Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2793 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2793 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DANGLLI ROLANDI N. IL 26/01/1981
2) GJINAJ EDUARD N. IL 25/09/1977
3) GJINAJ ERJON N. IL 19/06/1980
avverso la sentenza n. 4816/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’TJTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viéta- 4-4-•
che ha concluso per ( iipt_trp
AD„,

4

1.41itorpec1arpeobreivi~
Uditi difensor Avv.

Ali-N-4A-

?No. At.,‘

f:

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
– Con sentenza resa in data 9.5.2012, la Corte di appello di
Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 20.1.2011, con la quale Danglli Rolandi è stato condannato
alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.800,0o
di multa; Gjinaj Eduard alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000,0o di multa; Gjinaj Erjon alla pena di tre anni
e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per esser stati
riconosciuti colpevoli, tutti e tre gli imputati, del reato di associazione
per delinquere finalizzata alla commissione di più furti in abitazione
e ricettazione, nonché dei reati di ricettazione loro ascritti, e Danglli
Rolandi e Gjinaj Eduard per i reati loro ascritti di furto in abitazione
continuato e aggravato in concorso. Reati commessi, l’associazione,
nelle province di Sondrio, Milano, Como, Lecco e altri luoghi dal
2001 al 2142004, e tutti gli altri in Bormio, Lainate e altre località,
conosciute e non, nel periodo compreso tra il maggio del 2002 e il
29.4.2004.
Con la sentenza d’appello, la corte distrettuale, confermate tutte le restanti statuizioni, ha assolto Danglli Mandi e Gjinaj Eduard
dal reato di furto in abitatone aggravato in concorso di cui al capo b)
dell’imputazione per non aver commesso il fatto, rideterminando la
pena a carico di questi ultimi, con la definitiva condanna di Danglli
Rolandi a nove anni di reclusione ed euro 1.735,00 di multa, e di
Gjinaj Eduard a quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 935,00
di multa.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso
per cassazione tutti e tre gli imputati.
Con il proprio ricorso, Danglli Rolandi ha censurato la
sentenza d’appello per violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla ritenuta propria appartenenza, con ruolo di capo, all’associazione di cui
al capo a) della rubrica, come desunta dall’analisi dei tabulati telefonici.
Si duole il ricorrente della mancata considerazione, da parte
della sentenza di secondo grado, degli specifici motivi
d’impugnazione e, in particolare, delle argomentazioni difensive offerte nel proprio gravame, senza fornire alcuna argomentazione
sull’inconsistenza di detti motivi, essendosi risolta, la motivazione
della sentenza impugnata, nella proposizione di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa, con la conseguente indicazione,
a sostegno della decisione adottata, di un ragionamento fittizio e inesistente.
In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
essersi limitata a una motivazione per relationem, senza alcuna giu2.1. –

i.

stificazione logica del rigetto degli elementi di prova e della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa, avendo la corte territoriale omesso
di esaminare il significato e la rilevanza del complessivo compendio
indiziario e, in particolare, dei risultati emersi dalle intercettazioni
telefoniche acquisite, affidandosi al richiamo di elementi e argomentazioni di puro genere, quali l’appartenenza degli imputati al ‘medesimo gruppo etnico’ e il ‘sostegno offerto dai partecipi’, senza supportare detti riferimenti di alcun concreto elemento di fatto, essendo
piuttosto risultato, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, la
sussistenza di un’effettiva concorrenza e di una reciproca indipendenza tra i supposti partecipi all’associazione, in modo del tutto contrastante con le apodittiche affermazioni contenute in sentenza.
La decisione impugnata, dunque, si sarebbe risolta in
un’acritica ripropositime della condanna emessa in primo grado,
senza alcuna vaglio dei fondamenti probatori indicati a sostegno della
stessa; senza alcuna analitica valutatone dei singoli elementi nella
loro complessiva valenza rappresentativa organicamente considerata,
e senza alcuna enunciazione delle ragioni per le quali il giudice
avrebbe ritenuto inattendibili le prove contrarie.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza d’appello
per violatone di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivatone con riferimento alla mancata assoluzione del
Danglli dal reato di furto in abitazione in concorso di cui al capo c)
della rubrica.
A tale riguardo, il ricorrente conferma l’insufficienza del giudizio emesso dalla corte d’appello per l’evidente discrasia e il conflitto
del giudizio emesso rispetto all’a.ssoluzione pronunciata in relazione
ad altro reato di furto contestato all’imputato, con il conseguente difetto di motivazione per infedeltà della sentenza rispetto alle complessive risultanze del processo.
Anche Gjinaj Eduard censura la sentenza d’appello per
violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivatone, in riferimento alla ritenuta appartenenza, con ruolo di partecipe, all’associazione di cui al capo a) della rubrica, come
desunta dall’analisi dei tabulati telefonici.
In particolare, l’imputato si duole dell’omesso rilievo, da parte
del giudice d’appello, della sostanziale mancanza d’interdipendenza
tra le condotte dei coimputati di associazione per delinquere, essendo
al contrario risultata una posizione di estraneità e d’indipendenza tra
gli stessi, essendosi viceversa risolta, la motivazione dettata dalla corte territoriale, nella proposizione di asserzioni apodittiche e prive di
efficacia dimostrativa, con la conseguente indicazione, a sostegno
della decisione adottata, di un ragionamento fittizio e inesistente.
2.2. –

3

Anche Gjinaj Eduard si duole che la corte territoriale si sia affidata al richiamo di elementi e argomentazioni di puro genere, quali
l’appartenenza degli imputati al ‘medesimo gruppo etnico’ e il ‘sostegno offerto dai partecipi’, senza supportare detti riferimenti di alcun
concreto elemento di fatto, al di la dei pochi e frammentari indici fattuali riportati, di per sé inidonei ad attestare che l’imputato avesse
agito nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione del programma criminoso del presunto sodalizio.
La sentenza si sarebbe dunque limitata a una motivazione per
relationem, senza alcuna motivazione logica del rigetto degli elementi di prova e della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa, essendo
piuttosto risultato, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche richiamate, la sussistenza di un’effettiva concorrenza e di una reciproca
indipendenza tra i supposti partecipi all’associazione, in modo del
tutto contrastante con le apodittiche affermazioni dettate dalla corte
distrettuale.
Analogamente a quanto dedotto dal Danglli, il ricorrente censura la decisione impugnata per essersi risolta in un’acritica riproposizione della condanna emessa in primo grado, senza alcun vaglio del
materiale probatorio indicato a sostegno della stessa; senza alcuna
analitica valutazione dei singoli elementi nella loro complessiva valenza rappresentativa organicamente considerata, e senza alcuna
enunciazione delle ragioni per le quali il giudice avrebbe ritenuto
inattendibili le prove contrarie.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza d’appello
per violazione dell’art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, essendosi la corte
distrettuale limitata a un generico richiamo agli indici della gravità
del fatto, della molteplicità ed eterogeneità dei reati-fine commessi o
della pericolosità dell’imputato, acriticamente sovrapponendo la propria decisione a quanto statuito dal primo giudice, omettendo di considerare gli elementi di cui all’art. 133 c.p., senza tener conto del fatto
che all’imputato era stata contestata la sola recidiva semplice, e in
forza di un acritico riferimento a elementi di valutazione negativi e di
dubbia valenza.
2.3. — Da ultimo, anche Gjinaj Erjon censura la sentenza
d’appello per violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla ritenuta appartenenza, con ruolo di partecipe all’associazione di cui al capo a) della
rubrica.
In particolare, l’imputato censura la superficialità della sentenza d’appello, siccome priva di adeguati approfondimenti in relazione all’accertamento del reato associativo con riguardo allo stesso,
ritenuto responsabile di soli tre episodi di ricettazione.

4

Anche Gjinaj Erjon si duole che la corte territoriale si sia affidata al richiamo di elementi e argomentazioni di puro genere, quali
l’appartenenza degli imputati al ‘medesimo gruppo etnico’ e il ‘sostegno offerto dai partecipi’, senza alcuna concreta dimostrazione della
chiara e certa volontà dell’imputato di far parte dell’organizanzione
criminale e di contribuire alla realizzazione dei suoi scopi, accreditando un impianto motivazionale dotato di pochi indici fattuali, privi
di qualsiasi valore ed efficacia dimostrativa.
In particolare, l’imputato si duole che la corte distrettuale non
abbia dato conto della mancata condivisione della prospettazione incline a qualificare i reati allo stesso ascritti alla stregua di meri episodi isolati, inidonei a giustificare l’affermazione dell’appartenenza del
predetto al sodalizio criminoso ipotizzato.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata
per violazione dell’art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la corte valorizzato sul punto il riscontro di indici di valutazione di dubbia corrispondenza all’effettivo compendio indiziario raccolto, senza alcuna
adeguata considerazione degli elementi indicati nell’art. 133 c.p. e
senza tener conto del fatto che l’imputato è stato ritenuto responsabile di soli tre reati-fine in relazione alla ricettazione di tre telefoni cellulari, in forza di un acritico riferimento a elementi di valutazione negativi e di dubbia valenza.
Considerato in diritto
3.1. – I ricorsi proposti da tutti e tre gli imputati in relazione al
reato di associazione per delinquere — congiuntamente esaminabili in
questa sede, in ragione della comunanza delle questioni sottoposte al
vaglio di questa corte — sono fondati.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, ai fini della configurabilità del delitto
di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di
un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi,
funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del
programma criminoso comune (v., ex multis, Casa., Sez. 6, n.
3886/2011, Rv. 251562; Casa., Sez. i, n. 34043/2006; Rv. 234800).
L’elemento distintivo del delitto
di associazione per delinquere, rispetto all’ipotesi del semplice concorso di persane nel reato (eventualmente continuato), è individuabile nello specifico carattere dell’accordo criminoso che, nel concorso,
si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo
diretto alla commissione di uno o più reati (anche nell’ambito di un
medesimo disegno criminoso), con la realizzazione dei quali si esau-

5

risce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre
nell’ipotesi del reato associativo, l’accordo dei partecipanti risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, destinato
alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programinati (Casa, Sez. 5, n. 42635/2004, Rv. 229906).
Sul piano della rappresentazione probatoria, ai fini del concreto riscontro del reato associativo, ciò che rileva è l’effettiva costituzione e operatività di un’organizzazione stabile posta in essere da tre
o più persone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di
realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati; al riguardo, ai fini della costituzione
del sodalizio, deve escludersi la necessità del ricorso di un’esplicita
manifestazione di volontà associativa, potendo desumersi, la consapevolezza ddrassociato di partecipare alla comune impresa criminale, attraverso il riscontro di comportamenti significativi, che rivelino
in concreto il carattere effettivo dell’attiva e stabile partecipazione del
singolo all’associazione (Casa., Sez. 5, n. 10076/1998, Rv. 213978).
In particolare, mancando di norma il ricorso di un atto ‘costitutivo’ del sodalizio, la prova dell’esistenza di un’associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da facta concludentia, tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi
sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l’esistenza
di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla
concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo.
Da questa prospettiva, si è ad esempio ritenuto significativo, ai
fini del riscontro dell’effettiva realizzazione di un’ipotesi associativa,
l’esame dei diversi elementi sintomatici riscontrati nei singoli episodi
criminosi, quali la capillare organizzazione operativa, il numero delle
persone coinvolte, la sintonia operativa tra gli agenti, i mezzi adoperati e il numero delle basi logistiche (v. Cass., Sez. 6, n. 12530/1999,
Rv. 216391).
Deve ritenersi, dunque, ineludibile, ai fini della rappresentazione probatoria del ricorso di un’ipotesi associativa, il compito, spettante al giudice del merito, di evidenziare e valorizzare, nel quadro
dell’eventuale molteplicità dei reati unitariamente commessi da una
pluralità di persone, i diversi elementi sintomatici idonei a dar conto,
in modo ragionevolmente incontestabile, della sussistenza concreta
della struttura organizzativa, anche minima, cui risale, quale forma di
adempimento o di esecuzione di un progetto criminoso di più ampio
respiro e stabile radicamento, il comportamento da ciascun partecipante osservato ai fini della realizzazione dei cosiddetti reati-fine.

6

Nel caso di specie, occorre viceversa osservare come la corte
territoriale non abbia adeguatamente superato, nel dettare la scarna
motivazione dedicata al tema dell’associazione per delinquere contestata agli imputati, il sostanzioso impianto critico sul punto illustrato
dai ricorrenti.
Tanto il giudice di primo grado, quanto la corte distrettuale,
hanno infatti ritenuto di poter confermare l’ipotesi accusatoria originariamente formulata nei confronti degli imputati nei termini
dell’associazione per delinquere, sulla base di elementi di prova di
per sé ancora troppo equivoci, ossia inidonei, pur nella loro congiunta considerazione, ad acquisire un adeguato livello di univocità e concludenza rappresentativa, nel senso dell’affermata sussistenza di una
struttura criminosa di tipo associativo, eventualmente esistente tra
gli imputati al di là e oltre il semplice riscontro della commissione, in
concorso tra loro, di una pluralità di reati contro il patrimonio.
E invero, gli elementi di prova evidenziati dalla corte territoriale a sostegno dell’ipotesi associativa appaiono limitati al riscontro:
1.) della commissione di molti furti in abitazione e di ricettazione dei
proventi da parte degli imputati; 2) di un episodio di accertamento
della polizia giudiziaria che ebbe a sorprendere due degli imputati a
‘controllare’ una zona residenziale all’evidente finalità di commettervi
un furto; 3) di numèrosi contatti telefonici intercorsi tra gli imputati;
4) dell’appartenenza degli stessi al medesimo gruppo etnico; 5) della
distribuzione e divisione dei proventi dei furti tra i membri del supposto sodalizio; 5) dell’asserito sostegno fornito al Danglli (presunto
capo dell’associazione) ai fini della distribuzione all’estero della refurtiva.
In particolare, in relazione a tale ultimo indice probatorio, sostiene la corte d’appello come il ruolo direttivo ascritto al Danglli sarebbe desumibile sulla base del contenuto di un’intercettazione telefonica intercorsa tra l’imputato e un connazionale albanese (in quel
momento in Albania), da cui emerge come il Danglli cerchi di evitare
che il destinatario della refurtiva realizzata in Italia (e residente
all’estero) potesse accordarsi con uno degli altri coimputati per l’acquisto della refurtiva: circostanza che la corte territoriale interpreta
quale supposta prova dell’esistenza di un pretesa ‘centralizzazione’
organizzativa del gruppo.
E, tuttavia, già in sede d’appello gli imputati avevano ragionevolmente rilevato come il significato di tale conversatone potesse
esprimere, nei termini di un’interpretazione alternativa dotata di
equivalente condivisibilità ed equilibrio argomentativo, piuttosto l’esistenza di una dimensione ‘concorrenziale’ o ‘antagonistica’ del rapporto tra i due coimputati: proposta interpretativa in relazione alla
quale la corte territoriale ha del tutto omesso di assumere alcuna
adeguata prospettiva critica.

7

Le premesse sin qui indicate inducono questa corte a ritenere
come, tanto il primo giudice quanto la corte d’appello, si siano sottratti al compito di dirimere, sul piano dell’evidenza probatoria e
dell’argomentazione concettuale, la persistente equivocità tra le concorrenti ipotesi dell’associazione per delinquere contestata agli imputati e l’alternativa ricostruzione della vicenda nella prospettiva del
concorso nella commissione di una (sia pure nutrita serie) di episodi
criminosi, dovendo ritenersi ancora compatibile, con quest’ultima
ipotesi, il ricorso di tutti gli indici (la pluralità dei furti; il ‘controllo’
delle vittime; i contatti frequenti tra i connazionali; la divisione della
refurtiva) allegati dai giudici del merito come pretese espressioni
univoche della sussistenza di una struttura associativa; con la conseguente persistenza, sulla base delle scarne allegazioni argomentative
contenute nella sentenza impugnata, di un fondato e ‘ragionevole
dubbio’ sulla consumazione del reato associativo formalmente contestato in questa sede.
Dev’essere dunque disposto l’annullamento della sentenza
d’appello limitatamente al punto relativo alla concreta sussistenza del
reato di associazione per delinquere fra gli imputati e al ruolo in essa
rivestito dal Danglli.
Peraltro, la circostanza che al Danglli sia stata contestata la
posizione di ‘capo’ del sodalizio vale a configurare la prospettazione
di un differente trattamento della relativa posizione processuale, rispetto ai restanti imputati.
E infatti, la circostanza che il reato associativo sia stato contestato nei confronti di tutti gli imputati come commesso, sul piano
temporale, fino alla data del 2142004, comporta che, nei confronti
di Eduard Gjinai e di Erjon Gjinaj (indicati come semplici partecipanti al sodalizio), in relazione al reato contestato di associazione per delinquere deve ritenersi interamente decorso il periodo prescrizionale
alla data del 21.10.2011; mentre nei confronti di Danglli Rolandi (indicato come capo del sodalizio), non essendo ancora decorso integralmente il periodo di prescrizione previsto dalla legge,
all’annullamento della sentenza impugnata in questa sede, limitatamente al punto sin qui esaminato, segue il rinvio alla corte d’appello
di Milano, affinché provveda alla celebrazione del giudizio di rinvio
uniformandosi ai principi più sopra indicati.
Quanto ad Eduard Gjinai ed Erjon Gjinaj, la pronuncia di annullamento (senza rinvio) della sentenza impugnata, limitatamente al
punto in esame, dev’essere giustificato in relazione all’avvenuta
estinzione del reato per prescrizione, non ravvisandosi i presupposti
per l’emissione di una pronuncia di assoluzione nel merito degli imputati.
A tale riguardo, occorrerà sottolineare – in conformità
all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte – come, in

8

presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciale rassoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si
riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatoti dell’insussistenza
del fatto, ovvero della sua non attribuibllità penale all’imputato,
emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una
‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Casa., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo conuna
dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Case., n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del
reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato
occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’
deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato,
e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non
rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra
opposte risultanze (v. Casa., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui
questa corte non ravvisa, con riguardo ai due imputati, alcuna delle
ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all’art. 129
c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata da Eduard Gjinai ed Erjon Gjinaj va annullata senza
rinvio, limitatamente al reato di associazione per delinquere contestato ai due imputati, per essere detto reato estinto per prescrizione.
3.2. – Deve viceversa disattendersi il motivo di ricorso illustrato dal Danglli con riguardo alla condanna pronunciata nei suoi confronti in relazione al furto di cui al capo c) della rubrica.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare come del tutto correttamente la corte territoriale abbia evidenziato, a sostegno della
prova della colpevolezza dell’imputato (non già la mera circostanza
del controllo dell’auto dell’imputato, da parte delle forze dell’ordine,
a distanza di sette giorni dalla commissione del furto, bensì) la ben
più significativa circostanza costituita dal fatto che il cellulare oggetto
del furto contestato fosse stato concretamente utilizzato mediante
l’uso di numerose carte telefoniche incontrovertibilmente risultate in

9

3.3. — Dev’essere da ultimo rilevata la totale infondatezza dei
ricorsi proposti da Eduard Gjinaj ed Erjon Gjinaj in relazione alla
contestata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Al riguardo, le doglianze genericamente presentate dai ricorrente, con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non individuano alcuna omissione o incongruità nello sviluppo
logico della motivazione dettata nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni di mero fatto o apprezzamenti di merito
incensurabili in questa sede
In dama, con riferimento al contestato diniego delle attenuanti generiche, è appena il caso di richiamare il consolidato (e qui condiviso) indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di
legittimità, ai sensi del quale la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e
può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talc.hé la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Casa., Sez. 6, n.
7707/2003, Rv. 229768).
Quanto all’onere di motivazione sul punto imposto al giudice
del merito, va altresì precisato come ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione
delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (in tal
senso, ex multis, v. Casa., Sez. 1, n. 3772/94, Rv. 196880).
In particolare, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene
prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del col-

uso al Danglli (sia pure con intestazioni a persona inesistente), sin
dalla sera stessa del furto.
Tale circostanza, in relazione all’elevata efficacia rappresentativa che la connota, vale a destituire di alcun fondamento la pretesa
del ricorrente di ritenere assimilabile, il trattamento probatorio di
tale ipotesi criminosa, ad altre ipotesi contestate, in relazione alle
quali lo stesso imputato ha viceversa ottenuto una pronuncia di proscioglimento.

pevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può
essere sufficiente in tal senso (così Cass., Sez. 2, n. 3609/2011, Rv.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente negato il ricorso di circostanze attenuanti generiche, condendo tale giudizio alla ‘gravità del fatto’, alla ‘molteplicità ed eterogeneità dei reati-fine commessi’ e alla ‘pericolosità degli imputati’ “all’evidenza privi
di ogni controspinta al delitto”, così radicando, il conclusivo giudizio
espresso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, al ricorso
di specifici presupposti di fatto, sulla base di una motivazione nel suo
complesso dotata di intrinseca coerenza e logica linearità.
3.4. — Il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato
di associazione per delinquere contestato a Eduard Gjinaj e ad Eijon
Gjinaj (con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
d’appello limitatamente a tale punto) comporta la rideterminazione
della pena loro inflitta dalla corte territoriale, che questa corte ridetermina (eliminato l’aumento di pena applicato dalla corte d’appello
per effetto della condanna relativa al reato di associazione per delinquere) nella misura di cui al dispositivo.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cessazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gjinaj Eduard e di Gjinaj Erjon limitatamente al reato di associazione per delinquere perché estinto
per prescrizione e ridetermina la pena per Gjinaj Eduard in anni
quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 865,00 di multa e per
Gjinaj Erjon in anni tre di reclusione ed euro 935,00 di multa; rigetta
nel resto i ricorsi dei suddetti imputati.
Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di Danglli
Rolandi limitatamente al reato di associazione per delinquere con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano; rigetta nel resto il ricorso del Danglli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2012.

249163).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA