Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27930 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27930 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRAGALE DANILO nato il 21/11/1990 a LAMEZIA TERME
avverso la sentenza del 20/01/2014 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udito in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso
per l’annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio,
chiedendo il rigetto per il resto
Udito per il ricorrente l’avv. MAURO BOTTONI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 20-1-2014 in parziale
riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari di Lamezia Terme che
il 27 novembre 2009 aveva condannato Fragale Danilo per il reato di cui all’art.
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la vendita e la detenzione di marijuana,
confermava la responsabilità) escludendo però l’aumento di pena per la
continuazione ritenendo il reato unico. Parte della droga, per grammi 100, era
sequestrata al soggetto che l’aveva acquistata ed altri grammi 300 erano rinvenuti
presso l’abitazione del ricorrente.
Propone ricorso Fragale deducendo:
con primo motivo la violazione legge per essere stata effettuata la
perquisizione di notte senza autorizzazione.

Data Udienza: 21/04/2016

a

Con secondo motivo la violazione di legge per essere stata ritenuta la
responsabilità senza prova della detenzione ad uso diverso da quello personale.
Con terzo motivo la violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto
come ipotesi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Con quarto motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il diniego
della riduzione della pena per l’applicazione della sospensione condizionale.
Con quinto motivo rileva la modifica normativa conseguente alla declaratoria
di incostituzionalità della norma sanzionatoria applicata.

Il primo motivo deduce una nullità che non incide comunque sulla legittimità
del sequestro.
Il secondo motivo invoca nuove valutazioni in fatto non consentite in sede di
legittimità.
Il terzo motivo è infondato perché i giudici di merito con motivazione adeguata
hanno ritenuto che l’entità dei traffici desumibile dalla quantità di droga rinvenuta
pone il fatto al di fuori della ipotesi lieve
E’ invece fondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio a seguito della
disciplina conseguente alla declaratoria di incostituzionalità della norma di cui
all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Va quindi disposto il rinvio per la nuova determinazione della pena, sede nella
quale il giudice di merito potrà valutare la richiesta di sospensione condizionale
della pena.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di
Catanzaro. tt nel resto il ricorso.

Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.

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