Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27926 del 24/03/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27926 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: FIDELBO GIORGIO
Data Udienza: 24/03/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Toini Gimmi, nato a Milano il 05/02/1972
avverso la sentenza del 07/04/2014 emessa dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale
Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza emessa il 12 luglio 2013, in sede di giudizio
abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Monza, ha confermato la responsabilità
(
di Gimmi Toini in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1-
bis
d. P.R. 309/1990, riducendo la pena ad anni 2, mesi 2 e giorni 20 di
reclusione e ad euro 3.333,33 di multa.
2. Il difensore di Toini ha presentato ricorso per cassazione in cui, con un
unico motivo, lamenta che la Corte d’appello abbia applicato la recidiva
motivo formulato in appello.
3. Il ricorso è inammissibile, per assoluta genericità del motivo dedotto,
che non spiega le ragioni per le quali i giudici avrebbero dovuto disapplicare la
recidiva.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 24 febbraio 2016
Il Consig re estensore
Il Presidente
reiterata in difetto di motivazione sul punto e senza rispondere allo specifico