Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27963 del 31/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27963 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO LUIGI nato il 18/11/1952 a VACRI parte offesa nel procedimento
c/
DEL BONO BARBARA nato il 12/07/1966 a PARMA
VARONE GENNARO nato il 16/05/1964 a PESCARA
SACCO MARIA CARLA nato il 03/08/1957 a PESCARA
DE NINIS LUCA nato il 27/02/1967 a CHIETI
avverso il decreto del 13/10/2015 del GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette~e le conclusioni del Sost. Proc. Gen. FRANCESCO SALZANO, che ha
chiesto il rigetto del ricorso

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 31/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.D’Alessandro Luigi, in qualità di persona offesa, ricorre per cassazione
avverso l’ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata, rappresentando di
avere presentato rituale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata
dal pubblico ministero, denunciando che un magistrato della Procura (Del
Bono) aveva riferito falsamente a un altro magistrato dello stesso ufficio
(Varone) che il G.i.p. ( Di Fine) aveva disposto la riapertura delle indagini. Il
pubblico ministero al quale era stata riportata la notizia non ha verificato se

delle indagini, successivamente disposta, in mancanza di fatti
nuovi,assumendo il sopraggiungere di elementi ulteriori, rispetto a quelli
già considerati nel provvedimento di archiviazione, contrariamente al vero.
In merito a tali fatti non è stato disposto alcun accertamento,infondatamente
assumendosi la carenza di indicazione di temi di indagine da parte
dell’opponente.
Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.

2. Con memoria depositata il 26 maggio 2016, la difesa dell’indagato De
Ninis Luca ha chiesto declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso.

3. Con requisitoria depositata il 22 marzo 2016, il Procuratore generale
presso questa Corte ha chiesto rigetto del ricorso.

4. Risulta dagli atti che il provvedimento impugnato venne emesso all’esito
dell’udienza camerale, tenutasi a seguito dell’opposizione alla richiesta di
archiviazione presentata dal p.m. In relazione a tale sequenza
procedimentale, l’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. dispone che l’ordinanza
di archiviazione sia ricorribile per cassazione soltanto nei casi di cui all’art.
127, comma 5, cod. proc. pen. e cioè per violazione delle norme che
disciplinano l’instaurazione e l’esplicazione del contraddittorio. Nessun altro
vizio del provvedimento è dunque deducibile per cassazione, onde le critiche
formulate dal ricorrente alle determinazioni di merito assunte dal G.i.p. e alla
motivazione del provvedimento impugnato non possono trovare ingresso in
questa sede.

3. Il ricorso

va pertanto

dichiarato inammissibile, con conseguente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

1

quanto riferitogli corrispondesse o meno a verità e ha richiesto la riapertura

di euro 500, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31-5-2016.

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