Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2795 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2795 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRISAN MASSIMO N. IL 26/06/1961
avverso la sentenza n. 64/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 06/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa il 06/03/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Trieste, in data 09/06/2010, appellata
da Massimo Frisan, imputato del reato di cui all’art. 527 cod. pen. (come
contestato in atti) e condannato alla pena di mesi due e gg. venti di reclusione,
nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla misura della
pena che era eccessiva.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato il punto oggetto di impugnazione, mediante valutazioni
di merito immuni da errori di diritto e conformi ai parametri di cui all’art. 133
cod. pen. (vedi sentenza 2° grado pag. 2).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Massimo
Frisan con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il
idente
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di