Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27966 del 31/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27966 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL MEKAOUI SALAH nato il 01/01/1980

avverso la sentenza del 08/10/2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
4~r/sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. ANTONIO BALSAMO che ha
chiesto la revoca della sentenza impugnata e l’annullamento senza rinvio
limitatamente al reato di cui al CAPO A) per intervenuta prescrizione.
Il difensore presente conclude associandosi alle richieste del PG

_„,———–

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 31/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1.EI Mekaoui Salah propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa
Corte, Seconda Sezione penale, in epigrafe indicata, deducendo errore di fatto in
ordine alla prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. proc. pen., risalente al
22 aprile 2006. La Corte di cassazione non ha, infatti, dichiarato inammissibile il
ricorso ma lo ha soltanto rigettato, ragion per cui deve tenersi conto anche del
periodo successivo all’emanazione della sentenza d’appello, in data 19 marzo
2013. Ne deriva che il reato, in assenza di sospensioni della prescrizione, si è

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglíanza è fondata. Trattandosi, infatti, di una sentenza di rigetto e non di
inammissibilità, ai fini della prescrizione deve tenersi conto, come correttamente
rilevato dal ricorrente, anche del periodo successivo alla pronuncia di secondo
grado, fino all’emanazione della sentenza di legittimità. Poiché, nel caso di
specie, quest’ultima è stata emessa 1’8 ottobre 2015, e quindi successivamente
allo spirare del termine prescrizionale ( 22-10-2013), il reato di cui all’art. 474
cod. proc. pen., commesso il 22 aprile 2006, è estinto per prescrizione.
2. Occorre pertanto revocare la sentenza emessa da questa Corte, Seconda
Sezione penale, ed annullare senza rinvio la sentenza originariamente
impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 474 cod. proc. pen., perchè
estinto per prescrizione. Il relativo aumento di pena, che dalla sentenza di primo
grado risulta essere di giorni 15 di reclusione ed euro 50 di multa, va quindi
eliminato.
3. In ordine alle doglianze formulate con il ricorso originario da El Mekhaoui
(nullità della sentenza di primo grado e di ogni atto successivo per omessa
notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, notificato presso il
difensore in assenza dell’accertamento dell’impossibilità di eseguire la notifica
presso il domicilio dichiarato; violazione degli artt. 53 ss. legge n. 689 del 1981
nonché vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria), vanno richiamate, in
questa sede, le considerazioni formulate da questa Corte, Seconda Sezione
penale, alle pagine 2-4 della sentenza impugnata, del tutto condivisibili e la cui
validità non è stata contestata neanche dal ricorrente, nel presente ricorso
straordinario.
1

prescritto in data 22 ottobre 2013.

4. La sentenza n. 41747/15, emessa, l’ 8-10-2015, da questa Corte, Seconda
Sezione penale, va pertanto revocata, dichiarandone cessati gli effetti. La
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bologna, il 19 marzo 2013 (n.
708/2013), nei confronti di El Mekhaoui Salah, va annullata senza
rinvio,limitatamente al reato di cui all’art. 474 cod. pen., perchè estinto per
prescrizione. Va inoltre eliminata la relativa pena di giorni 15 di reclusione ed

PQM
La Corte, decidendo in sede rescindente e rescissoria: 1) revoca la sentenza
della Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale, n. 41747/2015, emessa I’810-2015, nei confronti di El Mekaoui Salah, dichiarandone cessati gli effetti; 2)
annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Bologna, emessa il 19-32013 ( n. 708/2013) nei confronti di El Mekaouí Salah, limitatamente al reato di
cui all’art. 474 cp perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di
giorni 15 di reclusione ed euro 50 di multa, rigettando nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31-5-2016.

euro 50 di multa. Il ricorso va rigettato nel resto.

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