Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2794 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2794 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :sul ricorso proposto da :
BARJAMI ARMANDO N. IL 29.09.1977,
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE in data 26 aprile 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto il rigetto del
ricorso e per l’imputato l’avvocato Riccardo Contardi che ne ha chiesto l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO
Con
sentenza
in
data
26
aprile
2012
la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza
1.
Tribunale
di
Firenze
appellata
dall’odierno ricorrente. Questi erano stato tratto
del GIP presso il
a giudizio e condannato alla pena di giustizia a seguito di giudizio abbreviato per il reato di cui
all’alt. 116 Cds
ha proposto ricorso personalmente il Barjami deducendo
Avverso tale decisione
2.
l’insussistenza del reato per essere in possesso di patente di guida in corso di validità
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso va accolto. La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi
stranieri è contenuta negli artt. 135/136 C.d.S., che, in primo luogo, consentono la possibilità

di sostituire la patente rilasciata da uno Stato Comunitario con la patente nazionale; questa
possibilità è pure estesa, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti guida rilasciate da
Paesi non comunitari. Negli altri casi, cd. patenti non convertibili, la regolamentazione è la
seguente:
a) Lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da
Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio
della residenza in Italia.
b) Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi
l’illecito
commette
validità,
di
scaduta
patente
straniera
con
amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con
validità scaduta).
c) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da
di
corso
in
più
non
Estero
Stato
uno

Data Udienza: 12/12/2012

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato e
dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Firenze.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

validità,
il
commette
reato contravvenzionale di
guida
senza
patente.
d) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con
straniera
in
di
patente
corso
validità,
commette
l’illecito
amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di
validità (art. 126 C.d.S., comma 7). In tal senso, si è espressa ripetutamente la
giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione al Codice della strada previgente non
differente in tema – peraltro – da quello attuale, che al Codice in vigore, v. Cass.
13/10/1997 n2392; Cass. 17/12/1998 n. 3699/1999; Cass. 19/01/2011 n. 6821. Deve
aggiungersi, per completezza, che il nuovo disposto dell’art. 135 cod. strada, introdotto
dal D.Lgs. n. 59 del 2011, con entrata in vigore prevista in data 19/12/20013, al comma
14 stabilisce testualmente: “Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico Europeo che, trascorso più di
un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di
validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 126, comma
11”
4. Nella specie pertanto in cui emerge ex actis la titolarità in capo al ricorrente di patente
straniera in corso di validità la impugnata sentenza va annullata senza rinvio perché il
fatto non è previsto come reato e va disposto trasmettersi copia della sentenza al
Prefetto di Firenze ex art. 224 C.d.S.

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