Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27965 del 31/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27965 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO CARMELO FRANCESCO nato il 23/03/1966 a CATANIA

avverso la sentenza del 06/10/2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
~sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che conclude per
l’inammisisiblità del ricorso

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 31/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1.Di Benedetto Carmelo Francesco propone ricorso straordinario avverso
l’ordinanza emessa da questa Corte, Settima Sezione penale, in epigrafe
indicata, deducendo omesso esame dei primi due motivi del ricorso
originario,concernenti rispettivamente l’inosservanza degli artt. 190,192,198 e
530 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine ad atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame. Se questi motivi fossero stati
esaminati, la Corte suprema avrebbe potuto addivenire a una pronuncia diversa

prescrizione,essendo il termine prescrizionale maturato il 4-11-2014, dopo la
sentenza d’appello e prima della decisione della Settima sezione.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza concernente l’omesso esame dei primi due motivi del ricorso
originario è fondata. Risulta infatti dalla motivazione dell’ordinanza impugnata
che il giudice di legittimità ha vagliato esclusivamente la censura concernente la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze
inerenti all’inosservanza degli artt. 190, 192,198 e 530 cod. proc. pen. e alla
mancanza di motivazione in ordine ad atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame non risultano invece essere state esaminate. Ciò
determina la necessità di revocare l’ordinanza impugnata e di emettere una
nuova decisione in merito al ricorso originario.
2. Le doglianze formulate con il ricorso originario esulano dal novero delle
censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della
prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le
cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano
sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter
logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di
specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro
conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o
di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dalla Corte d’appello alle pagine 3-5 della sentenza
1

da quella di inammissibilità e quindi dichiarare estinto il reato per

impugnata. Esula d’altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e, per il
ricorrente, più adeguata- valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez.
U.,30-4-1997, Dessimone, Rv. 207941; Sez. U., 27-9-1995, Mannino, Rv.
202903).
2.1. Per quanto attiene alla doglianza concernente il diniego delle circostanze

richieda l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi
riscontrare un’assoluta genericità del motivo addotto, al riguardo, dal ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno della propria tesi
e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno
specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento della
decisione.
3. L’ordinanza n. 42292/2015, emessa, il 6-10-2015, dalla Settima Sezione
penale di questa Corte va dunque revocata, dichiarandone cessati gli effetti. Il
ricorso proposto dal Di Benedetto avverso la sentenza emessa nei suoi
confrontì,in data 8-5-2014, dalla Corte d’appello di Catania va dichiarato
inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte, decidendo in sede rescindente e rescissoria: 1) Revoca l’ordinanza
della Corte di cassazione, Settima Sezione penale, n. 42292/2015, emessa il 610-2015 nei confronti di Di Benedetto Carmelo Francesco, dichiarandone cessati
gli effetti; 2) Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Di Benedetto Carmelo
Francesco avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 8-5-2014 ( n.
67/2009) dalla Corte d’appello di Catania e condanna lo stesso Di Benedetto al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 31-5-2016.

attenuanti generiche, occorre osservare come l’art. 581, lett c), cod. proc. pen.

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