Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27929 del 14/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27929 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRAGLIA CLAUDIO N. IL 13/01/1963
avverso l’ordinanza n. 1135/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
25/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 01444– tEibirtghi&oto
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Data Udienza: 14/06/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 25.2.2013 il Tribunale dei riesame di Napoli su
ricorso dell’indagato MIRAGLIA Claudio avverso la ordinanza cautelare
emessa dal G:IP distrettuale del Tribunale di Napoli il 4.1.13,
confermava detta ordinanza che aveva riconosciuto la gravità indiziaria a

carico del predetto MIRAGLIA in ordine alla partecipazione al clan
camorristico FERRARA-CACCIAPUOTI, radicato nel territorio del Comune
di Villarlcca con lo specifico ruolo di partecipe al traffico di sostanze
stupefacenti gestito dal sodalizio.
2.

Avverso la ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione
l’indagato a mezzo del ministero difensivo deducendo:

2.1.

erronea applicazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e vizio di
motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia. In particolare, il DI LANNO racconterebbe
presunti fatti avvenuti in tempo non definito né circostanziato e
comunque privi di riscontro. CHIANESE parla solo di un tale Claudio,
senza che venga fatto un riconoscimento fotografico; PIANA Giovanni
parla dei MIFtAGLIA senza che venga fatto un riconoscimento fotografico
e negli stessi termini del DI LANNO. Anche GUADAGNO Vincenzo non fa
alcun riferimento a fatti specifici mentre PIROZZI Giuliano parla di un
MIRAGLIA Claudio “o’ meccanico” senza alcun riconoscimento
fotografico. Cosicchè le predette dichiarazioni sono prive di idoneità a
riscontrarsi tra loro.

2.2.

erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. e vizio di
motivazione con riferimento alla valutazione delle conoscenze del
MIRAGLIA Claudio e della sentenza di condanna. Le prime non possono
fondare – sulla base di meri controlli – elementi sintomatici; la seconda,
non trattandosi di sentenza passata in giudicato, non può avere alcun
ingresso probatorio.

2.3.

violazione dell’art. 292 c.p.p. per carenza di motivazione della
ordinanza genetica non integrata dal provvedimento impugnato con
particolare riferimento a quanto contenuto a pg. 2 della ordinanza.

3.
3.1.

Il ricorso è fondato.
L’obbligo di motivare l’ordinanza coercitiva e quella che la
conferma in sede di riesame non è assolto dalla esposizione del

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compendio investigativo e facendo leva su di una sorta di autoevidenza
dello stesso compendio.
Si tratta, per quanto riguarda il Tribunale del riesame, di

3.2.

individuare la motivazione offerta dal giudice di prime cure a sostegno
della sua decisione ed eventualmente – ove questa sia carente – di
integrarla, laddove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto.
Cosicchè se è del tutto legittima la motivazione «per relationem »
sempre di una tecnica redazionale che comunque consenta, prima, la
individuazione delle ragioni in fatto e diritto del provvedimento genetico
e, quindi, i motivi della sua condivisione da parte dell’organo del
riesame. Ciò sia che vi siano state deduzioni difensive – rispetto alle
quali v’è specifico obbligo di risposta da parte del Tribunale laddove esse
riguardino aspetti decisivi – sia che non ve ne siano state – in quanto
con il ricorso ex art. 309 c.p.p. al Tribunale è comunque devoluta l’intera
materia.
3.3.

E’ stato ribadito da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 18728
del 19/04/2012 Rv. 252645 Imputato: Russo e altro.) per ciò che
attiene all’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, in tema di misure
cautelari personali, l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa
della custodia cautelare in carcere, e, tanto più, la giustificazione
conforme che intenda darne il Tribunale del riesame, non può ritenersi
assolto, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto,
occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti
indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui
controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza
espositiva (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121,
massime precedenti conformi: n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733
del 2003 Rv. 225440). Va in proposito evidenziato che l’art. 292 cod.
proc. pen., in attuazione dell’obbligo costituzionale, sancito per tutti i
provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e,
specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale
(art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale
dell’ordinanza “de libertate” del giudice, “l’esposizione delle specifiche
esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura
disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
dei motivi per i quali essi assumono rilevanza”. In tale quadro, di
necessaria e rigorosa giustificazione, attinente in particolare ai gravi
2

della ordinanza sia impositiva che resa in sede di riesame, si tratta pur

Indizi di colpevolezza, tale obbligo non può Intendersi assolto con la
mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, e nel caso specifico,
con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche
Intercettate e delle condotte percepite dalla Polizia giudiziaria, definite di
“formidabile valenza”, di “indubbio rilievo”, senza una adeguata e
pertinente sintesi logica, accompagnata dalla valutazione critica e
argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente
valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può
“addentrarsi” nell’esame del contenuto documentale delle stesse,
laddove questo sia riprodotto nel documento Impugnato (cass. pen. sez.
6, 13129/2008 in ricorso Napolitano, non massimata): ciò che conta
infatti, per la verifica in sede di legittimità, l’adeguatezza della
motivazione stessa sul punto della qualità indiziante degli elementi
acquisiti(dr.in termini: sez. 6, 7651/2010, P.G. in proc. Mannino).
invero, sottoposta ai controllo del giudice di legittimità, è soltanto
l’argomentazione critica del giudice di merito, quale fondata sulle fonti
Indiziarie, e il compito della Corte di Cassazione si sostanzia nella
“limitata verifica di rispondenza” della narrazione motivazionale alle
regole della logica, a quelle del diritto, e all’esigenza di completezza
espositiva, (salvo i casi di travisamento laddove il giudice di merito
abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste
oppure abbia utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso
da quello reale).
3.4.

Il fondamentale apporto dichiarativo all’ accusa mossa
all’attuale ricorrente deve, inoltre, tener conto del consolidato
orientamento secondo il quale ai fini della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza necessari per l’emissione di una misura cautelare
personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia
possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano
riscontrate esclusivamente attraverso l’incrocio di dichiarazioni
provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno
potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano
sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla
smentita

(Sez.

2, Sentenza n.

7416 del 19/12/1997 Rv. 210604

Imputato: Zito; Sez. 6, Sentenza n. 662 del 14/02/1997 Rv. 208123
Imputato: PM in proc Trimarchi R.).

Con riguardo all’ipotesi di partecipazione associativa, la
convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad
3

considerati. è notorio che il Supremo collegio non ha il compito di trarre

affermare la generica conoscenza dell’appartenenza di un soggetto ad
un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziario
sufficientemente grave per l’adozione di una misura cautelare personale
per reato associativo ( Sez. 6, Sentenza n. 40520 del 25/10/2011 Cc.
Rv. 251063 Imputato: Falcone)
3.4.2.

.Nè la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio
criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d’affari, ovvero la

pubblici e In contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di
per sé sintomatici dell’appartenenza all’associazione, ma possono essere
utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell’art. 192, comma terzo,
cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abituale o significativa
reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. (Sez.
6, Sentenza n. 24469 del 05/05/2009 Rv. 244382

Imputato: Bono e

altro).
3.4.3.

Ancora , la pluralità di fattispecie giuridiche ipotizzabili
rispetto alla contiguità al contesto mafioso fa sì che non possa essere
appaltata al collaboratore – pur attendibile – la valutazione giuridica dei
fatti conosciuti o di cui ha diretta o indiretta informazione (Sez. 6, sent.
24469 del 5.5-12.6.2009; Sez. 1, sent. 1470 dell’11.12.2007 11.1.2008). In altri termini, specie In un contesto procedimentale in cui
non sono individuati ed attribuiti specifici reati- fine – è solo il
riferimento a condotte/comportamenti/fatti specifici (sia evidente,
condotte/comportamenti/fatti che certo non necessariamente debbono
avere autonoma rilevanza penale, ma tuttavia debbono significare
appunto una forma, o un indizio logico, di consapevole intento di
contribuire al perseguimento degli interessi del sodalizio) che permette
di sciogliere – anche sul mero piano della gravità indiziaria – il quesito
necessario sulla rilevanza penale del ruolo svolto e, quindi, sulla
qualificazione giuridica adeguata di un tale accertato ruolo.

4.

Ebbene, alla stregua dei ricordati insegnamenti, la motivazione
offerta dalla ordinanza impugnata risulta del tutto carente, palesandosi
come meramente riproduttiva del compendio dichiarativo identicamente esposto nel provvedimento genetico – il cui contenuto
narrativo è suggellato da apodittici apprezzamenti circa la sostanziale
conformità

delle

dichiarazioni, loro estrema precisione e perfetta

coerenza. Anche i sopravvenuti apporti dichiarativi – quelli oggetto della
produzione da parte del PM in sede di udienza – sono considerati

4

presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi

sintetizzandone il contenuto ed affasciandoll nello stesso generico
5.

Risulta affermazione priva di reale giustificazione quella della
sovrapponibilità delle dichiarazioni, senza che essa abbia comportato
una analisi del loro contenuto volta ad individuare le circostanze di fatto
– in relazione alle quali predicare la sovrapponibilità – che consentano di
individuare condotte ascrivibili all’indagato – che, va ribadito , non è
sul piano della gravità indiziaria, l’ipotizzato ruolo partecipativo.

6.

Anche quella resa in relazione ai riscontri alle dichiarazioni è
motivazione che sfugge alle regole prima richiamate quando si limita a
rinviare ai controlli effettuati e ad una sentenza rispetto alla quale non è
giustificata la pertinenza rispetto al tema della partecipazione al
contesto mafioso ipotizzato.

7.

Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi
dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per
nuovo esame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter
disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 14.6.2013.

attinto da alcuna ipotesi riguardante reati-fine – idonee a giustificare,

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