Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27942 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27942 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATELLI MARCO N. IL 0110711956
avverso la sernenza n. 7706/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Igiev l
che ha concluso per

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Data Udienza: 16/05/2013

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RITENUTO IN FATTO

2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato.
Lamenta violazione di legge e inutilizzabilità del prelievo ematico per mancato
avviso al difensore di fiducia del prelievo stesso nonché l’erronea applicazione
dell’art. 187 cds per mancanza della prova certa del reato e cioè della effettiva
alterazione da stupefacenti al momento durante la guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
Infondati
Il primo motivo dl ricorso è inammissibile in quanto non tiene in alcun conto la
motivazione che già ha fornito al riguardo il giudice di appello richiamando la
pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamento dello stato di
ebbrezza alcolica (per tutte sez. IV 8.5.2007 n. 27736 Rv.236933), ritenuta
applicabile anche alla presente fattispecie, secondo cui il relativo accertamento
costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può
assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia
giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della
facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
Ma ulteriormente inammissibile il motivo è in quanto, come di recente
puntualizzato da questa Corte (sez. IV 21.12.2011 n. 34145 Rv. 253746) , li
prelievo ematico compiuto – come nella specie è avvenuto – nell’ambito della
esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione
di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra
nel novero degli atti di cui all’art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste
alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all’indagato della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; secondo la
giurisprudenza di questa Corte, poiché la presenza dei cannabinoidi perman
nelle urine anche a notevole distanza dalla loro assunzione, per la sussistenza
del reato è necessario dimostrare, attraverso esami diversi da quelli delle urine
e/o attraverso ulteriori elementi di prova, la effettiva alterazione da sostanze
stupefacenti al momento del fatto contestato. Questo ulteriore dato probatorio
è stato debitamente accertato dal giudice di merito atteso che la corte di
appello ha posto in evidenza come il prevenuto tamponava violentemente il
veicolo che lo precedeva e riferiva agli operanti di essersi addormentato
mentre si trovava alla guida; Io stesso appariva in stato soporoso con occhi
lucidi e linguaggio confuso, situazione che del tutto logicamente il predetto

1.La•corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di
Piacenza che aveva ritenuto Patelli Marco responsabile di guida in stato di
alterazione collegato all’assunzione di sostanze stupefacenti, condannandolo
alla pena di giustizia.

giudice ha ritenuto dimostrativa dell’attualità degli effetti delle sostanze
stupefacenti la cui presenza risultava nel sangue e nelle urine.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò
deriva l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una
somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi
dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n.186
del 2000, in euro 1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 euro In favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 16.5.2013.

P.Q.M.

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