Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27936 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27936 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELKHAOUA SALAH nato il 19/06/1983
avverso la sentenza del 10/07/2012 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udito in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Ancona il 10 settembre 2012 confermava la sentenza
del 10 novembre 2005 del gup del Tribunale di Fermo di condanna di BELKHAOUA
SALAH per il reato di calunnia avendo falsamente incolpato personale della polizia
di Stato e dei carabinieri di avergli procurato volontariamente lesioni.
Contro tale decisione l’imputato ha proposto ricorso con il quale, sulla scorta
di una ampia esposizione delle circostanze di fatto rilevanti, afferma che i fatti
da lui denunciati era stati ritenuti «grossolanamente inverosimili ed infondati» e,
quindi, pur a fronte della formale apertura del procedimento penale, la sua
condotta non aveva mai avuto alcuna idoneità a ledere l’interesse protetto, non

P

II

Data Udienza: 10/05/2016

essendo quindi integrato alcun reato in ragione del principio di necessaria
offensività.

,5 Il ricorsoksinammissibile per manifesta infondatezza.
Il ricorrente aveva formulato una denuncia in modo credibile e ciò comporta
che la condotta è certamente offensiva dell’interesse protetto. La calunnia, difatti, è
reato di pericolo, essendo sufficiente l’astratta possibilità dì inizio delle indagini;
il fatto tipico va quindi escluso solo in caso di denuncia di circostanze assurde,

sia ragionevole ipotizzare l’effettiva verificazione del reato, (Cass. 461/2012) e tale
carattere dell’accusa deve risultare prima facie ed intrinsecamente (Cass.
34532/2013).
Tenuto conto delle ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione
pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle
ammende.

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Rorr a, così dec

nella camera di consiglio del 10 maggio 2016

inverosimili o grottesche, in contrasto con logica e buon senso, tali da escludere che

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