Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27917 del 28/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27917 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOMA NIKOLL N. IL 25/05/1960
avverso la sentenza n. 28/2015 TRIB. LIBERTA’ di PAVIA, del
18/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 28/04/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Gabriele Mazzotta ha concluso per
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e per la restituzione dell’oggetto
st-Z,c,sirno ,)

sequestrato. L’avv. Enrico Paganelli per il ricorrente ha chiesto/l’annullamento senza rinvio sia
dell’ordinanza del riesame che del precedente decreto di sequestro.
RITENUTO IN FATTO
1.1.

Con ordinanza del 18.11.2015 il Tribunale del Riesame di Pavia ha rigettato la
richiesta di riesame proposta da Torna Niko!l avverso il provvedimento di convalida
del sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore l’imputato ha proposto ricorso per cassazione
affidandolo ad un unico motivo.
2.1.

E’ stata dedotta la nullità ex art. 178 e 180 c.p.p. per violazione degli artt. 356
c.p.p. e 114 disp. att. c. p.p., per mancato avviso della Polizia Giudiziaria alla
persona indagata della facoltà di farsi assistere dal difensore già nominato, in sede
di sequestro eseguito di iniziativa a norma dell’art. 354 comma 2° c.p.p..

Si è, pertanto, determinata una nullità di ordine generale a regime intermedio a norma
degli artt. 178 e 180 c.p.p., con la conseguenza che l’eccezione di nullità avanzata in sede
di udienza camerale nel procedimento per riesame avrebbe dovuto essere accolta e non
giudicata tardiva.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità ex art. 125 comma 3° c.p.p. per
violazione dell’art. 355 comma 2° c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione del
provvedimento di convalida del sequestro da parte del P.M. e di difetto di motivazione
dell’ordinanza confermativa di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto.
Va osservato che il Supremo Collegio a Sezioni Unite, nel dirimere un contrasto interpretativo,
ha statuito che nel caso in cui la nullità dell’atto derivi da un mancato avviso di una garanzia
difensiva, alla cui conoscenza l’avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte
dell’indagato o dell’imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182
comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 – dep. 05/02/2015, P.G. in
proc. Bianchi, Rv. 263026)
Ne consegue che l’eccezione di nullità del verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria
in mancanza della indicazione della facoltà dell’indagato di farsi assistere da un difensore di
fiducia, può essere tempestivamente proposta con la richiesta di riesame del decreto di
convalida del pubblico ministero, trattandosi di nullità derivante da mancato avviso di una
garanzia difensiva, non soggetta ai limiti di deducibilità delle nullità previsti dall’art. 182,
comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48374 del 20/10/2015 – dep. 07/12/2015, Ferro,
Rv. 265329).

2

Pavia in data 12.10.2015.

Nel caso di specie, dall’esame del verbale di sequestro effettuato di iniziativa dalla P.G. in data
11 ottobre 2015 emerge effettivamente che il ricorrente non è stato avvisato della facoltà di
farsi assistere nelle operazioni dal difensore di fiducia che aveva già nominato.
L’eccezione di nullità del sequestro, tempestivamente sollevata con la richiesta di riesame,
deve quindi essere accolta.
Ne consegue che – assorbito il secondo motivo – l’ordinanza impugnata e il decreto di convalida
devono essere annullati senza rinvio, mentre deve essere disposta la restituzione dei beni

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro disponendo
la restituzione dei beni agli aventi diritto.
Così deciso i
Il consiglier

a, il 28 aprile 2016
nsore

Il Presidente

sequestrati agli aventi diritto.

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