Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27916 del 28/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27916 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALER GUIDO N. IL 24/02/1960 parte offesa nel procedimento
c/
MARCONCINI PAOLO N. IL 18/04/1960
avverso il decreto n. 904/2013 GIUDICE DI PACE di VERONA, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 28/04/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Ciro Angelillis ha concluso per
l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato

RITENUTO IN FATTO
1. 1. Con decreto pronunciato il 11.11.2013 il Giudice di Pace di Verona, su richiesta del P.M.,
ha disposto l’archiviazione nel procedimento instaurato nei confronti di Marconcini Paolo per il
reato di cui all’art. 595 c.p., a seguito di querela sporta in data 3.11.2013 da Cavaler Guido, il
quale aveva richiesto espressamente di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione.

affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 127 comma 5 0 , 177e 178 c.p.p.
art. 17 comma II dlgs n. 274/20006, per essere il procedimento stato archiviato senza che
della richiesta di archiviazione fosse stato dato avviso alla persona offesa, come formalmente
richiesto.
Lamenta il ricorrente che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa ha
leso il diritto di quest’ultima di proporre opposizione, con conseguente violazione del
contraddittorio e nullità insanabile ex art. 127 comma 5 0 c.p.p. del decreto di archiviazione
impugnato.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 21 c.p.p. e dell’art. 4 d.lgs
274/2000, essendo il decreto di archiviazione stato pronunciato da un giudice incompetente,
trattandosi di una diffamazione con il mezzo della stampa, come tale di
competenza del giudice monocratico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
che, quando viene dedotta la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità ha il
potere di procedere all’esame diretto degli atti e delle risultanze processuali onde acquisire gli
elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione sottoposta al suo esame.
In sostanza, quando viene dedotto un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice
anche del fatto.
Ciò premesso, da un attento esame degli atti del fascicolo processuale, è emerso che
effettivamente il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona, nonostante l’espressa
richiesta formulata dalla persona offesa nell’atto di querela, non ha dato comunicazione alla
medesima della richiesta di archiviazione presentata al Giudice delle Indagini Preliminari.
Tale omesso avviso ha determinato la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità,
ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso “de plano”, il
quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni,
decorrente dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedime
(Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014 – dep. 28/11/2014, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261172)
2

2. Ha proposto ricorso per cassazione il sig. Cavaler , con atto sottoscritto dal suo difensore,

Dal momento che, nel caso di specie, non si evince dall’esame degli atti quando il ricorrente
abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, deve applicarsi il principio di diritto, già
affermato da questa Corte, secondo cui spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla
persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, dedurre e dimostrare l’eventuale
intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla
persona offesa, il cui termine di proposizione è di quindici giorni a far data dal momento in cui
l’interessato ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 3, n. 24063 del 13/05/2010 – dep.

Non avendo la Pubblica Accusa assolto tale onere probatorio, il ricorso, oltre che fondato, deve
ritenersi tempestivo.
Deve, dunque, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e disporsi la trasmissione
degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona per quanto di
competenza. u.firett-co-te_ .13,;Jc> <40 2i tika1/4.. aAllx:›-t-ht-40 - P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona per quanto di competenza. Così deciso in om. il 28 aprile 2016 23/06/2010, P.O. in proc. L., Rv. 247795).

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