Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2793 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2793 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINOTTI SILVERIO N. IL 15/06/1951
avverso la sentenza n. 854/2008 TRIBUNALE di FROSINONE, del
24/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
7.
1.11 Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa il

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dichiarava

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SKverio Minotti colpevole del reato di cui agli artt. 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001
(come contestato in atti) e lo condannava alla pena di C 400,00 di ammenda

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della

3.Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione mediante valutazioni
di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza impugnata pagg. 7 – 8).
3.1. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare
e dichiarare la prescrizione del reato maturata il 05/02/2012, epoca successiva
alla sentenza impugnata, emessa il 24/11/2010[sez. U. n. 32 del 21/12/2000;
sez. U. n. 23428 del 02/06/2005]

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Siterio
Minotti con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presi ente

responsabilità penale dell’imputato.

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