Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2796 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2796 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Biancari Donato, nato il 30.7.84
imputato art. 727 c.p.
avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 29.9.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione dell’art. 727 c.p. e
condannato alla pena di 800 C di ammenda;
Rilevato che, contro tale decisione, è stato proposto appello che, però, è stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità ( art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza;
Constatato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato ( perché non iscritto nel
prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.);
Considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso;
Data Udienza: 06/12/2013
Preso atto della dichiarazione di rinuncia depositata dall’avv. Gian Antonio Minghelli che,
però, è priva di valore processuale perché proveniente da difensore diverso da quello che
aveva proposto il ricorso e, comunque, soggetto privo di delega del diretto interessato;
Osservato che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1000 C;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Il residente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.