Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27923 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27923 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
GIANFRANCO DI NANNA,nato il 14 maggio 1988.
Avverso la sentenza n. 132/2014 della CORTE APPELLO di LECCE, sezione
distaccata Di Taranto del 03/02/2014.
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso,
udita in udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere dott. Domenico
Carcano.
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Gianfranco Di Nanna impugna la sentenza della Corte d’appello di Lecce,
Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia di condanna, resa
all’esito di giudizio abbreviato, con la quale il giudice di primo grado ebbe a
dichiararlo responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del
1990 per avere detenuto ai fine di spaccio un quantitativo di cocaina per
complessivi gr.3,241 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro

Data Udienza: 18/03/2016

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2.000 di multa, fatto commesso il 30 aprile 2008.
Ab origine, l’accusa fu formulata anche a carico di Gianfranco Piacente, poi

condannato dal giudice di primo grado in concorso con Di Nanna, poiché al
momento dell’intervento dei Carabinieri entrambi erano a bordo dell’auto
condotta da Piacente al momento in cui Di Nanna ebbe a disfarsi dello
stupefacente, contenuto in un borsellino rosso, lanciato fuori dal finestrino alla

La Corte d’appello ha condiviso le conclusioni del primo giudice quanto
all’affermazione di responsabilità di Di Nanna, anche in base alle dichiarazioni da
questi rese, al momento dell’accertamento dei fatti, di essersi recato assieme a
Piacente ad acquistar droga in Santeramo in Colle per poi rivenderla a Ginosa e
per quanto riferito da Piacente di aver solo accompagnato l’amico Di Nanna
perché doveva acquistare droga e prima di partire si erano fermati a un
distributore di benzina perché l’amico, per pagarsi la droga, aveva cambiato un
assegno di 300 euro.
Tali dichiarazioni utilizzate ex art. 350 c.p.p., rendevano evidente, secondo
il giudice d’appello, che l’acquisto fu fatto da Di Nanna e che fu lui a disfarsi del
borsellino contenente residui di cocaina durante il viaggio di ritorno alla vista dei
carabinieri e poi trovato in possesso di circa 4,2, gr della stessa sostanza
custodita nella tasca dei pantaloni dello stesso Di Nanna.
A fronte dei motivi d’appello volti a contestare la sussistenza del delitto e
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti e sostenere
l’uso personale, la Corte d’appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva
correttamente giustificato l’affermazione di responsabilità di Di Nanna il quale tra
l’altro aveva negato di far uso di stupefacenti anche in base alle dichiarazioni
rese nell’immediatezza dei fatti, pur se poi non confermate in sede di
interrogatorio con le garanzie difensive; dichiarazioni quest’ultime volte ad
accusare Piacente della detenzione della sostanza dallo stesso acquistata a
Santeramo per farne uso personale.
2.11 Difensore di Gianfranco Di Nanna, avvocato Fabrizio Lamanna, deduce:
-violazione di legge, poiché le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti
ex art. 350 c.p.p. non avrebbero potuto essere utilizzate e né formare oggetto di
testimonianza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Tali dichiarazioni avrebbero solo potuto essere utilizzate dagli organi di
polizia per le successive indagini dirette all’accertamento dei fatti.
Ad avviso della difesa, quanto riferito nell’immediatezza dei fatti da Di Nanni
non avrebbe potuto essere qualificato come dichiarazioni spontanee, bensì
tratt vi di notizie acquisite ex art. 350 commi 5 e 6 c.p.p.. Peraltro, neanche la

vista dei Carabinieri.

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confessione resa nell’immediatezza dei fatti può giuridicamente, per costante
giurisprudenza, considerata un spontanea dichiarazione.
-vizio di motivazione, poiché le ragioni pose a fondamento dell’affermazione
di responsabilità di Di Nanni sono assertive e prive di ogni preciso riscontro e,
come tali, non idonee a sostenere la conclusione raggiunta dal giudice d’appello.

I fatti oggetto delle singole imputazioni sono stati riqualificati quali ipotesi
autonome previste dall’art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990, nel testo
modificato ex d.l.n.36 del 2014 convertito in legge n.79 del 2014.
Le condotte incriminate sono state commesse in Laterza il “30 aprile
2008”, e, per la qualificazione riconosciuta all’esito della decisione di primo
grado, punite ora – a norma del citato art. 73, comma 5 d.p.r. cit., nel testo
modificato ex lege n.79 del 2014 – con la pena della reclusione da “sei mesi a
quattro anni e della multa da euro 1.032.,00 a euro 10, 329,00”.
Il tempo di prescrizione, dunque, è di sei anni, cui va aggiunto l’ulteriore
segmento di un anno e sei mesi per l’interruzione e, dunque, il “tempo
complessivo” di prescrizione è di sette anni e sei mesi.
In ragione della diversa qualificazione, il reato ascritto a Gianfranco Di
Nanna é estinti per decorso del tempo di prescrizione, non risultando agli atti
periodi di sospensione tali da incidere sulla durata del tempo di prescrizione.
Il reato si è, dunque, estinto per prescrizione il 30 ottobre 2015, per il
decorso del “tempo di prescrizione” di sette anni mesi a far data dal 30 aprile
2008, indicata quale tempus commissi delicti
La regola iuris di immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità, sancito dall’art. 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione,
qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale o di
inutilizzabilità di prove acquisite al processo e una causa estintiva del reato, sia
data prevalenza a quest’ultima.
Gli altri motivi devono considerarsi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
C • deciso il 18 marzo 2016.
nsigliere e nsore
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Il Presìd nte
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CONSIDERATO IN DIRITTO

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