Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27964 del 31/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27964 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
ABU DAMBA nato il 06/08/1981

avverso l’ordinanza del 13/01/2016 del TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/~ le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MASSIMO GALLI che ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Udit i difensor Avv.;

d/

Data Udienza: 31/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Roma ricorre per

cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice del dibattimento,ritenendo
che non fossero state ritualmente esperite le notifiche dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari, ha dichiarato la nullità del predetto avviso e degli atti
successivi, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Con unico motivo, il ricorrente deduce abnormità del provvedimento in

procedimento alla fase delle indagini preliminari, poichè le notifiche erano state
regolarmente espletate, ex art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., e vi è in atti
la prova dell’avvenuta ricezione del fax da parte del difensore d’ufficio
dell’indagato.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Con requisitoria depositata il 15 marzo 2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata non può trovare ingresso in questa sede. Le Sezioni
unite hanno infatti chiarito che l’abnormità può essere riscontrata: a) allorchè il
giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale
(carenza di potere in astratto); b) allorchè il provvedimento giudiziale costituisca
estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall’ordinamento, è stato
esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella
prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di
là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le
ipotesi di c.d. abnormità strutturale. Accanto ad essa si colloca l’abnormità
funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di
proseguirlo. Non induce invece, di per sé, abnormità la regressione del
procedimento. Deve infatti distinguersi, al riguardo, tra regresso
tipico,conseguente al legittimo esercizio dei poteri spettanti al giudice, in
presenza dei presupposti previsti dalla legge; regresso illegittimo, conseguente
all’esercizio, da parte del giudice, di un potere riconosciutogli dall’ordinamento
ma non correttamente attivato, in assenza dei presupposti di legge; regresso
abnorme, conseguente ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere: si
pensi, ad esempio, alla restituzione degli atti ex art. 552, comma 3, cod. proc.

1

disamina, in quanto indebitamente è stata disposta la regressione del

pen. allorquando il giudice debba invece provvedere a rinnovare direttamente la
citazione a giudizio o la relativa notificazione, a norma dell’art. 143 disp. att.
cod. proc. pen. Non può dunque ritenersi l’abnormità di un provvedimento
qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice
dall’ordinamento e non determini la stasi del procedimento (Sez. U., n. 25957
del 26 marzo 2009, Toni, Rv. 243590). Ne deriva che non ogni atto illegittimo è
abnorme, poiché la categoria dell’abnormità si correla soltanto alle ipotesi
appena indicate (Sez. 2, n. 3738 del 13-1-2015, Rv. 262374).

iscrivono nella prospettiva dell’illegittimità e non dell’abnormità. La sentenza
Toni, emessa proprio in relazione ad un caso analogo a quello in esame, ha
infatti condivisibilmente stabilito che non è abnorme il provvedimento con cui il
giudice del dibattimento, ritenuta l’invalidità della notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in
realtà ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di
citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico
nninistero,poiché si tratta di un provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal
sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice
dall’ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico
ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso ( conf.
Sez. 6, n. 25810 del 8-5-2014, Rv. 260069).
3. Ne deriva che il provvedimento oggetto del ricorso, non essendo abnorme, è
inoppugnabile, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni di cui
all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorso va dunque dichiarato
inammissibile.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31-5-2016.

2. Nel caso in disamina, i rilievi formulati dal pubblico ministero ricorrente si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA