Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27962 del 31/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27962 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRANDINETTI FILIPPO nato il 19/06/1963 a PARENTI
avverso l’ordinanza del 27/10/2015 del TRIBUNALE di COSENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Grandinetti Filippo a mezzo del difensore di fiducia ha impugnato l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Cosenza il 27 ottobre 2015 nel corso degli atti introduttivi del
processo a carico di Grandinetti ed altri per decidere sulla questione preliminare,
dedotta dalla difesa ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen., di nullità del decreto di
rinvio a giudizio per la mancanza o insufficiente determinazione del fatto contestato
al capo R) (reato di cui agli artt. 40 cpv e 314 cod. pen.). Il Tribunale, dato atto che
effettivamente per questo nonché per altri capi di imputazione si rilevava la
inadeguata indicazione del «comportamento materiale empiricamente verificabile
commissivo o omissivo – che viene ascritto all’imputato da cui questi deve difendersi»,
svolgendo specifici argomenti in relazione a ciascuna delle contestazioni, invitava «il
PM a precisare e integrare le contestazioni ritenute carenti secondo i profili su
elencati».
Il ricorrente, quindi, deduce l’abnormità di tale ordinanza in quanto è «avulsa
dall’ordinamento processuale», considerando che, secondo l’art. 491 cod. proc. pen.,
le nullità devono essere decise immediatamente con una ordinanza che sancisca la
sussistenza o insussistenza del vizio.
1

Data Udienza: 31/05/2016

Individua, in conseguenza, due profili di abnormità:
– La manifesta contrarietà dell’ordinanza al dettato dell’art. 491, comma 5, cod.
proc. pen..
– «il pubblico ministero è stato invitato ad incidere sul contenuto del decreto
emesso dal giudice dell’udienza preliminare».
Il procuratore generale presso questa Corte, con propria memoria scritta, ha

in tema di invito al pubblico ministero a correggere l’imputazione prima di dichiararne,
eventualmente, la nullità.
Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Sia il ricorso che i motivi aggiunti fondano su presupposti erronei.
Ciò riguarda innanzitutto la prima ipotesi prospettata, basata sul fatto che il
concetto di abnorme possa ricollegarsi ad una qualsiasi violazione di norme
codicistiche.
La difesa deduce la violazione della disposizione dell’art. 491, comma 5, cod.
proc. pen. in quanto il Tribunale non ha risposto nei termini richiesti dalla norma
(accogliere o rigettare), ma non indica alcuna peculiarità del caso concreto che la
faccia distinguere da una normale decisione “erronea”.
Va quindi rammentato che la “abnormità” non è una sorta di impugnazione
alternativa che scatti in ogni caso in cui non sia prevista quella ordinaria e quindi non
è sufficiente individuare un errore, per quanto grave, di applicazione della norma.
Inoltre è evidente che, nel caso proposto — la violazione dell’art. 491, comma 5,
cod. proc. pen. – non risultano quelle condizioni per le quali in più occasioni la
giurisprudenza, proprio in tema di decisioni preliminari, ha ritenuto ricorrere dei
provvedimenti abnormi: non vi è stata né la “stasi processuale” né la “indebita
regressione” del processo, ritenuta contraria al sistema processuale e, quindi,
abnorme.
Quanto al secondo profilo per il quale il ricorrente sostiene la abnormità, la
decisione contestata non è affatto avulsa dal sistema processuale ma è anzi
pienamente rispondente alle regole dello stesso, essendo peraltro le argomentazioni
del ricorrente fondate sull’ erroneo presupposto che la sentenza Sez. 3, n. 38940 del
09/07/2013 – dep. 20/09/2013, Pmt in proc. Mocellin e altri, Rv. 256382, sulla quale
il procuratore generale fonda le sue argomentazioni, rappresenti una interpretazione
“invero isolata”.

2

chiesto il rigetto del ricorso osservando che il provvedimento è in linea con le regole

Invece la linea giurisprudenziale è esattamente quella affermata da tale
decisione in conformità ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte: («È affetto
da abnormità il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza
dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce
del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il

grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica. (Sez. 6, n. 7756 del
25/11/2015 – dep. 25/02/2016, Pm in proc. Revellino, Rv. 266126) nonché le varie
conformeSez. 1, n. 39234 del 14/03/2014 – dep. 24/09/2014, P.M. in proc. Afrah, Rv.
260512 Sez. 6, n. 3742 del 27/11/2013 – dep. 28/01/2014, P.M. in proc. Bonanno,
Rv. 2587715ez. 3, n. 42161 del 09/07/2013 – dep. 14/10/2013, P.M. in proc. Lindegg,
Rv. 256974»). Non risultano allo stato decisioni significative in senso inverso.
Quindi il potere esercitato è conforme alle regole.
Peraltro non è condivisibile la affermazione di un principio di intangibilità da parte
del pubblico ministero del «contenuto del decreto emesso dal giudice dell’udienza
preliminare». Essendo la questione posta in termini generali e non riferita alla
peculiarità del caso concreto (non si discute, ad es., se si invitasse a modificare
l’imputazione sino al punto di rendere sostanzialmente il processo “nuovo”) basta dire
che tutte le disposizioni in tema di integrazione e modificazione della imputazione su
iniziativa del pm dimostrano che non vi è alcuna regola di assoluta cristallizzazione
della imputazione decisa dal gip.
In definitiva, sono inconsistenti le due ragioni per ritenere che l’atto possa essere
abnorme: 1) la impugnazione per abnormità non è un gravame residuale che copre
gli spazi in cui non è prevista impugnazione ordinaria; 2) non vi è alcun divieto
assoluto di modifica della contestazione nel corso del dibattimento.
Dal contenuto del ricorso risulta un ulteriore profilo di critica che non ha, però,
formato oggetto di specifica impugnazione; ovvero il fatto che la imputazione, in
quanto assolutamente generica, non fosse tale da poter essere integrata senza che la
sua “precisazione” si risolvesse, di fatto, in una nuova e diversa contestazione non
ricollegabile alla contestazione originaria. Su tale profilo, quindi, non va adottata
decisione.
Questa, come ogni altra questione, potrà ovviamente formare oggetto di
impugnazione ordinaria con la sentenza eventualmente sfavorevole alla parte
ricorrente.

3

vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali onché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Il Co siglie e es nsore

il Presidente

Pie ui211p1 Ste

Giaconio Pa Ioni

o

Roma•eciso ella camera di consiglio del 31 maggio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA