Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27939 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27939 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CESARI FABIO nato il 21/07/1949 a PESCIA
avverso la sentenza del 26/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udito in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
dt
Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso
Udito l’avv. GAETANO BERNI che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 26 giugno 2015, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia il 3 maggio 2013, dichiarava la prescrizione
di violazioni edilizie contestate, tra gli altri, a Cesari Fabio e confermava la
responsabilità di quest’ultimo per il reato di esercizio abusivo della professione perché,
quale geometra, redigeva il progetto e dirigeva l’ esecuzione della edificazione di due
palazzi con strutture portanti in cemento armato, opere eccedenti, per complessità
strutturale e consistenza, le competenze professionali del geometra quali definite dal
R.D. 274/1929 art. 16 lett. M.
Cesari Fabio propone ricorso deducendo:

Data Udienza: 10/05/2016

Con primo motivo la violazione di legge in quanto il reato è prescritto; l’ultimo
atto integrante la presunta condotta costituente reato risale all’8 luglio 2007 (il
deposito del progetto originario agli atti del Comune di Pescia), in quanto «gli atti
successivi, e in particolare la modifica al progetto originario, …» sono «… soltanto atti
conseguenti ed utili a quello tipico abusivamente posto in essere».
Con secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento
all’art. 348 cod. pen. in quanto è erronea la valutazione che le opere in questione

in quanto la dimensione delle opere è erroneamente stata determinata cumulando le
volumetrie di due distinti edifici. Né, comunque, poteva ritenersi sussistere il dolo in
quanto il ricorrente si era avvalso della collaborazione di un ingegnere per la
esecuzione dei calcoli strutturali per il cemento armato.
Con terzo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione nel ritenere che
un geometra non potesse progettare e dirigere l’esecuzione di opere di quella
consistenza.
Rileva che l’articolo 16 R.D. 11/02/1929, n. 274 non è affatto la disposizione di
riferimento da cui desumere il divieto per il ricorrente di progettare opere quali quelle
in questione; la norma di riferimento di tale limitazione era quella di cui all’art. 1 R.D.
16/11/1939, n. 2229. Difatti, con l’abrogazione di quest’ultimo R.D. ad opera del
D.Lgs. 212/2010, «non è più nell’ordinamento la riserva di competenza in favore
degli architetti ed ingegneri in ordine alta progettazione esecutiva delle opere in
conglomerato cementizio prescritta dall’articolo l del R.D. n. 2229/1939; perciò
nemmeno è più attuale la contraddizione normativa con il R.D. n. 274/1929 e con le
altre disposizioni normative vigenti in materia»
Dovendosi quindi considerare la materia regolata dal «richiamo alle rispettive
competenze di architetti ingegneri geometri e periti edili» contenuti attualmente negli
articoli 64 e 93 del d.p.r. 380/2001, va ritenuto che il legislatore «non ha escluso la
competenza dei geometri, affidandone espressamente, al contrario, la sussistenza dei
limiti delle rispettive competenze».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il deposito del progetto
certamente non è attività che abbia esaurito la condotta proseguita con la direzione
della esecuzione dei lavori. La data ultima del commesso reato, quindi, non è quella
indicata dalla parte e non si è verificata prescrizione.

non rientrassero tra quelle per le quali il progetto può essere redatto da un geometra

Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché anche ciascuno degli
edifici, separatamente considerato, è struttura che non può essere realizzata dal
geometra le cui competenze si esauriscono in “piccole costruzioni accessorie in
cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo” (Regolamento
per la professione di geometra). La deduzione sul dolo richiede, poi, valutazioni in
fatto che non possono essere proposte in questa sede.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato poiché, pur venuta meno la

regolamento.
Il ricorrente va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria determinata
in dispositivo tenuto conto delle ragioni della inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processua
Ro

de somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.
Ila camera di consiglio del 10 maggio 2016

norma indicata dal ricorrente, le competenze dei geometri restano quelle del citato

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