Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2796 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2796 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :sul ricorso proposto da :
BELLOPEDE ROBERTO N. IL 28.06.1982,
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE in data 16 aprile 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto il rigetto del
ricorso e per l’imputato l’avvocato Vinicio Vannucci che ne ha chiesto l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 aprile 2012 la Corte d’Appello di Firenze in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Livorno resa in data 23 luglio 2010, appellata da Bellopede Roberto,
riconosciuta la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sull’aggravante contestata per il
delitto, rideterminava la pena per il delitto stesso in 10 mesi di reclusione. Questi era stato
tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del reato di cui agli artt. 41
e 589 commi 1 e 2 c.p. perché, con concorso di cause colpose indipendenti e con condotta
Imprudente, imperita e negligente ed in particolare agendo in violazione degli artt. 141 commi
1, 2 e 3, 142 comma 8, 143 comma 12, 186 e 187 Codice della Strada, ponendosi alla guida
del veicolo Alfa romeo targato B11135W5 in condizioni di alterazione psicofisica di assunzione di
alcol e sostanze stupefacenti percorrendo la SP n. 4 con direzione di marcia LivornoCollesalvetti a velocità superiore a quella massima e a quella consentita (stimata tra i 90 e i
120 KM/h con limite di 50), all’atto di impegnare una curva a sinistra (segnalata da Indicazioni
di pericolo) perdendo il controllo del mezzo che invadeva la corsia all’opposto senso di marcia
delimitata da striscia di mezzeria continua così investendo frontalmente l’autoarticolato
condotto da Casati Maurizio che sopraggiungeva in quel momento con direzione contraria,
concorreva con il predetto Casati (posizione stralciata) a cagionare lesioni gravissime a
Costanziello Vincenzo -passeggero trasportato nell’auto di Bellppede- che ne determinavano il
decesso a distanza di poche ore, nonché del reato di cui all’art.186 Codice della Strada per
aver guidato in stato di ebbrezza.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il Bellopede
deducendo con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali

Data Udienza: 12/12/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso che il capo della sentenza relativa all’imputazione di omicidio colposo non
è oggetto di impugnazione con conseguente passaggio in giudicato della relativa
affermazione di penale responsabilità e della conseguente condanna.
4. Il motivo è fondato. Nella consulenza di parte del prof. Mario Giusiani allegata al
ricorso vengono formulate dopo ampia discussione medico legale le seguenti conclusioni:
1. l’alcolemia eseguita presso l’Area Funzionale di Diagnostica di Laboratorio dell’Azienda
USL n. 6 di Livorno e risultata positiva e pari a 0,89 g/I non è comunque corretta in
quanto determinata sul siero quando l’alcolemia deve essere valutata su sangue intero.
Considerando un rapporto tra 1:1,2 tra sangue intero e siero l’alcolemia dovrebbe
comunque essere corretta a 0,74 g/I;
2. Tale alcolemia può essere stata sovrastimata o addirittura dovuta esclusivamente al
prelievo che deve essere effettuato disinfettando la cute con soluzioni non alcoliche, in
quanto, In caso contrario, anche una piccolissima quantità di alcol che può entrare
tramite la siringa nella provetta di sangue è in grado di alterare anche enormemente il
risultato del valore alcolemico;
3. L’accertamento dell’alcolemia è stato eseguito con tecnica immunochimica, che può
dare falsi positivi e falsi negativi, non idonea quindi per avere una validità medico legale.
Infatti tali tecniche, utilizzate come screening, debbono essere necessariamente essere
confermate con metodi di certezza quali la Gascromatografia o la Gas-Massa. Nel caso di
Impossibilità ad effettuare contestualmente la conferma (laboratori di I livello) si rende
necessaria la doverosa catena di custodia del campione in maniera da poter effettuare
tale indagine presso un Laboratorio di II livello, il che consentirebbe di verificare la
veridicità o meno della positività riscontrata.
La Corte di Appello si è limitata a riguardo ad affermare che la consulenza di parte non
avrebbe tenuto in considerazione che il prelievo necessario per l’esame alcolemico era
stato effettuato due ore dopo l’incidente, circostanza che peraltro non ha alcuna
Incidenza sulla denunciata inattendlbilità del test stesso così come effettuato e sulla
possibilità che dia falsi positivi e non ha, conseguentemente, ritenuto di poter escludere
la responsabilità del Bellopede.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 4, 13 maggio 2011, n. 24573), il giudice di
legittimità non è giudice del sapere scientifico, giacche non detiene proprie conoscenze
privilegiate: essa, in vero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica
dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la
preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che
vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. La Corte di cassazione, rispetto a
tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la
spiegazione fornita sia spiegata in modo razionale e logico. Ciò significa che, in questa
sede, non si può interloquire sulla maggiore o minore attendibilità scientifica degli apporti
scientifici esaminati dal giudice. In effetti, in virtù del principio del libero convincimento
del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il
giudice può aderire o meno ad alcuna delle varie tesi prospettate, purché dia conto, con
motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata
e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in
modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, solo ove una simile valutazione
sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità
di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in
fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio
motivazionale (Sezione 4^, 20 aprile 2010, Bonsignore). è proprio facendo applicazione
di questi principi che e`immediatamente apprezzabile la manifesta illogicità, oltre che la
eccessiva semplificazione motivazionale, della sentenza in esame, che non ha affatto
proceduto ad un’attenta confutazione delle surriportate conclusioni e senza peraltro
disporre una consulenza d’ufficio. Sussiste pertanto il denunciato vizio motivazionale. Per
le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad
altra sezione della Corte di Appello di Firenze per un nuovo esame.

era stata disattesa la consulenza della difesa in ordine all’accertato tasso alcol_emico nel
sangue

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze
per l’ulteriore corso
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSOR

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