Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2794 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2794 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIFO’ VITO N. IL 18/11/1973
avverso la sentenza n. 3170/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) con sentenza del 24.1.2013 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Imperia, resa in data 1.12.2011, con la quale &rifà Vito,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato
per il reato di cui agli artt.212 co.8 e 256 co.1 lett.a) D.L.vo. 152/2006, riduceva la
pena inflitta in primo grado, già rateizzata, ad euro 1.734,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione il &rifà, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato (con l’entrata in vigore
del D.L.vo 152/2006 le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti propri non
pericolosi debbono essere iscritte all’albo a condizione che il trasporto sia
esercitato in via ordinaria).
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici,
accertato che non si trattava di trasporto occasionale (erano stati effettuati ben
otto viaggi), per cui ricorreva l’obbligo di iscrizione nell’apposito albo.
Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del
materiale probatorio in ordine al carattere “ordinario” dei trasporti.
Tali censure non tengono conto, però, che il controllo demandato alla Corte di
legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi
attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato,
senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i
risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo
quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e
di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del
18.12.2006;Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del
14.2.2012).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

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