Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2792 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2792 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI GIAMBATTISTA GABRIELE N. IL 1W06/1968
avverso la sentenza n. 1925/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per K
pato
cr-L1,0

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 6.10.2011, la Corte d’appello de
L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo in data 1.12.2006, con la quale Gabriele Di Giambattista è stato
condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali, per esser stato riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica, ai danni di Renato
Olivieri, accertato in Teramo il 3.8.2005.
Con la sentenza d’appello, la corte territoriale, confermata la
ricostruzione del fatto e la fondatezza del ragionamento probatorio
seguito dal giudice di primo grado, ha rideterminato il trattamento
sanzionatorio carico dell’imputato, riconoscendo in favore di quest’ultimo la sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e conclusivamente inflitto all’imputato la
pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell’imputato affidato a due motivi d’impugnazione.
2.1. – Con il primo motivo di ricorso, il difensore dell’imputato

censura la sentenza d’appello per manifesta illogicità e carenza di
motivazione, con particolare riguardo al mancato rilievo
dell’insuperabile lacunosità del capo di imputazione levato nei confronti del Di Giambattista, nel quale era mancata l’indicazione
dell’entità esatta dell’energia elettrica asseritamente sottratta alla
persona offesa, avuto riguardo alle giustificazioni sul punto fornite
dall’imputato.
Nessuna prova, a giudizio del ricorrente, era stata fornita in
ordine alla responsabilità dell’imputato e, in particolare, in relazione
alla realizzazione, da parte di questi, del ponte tra il contatore dell’abitazione dell’imputato e quello relativo all’abitazione della persona
offesa, né alcuna idonea prova era stata fornita circa l’idoneità di tale
ponte a realizzare la fattispecie furtiva contestata.
Allo stesso modo, del tutto lacunose dovevano ritenersi le conferme giudiziali dell’accusa sui punti relativi: 1) alla descrizione del
mezzo fraudolento usato; 2) all’oggetto concreto ed effettivo del furto;
3) alla rilevanza della mancata sigillatura del contatore dell’imputato
e 4) alle modalità del collegamento dei due contatori; si da doversi
escludere la sussistenza del carattere fraudolento del mezzo usato per
la commissione del reato dalla quale avrebbe dovuto discendere l’improcedibilità per il reato in esame stante la mancanza di querela della
persona offesa.
2.2. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole
del travisamento del fatto e dell’infedeltà della motivazione per travisamento della prova da parte della sentenza di secondo grado, avuto

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Considerato in diritto
3. – Entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili
anche in relazione al carattere sostanzialmente aspecifico del secondo, sono infondati.
La corte d’appello ha adeguatamente evidenziato gli elementi
di prova certi dai quali ha desunto, tanto l’effettiva sottrazione dell’energia elettrica dall’appartamento della persona offesa in favore
dell’appartamento dell’imputato, quanto le forme fraudolente attraverso le quali detta sottrazione è stata realizzata, mediante l’installazione di un cavo deviatore del percorso del flusso dell’energia elettrica in favore dell’appartamento dell’imputato.
In particolare, la circostanza che il flusso dell’energia elettrica
fosse stato deviato dall’utenza in uso alla persona offesa in favore di
quella dell’imputato è rimasta chiaramente comprovata, secondo il
condivisibile apprezzamento della corte distrettuale, dall’esecuzione
dell’esperimento attestato in sede testimoniale, da cui è risultato che,
proprio al momento dello spegnimento del contatore corrispondente
all’appartamento della persona offesa conseguiva in modo automatico la cessazione dell’erogazione dell’energia elettrica all’interno
dell’appartamento dell’imputato.
La circostanza che tale ultimo evento determinasse un evidente vantaggio per l’imputato, e che il fatto lo stesso venisse realizzato
attraverso il ricorso all’uso di mezzi fraudolenti (come adeguatamente spiegato dalla corte, avuto anche riguardo alla collocatone dei
contatori in un luogo poco frequentato, come attestato dallo stesso
ricorrente), è valso a fornire le premesse di un ragionamento probatorio, ad opera della corte territoriale, pienamente coerente e lineare,
siccome fondato su un complesso di elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza, tali da consentire il raggiungimento di
una prova certa, tanto dell’esistenza del reato di furto contestato,
quanto della riferibilità dello stesso alla persona dell’imputato.
Al riguardo, deve ritenersi condivisibile il rifiuto della corte
d’appello di assecondare le richieste d’integrazione istruttoria avanzate dall’imputato, avendo i giudici del merito coerentemente e congruamente concluso per la piena sufficienza degli elementi di prova
complessivamente acquisiti ai fini dell’accertamento dell’effettiva
sussistenza dell’evento furtivo contestato e della relativa riferibilità
alla persona dell’imputato.

particolare riguardo alla sostanziale complessiva insufficienza del
quadro probatorio acquisito a carico dell’imputato, attesa
l’irriducibile equivocità di tutti gli elementi di prova assunti sul punto
relativo all’esatta ricostruzione del fatto e della responsabilità del Di
Giambattista.

Nessun pregio può essere ascritto alla doglianza sollevata dal
ricorrente in ordine alla pretesa insufficienza del capo d’imputazione
sollevato nei confronti dell’imputato, potendo agevolmente desumersi, dallo stesso testo della contestazione formalmente avanzata nei
confronti del Di Giambattista, l’identità degli elementi essenziali del
fatto oggetto dell’accusa, senza alcuna ferita delle relative prerogative
defensionali, e dovendo, per altro verso, ritenersi del tutto irrilevante
la contestata mancata determinazione dell’entità concreta dell’energia sottratta alla persona offesa (e l’eventuale carenza della sua prova
documentale), avendo la corte territoriale sul punto correttamente
riconosciuto la sussistenza dell’attenuante della speciale tenuità del
danno patrimoniale arrecato dal fatto, rendendo così del tutto sterile
ogni questione in ordine alla gravità del fatto connessa all’entità
dell’energia in concreto sottratta dall’imputato alla persona offesa.
A fronte del chiaro valore rappresentativo dell’esperimento richiamato e attestato in sede testimoniale, in modo del tutto logico e
ragionevole la corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva sostenuta dal ricorrente in relazione alla mancata prova dell’idoneità del
ponte realizzato a integrare la fattispecie furtiva, apparendo significativa la circostanza dell’immediatezza causale tra l’azione sul contatore
della persona offesa e l’erogazione dell’energia elettrica
nell’appartamento dell’imputato: circostanza che toglie ogni valore
all’inverosimile ipotesi sostenuta dal ricorrente (d’indole totalmente
congetturale) circa la possibile diretta provenienza, dall’ente fornitore, dell’energia utilizzata nell’appartamento dell’imputato.
Il complesso delle considerazioni che precedono rende pienamente conto della condividile linearità e della completezza della
motivazione dettata dalla corte territoriale e della conseguente infondatezza di tutti i punti critici illustrati dal ricorrente con i motivi di
ricorso in questa sede riproposti.
4. — Al riscontro dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza
avanzati dall’imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cessazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2012.

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