Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27941 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27941 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIVIERO PAOLO N. IL 07/09/1964
avverso la sentenza n. 1606/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

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Data Udienza: 16/05/2013

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RITENUTO IN FATTO

2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato,
per il tramite del difensore di fiducia, lamentando insufficienza di motivazione
in ordine alla determinazione della pena irrogata.
Con motivi aggiunti viene messo in evidenza che il reato risale al 16.12.2007 d
è pertanto decorso il termine di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti e
manifestamente infondati.
Ne deriva la impossibilità di tenere conto della intervenuta prescrizione, come
sollecitato dal ricorrente, atteso chel”inammissibilità del ricorso per cassazione
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. 22.11.2000 n. 32 rv 217266)
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c),
l’impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la
richiesta. La sanzione trova applicazione anche quando il ricorrente nel
formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura
di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di
merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice
ha già argomentato.
Nella specie il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha motivato sulla
determinazione della pena base e sulla mancata concessione delle attenuanti
ma il rilevo non corrisponde alla lettura della sentenza, da cui risulta che la
Corte ha invece fornito le ragioni della propria determinazione, dichiarando di
condividere le determinazioni del giudice di primo grado in considerazione del
tasso alcolimetrico accertato e dell’assenza di elementi di rilievo inducenti ad
una più favorevole considerazione.
Corretti, e insindacabili in sede di legittimità, sono tali rilievi fattuali del giudice
di merito e non può dimenticarsi che l’adempimento dell’obbligo della
motivazione con riguardo al giudizio di appello, deve essere correlato con il
principio dell’integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e di
secondo grado.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò
deriva l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una
somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi

1.La corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di
Ferrara che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Siviero Paolo
responsabile di guida in stato di ebbrezza (art. 186, co.2 lett. B codice della
strada), condannandolo a due mesi di arresto e 2000,00 euro di ammenda.

dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n.186
del 2000, in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 16.5.2013.

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