Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27966 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27966 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABETE STEFANO N. IL 04/05/1987
avverso l’ordinanza n. 8902/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott..m•e’e-‘—irLDCk

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Data Udienza: 05/04/2013

Considerato in fatto
Abete Stefano, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data
10.12.012 con la quale il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, decidendo sulla richiesta di riesame
proposta dal predetto, indagato del reato di cui agli art. 81, 73 d.p.r. 309/90, avverso l’ordinanza del GIP
del Tribunale di Benevento, applicativa della misura dell’obbligo di presentazione alla PG, ha rigettato la
richiesta di riesame, confermando detta misura cautelare.
A sostegno del ricorso la difesa dell’Abete ha dedotto:
intercettazioni telefoniche.
Assume la difesa del ricorrente che, a fronte dei dati fattuali riportati, il Tribunale del riesame si è limitato a
prendere in considerazione dati investigativi parziali senza procedere al riesame di tutto il materiale a sua
disposizione, senza motivare l’iter logico procedurale seguito in aperta violazione dell’obbligo di
motivazione. In particolare l’ordinanza impugnata, recependo le indagini della PG, è risalita all’Abete sulla
base dell’appartenenza al medesimo dell’utenza cellulare da cui venivano fatte le telefonate senza che
venisse fatto alcun serio riscontro dell’identità dei soggetti parlanti; ha ritenuto che oggetto della
conversazioni captate fosse il traffico di stupefacenti pure in assenza di elementi che facessero pensare a
cessione di sostanze stupefacenti. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del riesame, assume la
difesa che si tratta di normali telefonate fatte fra amici, per giunta non identificati, nel corso delle quali
venivano chiesti dei numeri di telefono, senza che da esse possa evincersi alcun elemento riferibile alla
vendita o alla cessione di sostanza stupefacente da parte di Abete.
2-illogicità della motivazione con riferimento alle dichiarazioni accusatorie di De Nitto Daniele e al
riconoscimento di Abete Stefano dallo stesso effettuato in sede di sit.
Deduce la difesa del ricorrente l’inattendibilità di dette dichiarazioni essendo detto soggetto dedito all’uso
di sostanze stupefacenti ed avendo reso le dichiarazioni ed effettuato il riconoscimento in probabile stato
di alterazione psicofisica. Il Tribunale ha omesso di considerare tali elementi attribuendo piena valenza
probatoria a tali dichiarazioni ed omettendo di considerare che nessuno degli altri acquirenti sentiti a sit ha
dichiarato di aver acquistato stupefacente dall’Abete.
3- illogicità della motivazione con riguardo alla prova della destinazione alla cessione dello stupefacente
rinvenuto nella sua abitazione.
Assume il ricorrente l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria con riferimento allo stupefacente rinvenuto
nella sua abitazione, trattandosi di gr. 0,62 di hashish, quantità compatibile con uso personale, essendo
egli assuntore di hashish, e che gli oggetti trovati, quali gli involucri di plastica delle sigarette, non devono
far pensare necessariamente ad una attività di confezionamento della sostanza.
4- illogicità della motivazione con riguardo alla insussistenza delle esigenze cautelari.
Assume la difesa del prevenuto che il Tribunale del riesame ha deciso in violazione dei principi di
proporzionalità e di adeguatezza della pena e non ha tenuto conto del requisito del’attualità del pericolo di
reiterazione, rilevando che in tema di misure cautelari personali, l’esigenza del concreto pericolo di
commissione di delitti della stessa specie non può essere intesa nel senso di una realizzazione delittuosa in
itinere, trattandosi di giudizio prognostico nel quale la concretezza va desunta coerentemente da fatti già
accaduti e, quindi, appartenenti al passato, mentre l’espressione pericolo indica una proiezione verso il
futuro dell’indagine. Dunque la sussistenza del pericolo deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e
circostanza del fatto che dalla personalità dell’imputato, valutata alla base dei precedenti penali o dei
comportamenti concreti, onde pervenire ad una formulazione di prognosi della pericolosità da effettuare

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1- contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 125 c.p.p., con riferimento alle

tenendo conto della distinta specifica valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, ovvero la
gravità dei fatti e la pericolosità del reo.

Ritenuto in diritto
Il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità, in realtà censura
l’apprezzamento dei fatti e degli elementi indizianti considerati dai giudici del riesame.
Secondo il costante insegnamento della Corte Suprema, intervenuta per tracciare i confini del sindacato di
legittimità in materia impugnazione di misure cautelari, l’ambito di intervento della Corte Suprema di
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di
legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito),
ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono
insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)
l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
prowedimento. Sez. 6, Sentenza del 12/11/1998 01/02/1999 Rv. 212565).

Da ciò discende che, nella specifica materia in esame, qualora venga impugnato dall’imputato con ricorso
per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un’ordinanza applicativa di
misura coercitiva personale, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini
nella verifica degli indizi di colpevolezza ex art. 273 comma primo c.p.p.o delie esigenze caute/ori ex art 274

c.p.p. che hanno legittimato l’adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito
sulla motivazione della decisione impugnata. Il controllo della Corte Suprema, infatti, deve essere limitato
al riscontro dell’esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall’ordinanza del tribunale
ed esula dalle funzioni della Cassazione la valutazione in concreto tanto degli indizi di colpevolezza ex art
273 c.p.p., tanto delle esigenze cautelari, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, essendo questo compito esclusivo dei giudici di merito (Sez. 4, Ordinanza n. 1360
06/10/1994 Cc. dep. 16/11/1994 Rv. 200198, Sez. 4, 03/05/2007- 08/06/2007 rv. 237012, .sez 6,
08/03/2012 -22/03/2012 Rv. 252178, Cass sez III 13022/12)”.
Fatta questa premessa, rileva il collegio che a fronte di un ricorso tutto incentrato nella rivalutazione della
sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare, l’ordinanza impugnata contiene una
congrua seppure sintetica motivazione, esente da censure logiche e giuridiche, in ordine alla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale del riesame ha difatti posto in evidenza la valenza indiziaria delle dichiarazioni rese da De Nitto
Daniele circa la cessione di hashish da parte di Abete, del riconoscimento fotografico da questi operato e
dalle numerose intercettazioni da cui risultano i contatti fra i due per l’assunzione condivisa di hashish.
Le stesse considerazioni valgono per la misura cautelare applicata, l’obbligo di presentazione alla PG, non
potendo questa Corte sostituire la propria valutazione a quella effettuata dal giudice del riesame, una volta
verificata la tenuta logica della motivazione, non senza tenere presente il carattere meno afflittivo di tale
misura rispetto a quelle custodiale.
li ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue, ai sensi del’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.O.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio all’udienza del 54013
Il Presidente

il consigliere estensore

Cassazione non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa

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