Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27925 del 24/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27925 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

Data Udienza: 24/03/2016

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sicignano Gian Luca Pasquale, il 10/08/1973 nato a Cernusco sul Naviglio;
avverso la sentenza del 11/03/2014 emessa dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale
Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza emessa il 18/10/2012, in sede di giudizio
abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Milano, ha confermato la responsabilità
di Gian Luca Pasquale Sicignano in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1,
d.P.R. 309/1990 e alla sussistenza dell’attenuante di cui al comma 5,
riducendo la pena a mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa,

r

ritenendo l’esistenza di una percentuale modesta di principio attivo nel
quantitativo di cocaina detenuta dall’imputato.

2.

L’avvocato Barbara Carraro, nell’interesse dell’imputato, ha proposto

ricorso per cassazione in cui, con un unico motivo, deduce la manifesta
illogicità della motivazione, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto la

qualitativo della sostanza stupefacente sequestrata.

3. Il ricorso è fondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che in assenza di un’analisi quantitativa e
qualitativa della sostanza sequestrata potesse presumersi l’esistenza del
principio attivo, sebbene in una percentuale modesta.
Si tratta di un’affermazione che nella specie non può essere condivisa, dal
momento che manca agli atti qualsiasi analisi chimica relativa alla sostanza in
questione, che risulta sia stata solo pesata presso una farmacia al momento
del sequestro, omettendo di procedere finanche al narcotest, necessario per
accertare per lo meno se la sostanza è di natura stupefacente e di che tipo.
Il giudizio di natura esclusivamente presuntiva sulla stessa esistenza del
principio attivo non è fondato su alcun elemento di certezza che possa
giustificare l’affermazione della responsabilità dell’imputato.

4.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo

giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che potrà,
eventualmente, valutare l’opportunità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale
per sottoporre ad analisi la sostanza sequestrata.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 24 febbraio 2016
Il Consig ire estensore

I Presidente

responsabilità del Sicignano in assenza delle analisi sul dato quantitativo e

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