Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27915 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27915 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUPO GIOVANNA N. IL 13/12/1969 parte offesa nel procedimento
c/
FIDONE CARMELO
avverso il decreto n. 9/2015 GIUDICE DI PACE di RAGUSA, del
03/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor

/

Data Udienza: 10/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con decreto del 3 settembre 2015, il Giudice di pace di Ragusa
disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di Carmelo Fidone per i
delitti previsti dagli artt. 594 e 612 cod. pen., consumati in danno di Giovanna
Lupo, in considerazione della tardività dell’atto di opposizione (depositato poi in
Procura e non presso la cancelleria del Giudice di pace), della tardività della
presentazione della querela in relazione all’ingiuria (avvenuta il 24 novembre
2014 mentre la querela era stata depositata il 5 marzo 2015) e del fatto che

perché io lo posso fare !”) non era idonea a produrre effetti intimidatori.
2 – Avverso tale decreto propone ricorso la persona offesa Giovanna Lupo,
a mezzo del proprio difensore e procuratore, eccependo la violazione di legge e
la violazione del contraddittorio fra le parti.
Il Giudice non aveva tenuto in alcun conto le argomentazioni spese dalla
persona offesa nell’atto di opposizione, la cui presunta tardività non ne
comportava l’inammissibilità. Né aveva rilievo il fatto che l’atto fosse stato
depositato in Procura. Né la querela era tardiva posto che era stata presentata il
5 marzo 2015 in relazione ad un fatto del 9 dicembre 2014.
La valenza intimidatoria delle espressione usata era avvalorata dal rapporto
medico paziente che intercorreva fra l’indagato e la persona offesa. Si riportava
integralmente il contenuto dell’atto di opposizione.
3 – Il Procuratore generale chiede l’accoglimento del ricorso non risultando
tardiva la querela rispetto ai fatti denunciati (pag 5 della stessa) e si tratta di
profilo assorbente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in riferimento all’archiviazione del delitto di minaccia
mentre è inammissibile in ordine al delitto di ingiuria a seguito della intervenuta
depenalizzazione disposta dall’art. 1 d. Igs. 15 gennaio 2016 n. 7.
Quanto al delitto di minaccia infatti la querela non è tardiva (come già
peraltro rilevato dal giudice in ordine a tale imputazione) essendo stata
presentata il 5 marzo 2015 per un fatto avvenuto il 9 dicembre 2014.
Il Giudice di pace aveva però violato il contraddittorio non tenendo in alcun
conto le osservazioni formulate dalla persona offesa nell’atto di opposizione,
limitandosi ad affermare che l’espressione proferita (“io chiamo la polizia e ti
faccio fare un TSO! perché io lo posso fare !”) non era idonea a produrre effetti
intimidatori, senza però motivare adeguatamente il contesto in cui questa era
stata pronunciata e senza valutare che essa si inseriva in un rapporto fra
medico, che ben poteva attivare le procedure prospettate, e paziente, che le
avrebbe dovute subire.
1

l’espressione minacciosa proferita (“io chiamo la polizia e ti faccio fare un TSO !

Ferma, di contro, rimanendo la possibilità, per il Giudice del nuovo esame, di
valutare anche se tale prospettazione concretasse la minaccia di un male che
possa definirsi ingiusto.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al reato di minaccia con
rinvio al Giudice di pace di Ragusa per nuovo esame.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 10/02/2016.

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