Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27945 del 31/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27945 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCCI CLAUDIO nato il 18/04/1940 a BUSSI SUL TIRINO
avverso la sentenza del 27/02/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udito in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del DR ANTONIO BALSAMO che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito l’avv. GIUSEPPE FALACE per la Bcc dell’Adriatico Teramano che ha chiesto
il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte
Udito l’avv. GUGLIELMO MARCONI per Bucci che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza del 27 febbraio 2015 ha
confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 2 novembre 2010 nella parte
in cui condannava Bucci Claudio, ufficiale giudiziario, per varie contestazioni di
peculato riferite a denaro di cui il Bucci aveva possesso per ragioni di ufficio, nel
contesto del servizio protesti e attività di incasso dei crediti cambiari. Secondo i
giudici di merito, Bucci tratteneva il denaro contante depositandolo su conti

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Data Udienza: 31/05/2016

correnti utilizzati per esigenze personali o per altre attività versandolo solo
tardivamente agli enti richiedenti il predetto servizio.
Contro tale sentenza Bucci propone ricorso a mezzo del difensore.
Con il primo motivo deduce la questione della mancanza della qualifica di
pubblico ufficiale
ciò sotto due profili:

servizio protesti svolto dall’ufficiale giudiziario non è attività che comporti la
qualifica di pubblico ufficiale in quanto non rientra fra le attribuzioni svolte
dall’ufficiale giudiziario per conto del Ministero della Giustizia.
– Poi, sotto il profilo della mancata acquisizione di prova decisiva non
essendo stata acquisita e valutata la sentenza della Corte di Appello sezione
lavoro che, decidendo sulla eventuale responsabilità del Ministero della Giustizia
per il furto del denaro detenuto da Bucci a seguito di incassi di cambiali, dava
atto che non si trattava di attività rientrante nelle funzioni di tale ministero.
Mancava pertanto la qualifica pubblica per ritenere la condotta di
appropriazione quale peculato ex art. 314 cod. pen..
Inoltre la Corte di Appello non ha considerato che il ricorrente non ha affatto
svolto personalmente il servizio protesti che aveva, invece, interamente delegato
alla Fiorillo, quindi «non occupandosi della presentazione dei titoli di credito
presso il domicilio dei debitori, il giudicabile non acquisiva neppure la veste
pubblicistica coeva alla levata del protesto»
Osserva poi che, a volere ritenere che il peculato potesse ritenersi per la
quota di denaro di competenza pubblica corrispondente al prelievo a titolo di
imposta sulla somma che “rientra nell’attività privatistica di incasso dei crediti
cambiari”, erroneamente il peculato non è stato limitato a tale quota.
Infine, rileva che nessuna delle somme di cui si discute è entrata in
disponibilità del ricorrente e che non è rilevante né il ritardo nè l’aver tenuto i
fondi in questione confusi con altro denaro sul medesimo conto corrente.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge per non avere la Corte
derubricato il reato ritenendolo quindi estinto per prescrizione. Ritiene rilevante
che il ricorrente abbia agito, se del caso, con il dolo del peculato d’uso; pertanto
va ritenuta configurata tale ultima e minore ipotesi di reato per il quale vi è stata
prescrizione.
Con il terzo motivo, con riferimento al capo L, rileva che non vi è
dimostrazione di peculato per la regolarità dei tempi di restituzione

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– innanzitutto quale violazione di legge non essendosi tenuto conto che il

Con il quarto motivo deduce, quale violazione di legge, la mancata
applicazione delle attenuanti generiche indicando alcuni dati di fatto che la Corte
avrebbe dovuto valutare e valorizzare a tal fine.
Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione sulle doglianze in ordine
alla non congruità della liquidazione dei danni in favore della parte civile. Riporta
il motivo di appello che aveva sviluppato al riguardo osservando che non vi era

negativamente sulla determinazione del danno provocato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, in ordine alla assenza della qualifica di pubblico ufficiale
perché Bucci non svolgeva attività per conto del Ministero della Giustizia, è del
tutto inconsistente.
L’ufficiale giudiziario, al di fuori della sua attività per conto del Ministero della
Giustizia, può svolgere altre attività nel contesto del suo tipico ruolo di ufficiale
fidefaciente, tra queste le attività in materia di protesti, cassa cambiaria etc;
attività che, ad esempio, può svolgere anche il notaio (od il segretario comunale).
Che, quindi, l’attività estranea a quella per conto del Ministero della Giustizia non
comporti la responsabilità del Ministero è un’ovvietà; ma è anche ovvio che, per
la funzione citata, l’ufficiale giudiziario è pubblico ufficiale svolgendo una attività
pubblica come il notaio; e, come il notaio, può avvalersi di una propria struttura
– indipendente da quella del ministero della giustizia.
La sentenza della Corte di Appello di cui si chiedeva l’acquisizione, quindi,
era inconferente perché affermava semplicemente che il Ministero della Giustizia
non risponde delle attività dell’ufficiale giudiziario quali l’incasso di cambiali, non
essendo svolte per proprio conto. Sono manifestamente infondati anche gli altri
argomenti del primo motivo: innanzitutto, avere delegato attività ad altra
impiegata non fa venire meno il ruolo pubblicistico del ricorrente, e, quanto alla
distinzione del denaro di spettanza della amministrazione, va rammentato che il
peculato sussiste anche per la appropriazione di cose del priva’ ro delle quali /
acquisisce la disponibilità per motivi di ufficio.
Il secondo motivo è manifestamente infondato; ciò che importa è che il
ricorrente agisse con il dolo del peculato, il fatto che, secondo la sua opinione, il
fatto andasse qualificato come peculato d’uso è del tutto ininfluente.
Il terzo motivo, in modo del tutto generico, mette in dubbio gli accertamenti
in fatto, proponendo quindi questioni non deducibili in sede di legittimità. Il

stata verifica dell’esservi ancora titoli da contabilizzare e ciò aveva inciso

quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni, richiedendo la valutazione di
elementi di fatto al fine della applicazione della recidiva, quindi è un motivo non
consentito nel giudizio di legittimità.
Il quinto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente ha contestato solo
genericamente i conteggi delle somme oggetto di appropriazione. Se del caso
andava prospettato concretamente al giudice di merito per quali poste non vi

Va anche disposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento
nella misura determinata in dispositivo in relazione alle ragioni della
inammissibilità, nonché al pagamento delle spese del grado in favore delle parti
civili costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende nonché
alla rifusio e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Banca
di Credito

ooperativo, dell’Adriatico Teramano, che liquida in complessivi euro 3.500
e

oltre 15% per spese genera»; iva e cpa.
Ro

osì deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2016

Il

il Preside te
Giacom Paolfni

4

fosse stata verifica e non invocare un accertamento di ufficio

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