronte dei precedenti penali dell’Hamida, indicati
nell’ordinanza e risultanti dal certificato penale in atti) e senza affatto
confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza.
Infatti, il ricorrente non censura, se non in termini di astratta enunciazione,
alcuno degli elementi enucleati dal Tribunale, emergenti dalle conversazioni
intercettate, per delinearne il ruolo, la posizione subordinata rispetto alle
direttive del fratello, ma comunque, fiduciaria, i rapporti con i complici, il
contributo concreto fornito dopo l’arresto del fratello per assicurare continuità
operativa all’associazione, recandosi a Napoli ad approvvigionarsi dal fornitore,
già conosciuto per esservisi recato in una precedente occasione, e persino le
ammissioni rese dopo l’arresto.
Trascura del tutto la rilevanza delle conversazioni riportate nell’ordinanza
dalle quali risultano i rapporti con i sodali Fatima ed Enzo, con gli acquirenti e
soprattutto, la competenza e la scaltrezza nella gestione dei rapporti con i clienti,

6

– erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.P.R.

emergente dalla conversazione del 22 gennaio 2014, riportata a pag. 4
dell’ordinanza, nel corso della quale l’indagato proponeva al fratello di impostare
diversamente il rapporto con il cliente di nome Maurizio, consegnando droga
pura, pretendendone il pagamento, in modo che fosse l’acquirente a tagliarla ed
a pagare in seguito la differenza di prezzo sul maggior ricavo riscosso dalle
vendite.

2. Anche in punto di esigenze cautelari le censure del ricorrente sono del

Hmida, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, arrestato nel
corso dell’indagine per il possesso di 20 grammi di eroina e dichiarato irreperibile
con decreto del 16 marzo 2016.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si stima equo determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.
proc. pen.
Così deciso, il 16/06/2016

tutto astratte e generiche, minimamente calibrate sulla posizione dell’Hammami

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA