Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27943 del 31/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27943 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU LANZHU nato il 05/08/1966
nei confronti di:
YE SUYAN nato il 09/04/1966 a ZHEJIANG
DI BERNARDINO MARIO nato il 27/04/1944 a CAMPLI
avverso la sentenza del 23/03/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 31/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. ANTONIO BALSAMO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
L’Avv. Valentini Antonio conclude associandosi alla richiesta del PG

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 31/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Hu Lanzhu, parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe indicata, con la quale gli imputati Ye Suyan e Di Berardino Mario
sono stati assolti perché il fatto non sussiste, rispettivamente dai reati di cui
agli artt. 368 e 372 cod. pen., per avere accusato Hu Lanzhu di aver
danneggiato l’autovettura di Ye Sujan, colpendola con un oggetto, mentre
Hu Lanzhu, nel giorno in cui si sarebbe verificato l’episodio, si trovava in

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché in
maniera illogica la Corte d’appello ha ritenuto possibile che lei, nel lasso
temporale intercorrente tra le ore 13,00, quando il teste Palazzese ha riferito
di averla lasciata presso un bar in Porto D’Ascoli, e le ore 14,00 del 9 marzo
2009, si sia recata in Alba Adriatica, abbia danneggiato il veicolo e sia
tornata al bar, dove lo stesso teste Palazzese, ivi ritornato, ha riferito di
averla trovata. Tanto più che vi è incertezza circa l’ora in cui è stato posto in
essere il danneggiamento ( le 13 o le 13,40) e che la ricorrente, a causa dei
postumi di un’operazione chirurgica, era impossibilitata a guidare veicoli.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza
della suprema Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo
del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla
coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto il
profilo logico-argomentativo e quindi

l’accettabilità razionale, restando

preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti

a fondamento della

decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv.
235508; Sez. 6 , n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva
che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione,non
deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma
1,1ett. e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa
interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è
1

altro luogo.

giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire
giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul
significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è
riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice
esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr.,

ex

plurimis, Cass. Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n.
36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez . 5, n. 32688 del 5-72004,Scarcella;Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie
logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito
dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in
nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in
particolare, dalle considerazioni formulate alle pagine 4 e 5 della sentenza
impugnata, segnatamente laddove il giudice a quo ha evidenziato che
nessuno ha riferito di aver visto la parte civile nel bar, nel lasso di tempo
compreso tra le ore 13:00 e le ore 14,15, nel quale, data la breve distanza
notoriamente intercorrente tra Alba Adriatica e Porto D’Ascoli, la Hu Lanzhu
avrebbe ben potuto recarsi ad Alba Adriatica, danneggiare la vettura della Ye
Suyan e tornare a Porto D’Ascoli. Di qui la conclusione secondo cui tale
quadro

probatorio non consente di ritenere sicuramente inveridica

l’incolpazione di danneggiamento ai danni della parte civile e la deposizione
resa dal teste Di Berardino di fronte al giudice di pace.
3. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31-5-2016

DEPOSITATO IN dANCELLE

2. Nel caso in disamina, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA