Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27927 del 24/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27927 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sentina Antonello, nato a Valmontone (RM) il 12/12/1965
avverso la sentenza del 22/01/2014 emessa dalla Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale
Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza emessa il 7 giugno 013 dal Tribunale di
Velletri, ha confermato la responsabilità di Antonello Sentina per il reato di cui

Data Udienza: 24/03/2016

agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen., riducendo la pena in
applicazione della diminuente per la richiesta del rito abbreviato
ingiustificatamente respinto dal primo giudice.

2. L’avvocato Maurizio Frasacco, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione.

all’affermata finalità di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella
disponibilità del Sentina, nonostante la riconosciuta condizione di
consumatore di cocaina.
Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 240 cod.
pen. e l’omessa motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di
denaro rinvenuta (euro 3.080) e ritenuta di provenienza illecita senza alcun
elemento di prova al riguardo; contesta, inoltre, anche la destinazione della
somma alla polizia giudiziaria per l’impiego ai sensi dell’art. 101 d.P.R.
39/1990.

3. Il primo motivo è infondato.
La sentenza ha ritenuto sussistente la destinazione allo spaccio della droga
rinvenuta nella disponibilità dell’imputato in base ad una serie di elementi
indiziari gravi, precisi e concordanti che, complessivamente considerati,
giustificano la decisione assunta: in particolare, la Corte territoriale ha
considerato provata la destinazione a terzi alla luce delle modalità di
detenzione della sostanza, occultata nell’impugnatura della chiave, delté ,
frazionamento della sostanza in singoli dosi destinate allo spaccio,
dell’appunto sequestrato con l’annotazione di cifre che sono state ritenute
riferibili alla vendita delle dosi. Rispetto a tali elementi, la giustificazione
offerta dalla difesa sulla condizione di consumatore di droga dell’imputato non
è circostanza in grado di ridurre la valenza di prova degli elementi indiziari
sopra indicati, sicché la motivazione non merita le censure dedotte, dal
momento che, correttamente, non esclude che una parte della sostanza
detenuta fosse destinata al consumo personale dell’imputato, ma allo stesso
modo riconosce, sulla base di un ragionamento coerente e logico, basato sugli
elementi suindicati, che almeno in parte la droga in questione era destinata
anche a terzi.

2

Con il primo motivo deduce l’illogicità della motivazione in ordine

4. E’ invece fondato il secondo motivo, in quanto la sentenza non fornisce
alcuna seria giustificazione sulle ragioni della disposta confisca del denaro,
limitandosi a ribadire quanto sostenuto dal giudice di primo grado. In tema di
delitto di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può
sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato

motivazione che dimostri che si tratta di cose riferibili direttamente al reato, la
cui ablazione deve essere giustificata con l’esistenza di un nesso pertinenziale
con l’illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole
per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi. Nella specie, manca una
motivazione sul punto.

5. Inoltre, deve rilevarsi d’ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
l’illegalità della pena relativa al reato di cui al capo a), in quanto è stata
determinata considerando l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. come
una circostanza attenuante, nonostante nel frattempo sia divenuta fattispecie
autonoma di reato per effetto, da ultimo, del d.l. n. 36 del 2014, convertito
con modificazioni nella legge n. 79 del 2014, che ha ridotto ulteriormente la
cornice edittale che, in quanto norma più favorevole, deve trovare
applicazione nel caso in esame ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen.
Pertanto, deve disporsi l’annullamento anche in relazione al trattamento
sanzionatorio, tenendo conto che il nuovo art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
è, in astratto, reato punito meno gravemente della resistenza a pubblico
ufficiale, l’altro reato per il quale l’imputato ha riportato condanna e che è
stato posto in continuazione perché ritenuto meno grave del delitto di
detenzione a fine di spaccio: ne consegue che il giudice del rinvio dovrà
tenere conto anche di questo aspetto e procedere alla rideterminazione
complessiva della pena dopo aver compiuto la comparazione tra le due
fattispecie.

6.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata

limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla disposta confisca, con
rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Nel resto il ricorso va rigettato.

cr3

dalla cessione di sostanze stupefacenti, ma sulla base di un’adeguata

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio ed alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso il 24 febbraio 2016

Il Consigli re estensore

Rigetta nel resto il ricorso.

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