Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27932 del 04/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27932 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Figlia Francesco, nato a Adria il 24/03/1974
avverso la sentenza del 24/02/2014 della Corte d’appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesca Maria Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha
confermato la sentenza del 4 aprile 2012, con la quale il Tribunale di Rovigo all’esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito di giudizio direttissimo – ha
condannato Francesco Figlia alla pena di mesi quattro di reclusione, con i benefici
della pena sospesa e della non menzione, per i reati di cui agli artt. 81, comma
2, e 337 (capo A) e 81, comma 2, 582, 585, comma 1, relazione all’art. 576,
comma 1 n. 1, e 61 nn. 2 e 5-bis cod. pen. (capo B), per avere usato violenza e
minaccia contro gli operanti della Guardia di Finanza di Rovigo che stavano
compiendo un atto del loro ufficio consistente nell’esecuzione di un decreto di
perquisizione e di sequestro, nonché per aver cagionato al capitano Maria Di
Domenica, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Rovigo,

Data Udienza: 04/05/2016

lesioni personali della durata di giorni ventuno, con le circostanze aggravanti del
nesso teleologico e dell’aver agito contro un pubblico ufficiale.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Giovanni Daniele
Toffanin, difensore di fiducia di Francesco Figlia, e ne ha chiesto l’annullamento
per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
382 e 273 e 274 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello stimato

successiva convalida – giusta l’assenza della condizione di flagranza o di quasiflagranza -, in quanto non dedotte nell’udienza di convalida;
2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte: a)
omesso di considerare che l’imputato ha posto in essere una reazione legittima comunque non violenta – ad un atto arbitrario e provocatorio della persona
offesa, sicchè è integrata l’esimente prevista dal comma 2 dell’art. 599 cod. pen.
e dall’art. 4 d.lgs 14 settembre 1944, n. 288; b) trascurato lo stato ansioso
dell’imputato al momento del fatto; c) ritenuto erroneamente le lesioni cagionate
alla vittima guaribili in ventuno giorni, là dove dal referto allegato alla visita
ortopedica emerge una prognosi di quindici giorni oltre a sei giorni di
trattamento farmacologico, mentre nel certificato redatto dal sanitario del Pronto
Soccorso subito dopo gli occorsi era indicata la prognosi di diciotto giorni; d)
stimato – di conseguenza – erroneamente procedibile a querela il reato di lesioni
personali pur in assenza dei presupposti delle circostanze aggravanti contestate.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. E’ palesemente destituito di fondamento il primo motivo in rito.
Ed invero, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il
procedimento di convalida dell’arresto è del tutto autonomo ed indipendente
dalle scansioni processuali che ad esso seguono, in particolare rispetto al giudizio
direttissimo, da cui è derivato nel caso di specie – giusta trasformazione ex art.
452 cod. proc. pen. – il giudizio abbreviato: ne consegue che le eventuali nullità
di una fase non si comunicano all’altra, in deroga, quindi, alla generale regola di
cui all’art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurimis,
07/11/2013

Sez. 6, n. 6761 del

dep. 12/02/2014, Calvigioni, Rv. 258993; Sez. 6, n. 6245 del

19/01/2012, P.M. in proc. Huseni, Rv. 252422).
Ne discende la completa irrilevanza, ai fini della sentenza pronunciata
all’esito del rito speciale oggi impugnata, del prospettato – ed eventuale – vizio
del procedimento di convalida.
2

erroneamente tardive le eccezioni concernenti la validità dell’arresto e della

4. Il secondo motivo, con il quale si muovono censure sul piano del merito,
risulta inammissibile sotto diversi profili.
4.1. Per un verso, riproduce le medesime doglianze già dedotte in primo
grado e in appello, senza confrontarsi con le risposte date la Corte territoriale, di
tal che i motivi risultano soltanto apparenti e generici (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4.2. Per altro verso, poggia su considerazioni che si dipanano tutte sul piano
del merito, sollecitando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento

merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione
di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze
processuali (ex plurimis Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n.
23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).

5. Ad ogni modo, il compendio argomentativo posto a fondamento della
decisione non presta il fianco a censure di ordine logico o giuridico, là dove la
Corte territoriale ha ben esplicitato le ragioni per le quali non siano ravvisabili
nella specie gli estremi dell’atto arbitrario (v. pagina 8 della sentenza in verifica)
D’altronde, secondo i principi espressi da questo giudice di legittimità, ai fini
dell’applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 4 del D.Lgt. 14
settembre 1944, n. 288 (attualmente, art. 393-bis, cod. pen.), è necessaria
un’attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento
fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell’azione di controllo
e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n.
23255 del 15/05/2012 Negro e altri Rv. 253043; Sez. 6, n. 18957 del
30/04/2014, Bellino, Rv. 260704).
Arbitrarietà dell’atto che, del tutto correttamente, i decidenti di merito
hanno stimato insussistente nella specie, non essendo revocabile in dubbio la
legittimità della richiesta dell’ufficiale di polizia giudiziaria, il capitano Di
Domenica, rivolta alla figlia dell’imputato – minore di quattro anni -, di
consegnare il telefono cellulare che ella teneva in mano, trattandosi di pretesa
perfettamente in linea con l’atto del proprio ufficio – la perquisizione dell’alloggio
in atto -, mentre risulta all’evidenza del tutto irrilevante ai fini della legittimità
dell’atto la circostanza che detto oggetto rappresentasse per la bimba un
giocattolo.

6. Ineccepibile in diritto è l’osservazione secondo la quale – esclusa con
argomentazioni congrue una situazione di incapacità di intendere e di volere

3

della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di

dell’imputato – gli stati emotivi e di alterazione psicologica non possono di per sé
escludere la responsabilità penale, potendo se del caso rilevare – come appunto
nel caso di specie – ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche
(v. pagina 7 della sentenza di primo grado e pagina 8 della sentenza in verifica;
conf. Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013 – dep. 14/02/2014, P.G e Disha, Rv.
259160).

7. Infine, nessun rilievo assume la durata della malattia della persona offesa

reato d’ufficio per il reato di lesioni personali sussiste comunque, stante la
concorrenza di altre circostanze aggravanti, quali quella del nesso teologico e
dell’aver commesso il fatto in danno di un pubblico ufficiale, correttamente
stimate integrate dai decidenti di merito.

8. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.500,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 4 maggio 2016

Il consigliere estensore

del reato sub capo B), atteso che – nell’ipotesi in oggetto – la procedibilità del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA