Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27937 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27937 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SULMONA
nei confronti di:
SALCE MORGAN nato il 01/09/1987 a POPOLI
avverso la sentenza del 18/03/2014 del TRIBUNALE di SULMONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del DRROBERTO ANIELLO che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Udito l’avv. PAOLO PALUMBO, sostituto dell’avv. Pace, che ha chiesto dichiararsi
.inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salce Morgan, imputato del reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.p.r.
309/1990 per una cessione di un flacone di metadone cloridrato da 20 ml ad una
terza persona, era assolto, con sentenza del 18 marzo 2014, dal Tribunale di
Sulmona perché il fatto non sussiste per la assenza di «riscontri alle dichiarazioni
rese dal cessionario» in quanto “Non vi sono elementi per dire se questa cessione
fosse effettivamente avvenuta, se l’imputato gestisse un piccolo spaccio di
stupefacenti, se altre persone frequentassero l’abitazione dello stesso o se questi
si incontrasse con altri possibili cessionari, non sono stati effettuati né perquisizioni

Data Udienza: 10/05/2016

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né sequestri. Elementi d’indagine, che non potevano di certo essere integrati dalle
dichiarazioni del cessionario”.
Il pubblico ministero propone ricorso per cassazione deducendo:
con primo motivo la violazione legge in quanto:
– il giudicante, delle prove inizialmente ammesse, aveva assunto la
testimonianza del solo ufficiale di polizia giudiziaria che aveva svolto le indagini
revocando, poi, l’ammissione della testimonianza del presunto acquirente della
droga, non procedendo a tale revoca nel contraddittorio tra le parti e, comunque,

già ammessa.
– la prova era evidentemente non superflua perché era l’unica riferita al fatto
oggetto dell’imputazione, ovvero la cessione dello stupefacente.
Con secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la
pressoché totale assenza di prova su punti essenziali quali le ragioni di mancata
ammissione dell’unica prova indicata al pubblico ministero per dimostrare il fatto.
Le circostanze che il giudicante indica come non dimostrate non avevano
comunque rilievo al fine della contestazione e, in ogni caso, l’affermazione che
sembra indicare una regola di necessità dei riscontri per la utilizzabilità della
testimonianza è apertamente contraria alla legge.
Il ricorso è fondato.
Vi è stata violazione dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui
prevede che le prove possano essere revocate solo previo contraddittorio e che
deve darsi atto della loro superfluità. Ciò comporta la nullità della sentenza, basata
sul presupposto di non risultare dimostrate proprio quelle circostanze che il PM
intendeva dimostrare con la testimonianza prima ammessa e poi revocata.
Va quindi celebrato un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di
Sulmona, in diversa composizione.
Roma c

eciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2016

non adottando una decisione motivata sulla ragione della esclusione della prova

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