Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27949 del 03/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27949 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. LA CORTE Umberto, nato a Palermo il 12/07/1990
2. LA CORTE Carmelo, nato a Monreale il 11/10/1964

avverso la sentenza del 20/01/2015 della Corte d’appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata nei confronti di La Corte Carmelo e per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di La Corte Umberto;
sentite le conclusioni dell’avvocato Giovanni Aurilio, difensore di fiducia di
entrambi i ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi

Data Udienza: 03/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 20 gennaio 2015, la Corte di appello di Palermo,
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Carmelo La Corte avverso
quella emessa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 21 novembre
2012 e confermato la stessa nei confronti di Umberto La Corte, che aveva
condannato entrambi gli imputati per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale
ed il secondo anche per il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità, fatti
commessi in Palermo il 25 giugno 2010, ed aveva irrogato a ciascuno di essi la

In particolare, la sentenza di secondo grado ha ritenuto inammissibile
l’appello proposto nell’interesse di Carmelo La Corte perché depositato fuori
termine, ed ha ritenuto infondata l’impugnazione proposta nell’interesse di
Umberto La Corte, avverso la sentenza che aveva giudicato accertate le condotte
ascritte al medesimo, e consistite nell’avere rifiutato di fornire le proprie
generalità ai Carabinieri, allorché si era recato presso la locale Stazione per
pretendere la restituzione di un ciclomotore precedentemente sottoposto a
sequestro amministrativo dai militari, e, poi, nell’avere, in concorso con suo
padre Carmelo La Corte, afferrato per un braccio e colpito alla spalla il
Carabiniere Antonino Arianna, al fine di impedirgli di trattenere al sicuro, nella
caserma dei Carabinieri, il predetto ciclomotore.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Giovanni Aurilio, quale difensore di fiducia
di entrambi gli imputati.
2.1. Nel ricorso proposto nell’interesse di Carmelo La Corte, articolato in un
unico motivo, primo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, e
segnatamente dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell’art.
606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta tardività
dell’appello.
Si deduce che la notifica della sentenza di primo grado all’imputato – così
come ritiene la Corte d’appello – è avvenuta in data 13 febbraio 2013, che il
termine per impugnare era di quarantacinque giorni (il termine per il deposito
della motivazione era fissato in settanta giorni), che l’appello – così come ritiene
la Corte d’appello – è stato depositato il 28 marzo 2013, e che, essendo il mese
di febbraio 2013 composto di 28 giorni, nessuna decadenza si è verificata.
2.2. Nel ricorso presentato nell’interesse di Umberto La Corte, anch’esso
articolato in un unico motivo, si lamenta vizio di motivazione, per
contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, in relazione all’affermazione
della penale responsabilità.
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pena di anni uno di reclusione.

Si deduce che la sentenza, da un lato, valorizza le dichiarazioni del teste
Antonino Arianna, nonostante le contraddizioni tra le stesse e l’informativa di
reato sul numero di Carabinieri presenti al fatto, e, dall’altro, non precisa se il
ricorrente abbia attivamente preso parte ai fatti addebitatigli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell’interesse di Carmelo La Corte è fondato, a

2. Carmelo La Corte si lamenta, a ragione, che il suo appello è stato
erroneamente giudicato tardivamente proposto e, quindi, inammissibile.
Il ricorrente è stato contumace nel giudizio di primo grado (l’analisi dei
verbali di udienza consente di ritenere frutto di un errore materiale l’indicazione,
contenuta nel frontespizio della sentenza di primo grado, della posizione dello
stesso come imputato «libero assente già presente»), e come tale correttamente
gli è stato notificato l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza. Posto che,
in linea con quanto evidenziato dalla sentenza di appello, detta notifica è stata
eseguita in data 13 febbraio 2013, che il mese di febbraio 2013 era composto di
ventotto giorni, e che il termine per impugnare era di quarantacinque giorni (il
termine per il deposito della motivazione era fissato in settanta giorni),
quest’ultimo si sarebbe consumato il 30 marzo 2013. Di conseguenza, l’appello
proposto nell’interesse di Carmelo La Corte, in quanto depositato in cancelleria il
28 marzo 2013, è sicuramente tempestivo.
Accertata la tempestività dell’appello e, quindi, l’erroneità della dichiarazione
di inammissibilità dello stesso, la sentenza impugnata, per questa parte deve
essere annullata, e gli atti sono da trasmettersi per il giudizio alla Corte di
appello di Palermo.
L’annullamento è senza rinvio, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. d), cod.
proc. pen., perché “la decisione impugnata consiste in un provvedimento non
consentito dalla legge”. In giurisprudenza, invero, si è più volte osservato che
all’annullamento da parte della Cassazione del provvedimento di inammissibilità
dell’impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso
giudice che lo ha pronunciato, poiché si tratta di un provvedimento per il quale è
normalmente prevista la forma dell’ordinanza e che ha impedito la prosecuzione
del processo al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell’impugnazione (cfr.,
specificamente: Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259908; Sez. 3, n.
4592 del 19102005, Orsi, Rv. 232746; Sez. 5, n. 5166 del 17/03/1992, Cannaò,
Rv. 190077).
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differenza di quello proposto nell’interesse di Umberto La Corte.

3. Infondato, invece, è il ricorso proposto nell’interesse di Umberto La Corte,
che lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della sua
responsabilità penale.
La sentenza impugnata, in termini succinti, ma chiari, ha indicato la
condotta che ha ritenuto essere stata commessa da Umberto La Corte, sia con
riferimento al rifiuto di fornire le proprie generalità ai Carabinieri, sia con
riferimento alla resistenza al Carabiniere Arianna. Relativamente a questo

specificità, la Corte d’appello ha espressamente escluso che Umberto La Corte si
sia limitato ad una resistenza passiva, non solo definendo «fantasiosa» tale
prospettazione, ma, soprattutto, richiamando a fondamento del proprio
convincimento circa il pieno coinvolgimento del ricorrente nella resistenza
“attiva”, sia le dichiarazioni del militare, il quale ha affermato che entrambi gli
imputati lo avevano afferrato per le braccia e strattonato, sia il referto medico
rilasciato all’atto del ricovero del Carabiniere al pronto soccorso. Si tratta, del
resto, di una ricostruzione dei fatti autonoma, ma pienamente convergente con
quella accolta dal giudice di primo grado.

4. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata nei
confronti di Carmelo La Corte senza rinvio e con trasmissione degli atti alla Corte
di appello di Palermo, perché proceda al giudizio di appello, mentre
l’infondatezza delle doglianze dedotte nel ricorso propesto nell’interesse di
Umberto La Corte impone il rigetto dell’impugnazione dello stesso, con
conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di La Corte
Carmelo e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio di appello alla Corte di
appello di Palermo.
Rigetta il ricorso di La Corte Umberto e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso il 3 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

secondo reato, l’unico per il quale sono state articolate censure dotate di

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