Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27961 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27961 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila
nei confronti di:
Balassone Carlo n. il 2.5.1990
avverso la sentenza n. 671/2012 pronunciata dal Tribunale di
L’Aquila il 16.7.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 18.6.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 18/06/2013

2

Ritenuto in fatto
– Con sentenza resa in data 16.7.2012 il Tribunale di L’Aquila
ha applicato a Carlo Balassone, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di
dieci mesi di arresto e di curo 3.000,00 di ammenda (pena sostituita
dalla misura del lavoro di pubblica utilità per un periodo corrispondente), in relazione ai reati di guida in stato ebbrezza alcolica (aggravato dal tempo notturno e dalla provocatone di un incidente) (tasso
alcolemico pari a 2,524 gil), nonché di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, commessi in Cagnano Amiterno l’8.10.2010.
2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, per violazione di legge, rilevando come il giudice a quo avesse: i) erroneamente disposto la sostituzione della pena inflitta all’imputato con la
misura del lavoro di pubblica utilità in violazione dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., là dove esclude la sostituibilità della pena nell’ipotesi
in cui (come nel caso di specie) il reo abbia provocato un incidente; 2)
erroneamente omesso di applicare all’imputato la sanzione amministrativa della revoca (anziché della sospensione) della patente di guida, obbligatoriamente prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.;
3) erroneamente omesso di dettare alcuna motivazione circa la mancata adozione della confisca del veicolo utilizzato dall’imputato per la
commissione dei reati allo stesso contestati.

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., la pena inflitta
all’imputato può essere sostituita con la misura del lavoro di pubblica
utilità solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dello stesso
art. 186 cit., ossia fuori dai casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, inteso come qualsiasi avvenimento
inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, abbia potenzialmente provocato un pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi
odi altri veicoli (cfr. Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la sostituzione
della pena applicata a carico dell’imputato con la misura del lavoro di
pubblica utilità nonostante l’avvenuta provocazione, da parte

i.

dell’imputato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza, di un
incidente.
Con riguardo alla censura riferita alla mancata revoca della patente di guida dell’imputato, rileva questa corte come, secondo quanto espressamente sancito dal testo dell’art. 186 c.d.s., qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un
valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/1 (come
nel caso di specie), la patente di guida è sempre revocata.
La circostanza che il giudice a quo abbia viceversa applicato la
sola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida comporta l’inevitabile rilievo dell’invalidità della sentenza de qua sul punto.
Conseguenza analoga discende dal rilievo (anch’esso evidenziato dal procuratore ricorrente) relativo all’omessa motivazione circa
la mancata confisca del veicolo.
Al riguardo, conviene sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 1. n. 120/2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca
del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa
accessoria (Cass., Sez. 6, n. 12313/2012, Rv. 252563; Cass., Sez. 4, n.
32427/2011, Rv. 253128; Casa., Sez. 4, n. 45365/2010, Rv. 249071).
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di primo grado,
nell’accogliere le condizioni del patto intercorso tra le parti, avrebbe
obbligatoriamente dovuto disporre la confisca del veicolo utilizzato
dall’imputato per la commissione del reato allo stesso contestato, non
risultando in alcun modo l’eventuale appartenenza del veicolo de quo
a persona estranea al reato.
L’accertata non sostituibilità della pena inflitta all’imputato
con la misura del lavoro di pubblica utilità espressamente richiesta
dalle parti (oltre alla mancata previsione della revoca della patente di
guida e della confisca del veicolo dell’imputato), nell’incidere sulle
condizioni apposte dalle parti all’accordo sottoposto alla valutazione
del giudice, comporta il travolgimento del patto d’identico contenuto
originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini
della richiesta di applicazione della pena, con il conseguente annui-

3

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale dell’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2013.

lamento senza rinvio della stessa sentenza e la contestuale trasmissione degli atti al tribunale dell’Aquila per l’ulteriore corso.

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