Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27914 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27914 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPICUZZA TINDARO N. IL 08/10/1983
avverso l’ordinanza n. 74/2015 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 07/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

(9/

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con ordinanza del 7 ottobre 2015, il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto decideva, quale giudice di rinvio in seguito all’annullamento disposto da
questa Corte con sentenza del 7 luglio 2015, sull’istanza, decisa quale giudice
dell’esecuzione, avanzata da Tindaro Spicuzza ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen..
Questa Corte perveniva alla decisione di annullamento considerando che il
Tribunale, accolta l’istanza ravvisando il vincolo della continuazione fra i fatti

per il reato più grave (come fissata dal giudice della cognizione) e, a quella,
aggiungere gli aumenti (ritenuti equi) derivanti dalla commissione di tutti gli altri
reati, compresi quelli già riuniti ad essa in sede di cognizione, e non, come aveva
invece fatto, confermare, prima, la pena complessivamente più alta
(ricomprendente gli aumenti per la continuazione) e, poi, ad essa, aggiungere gli
ulteriori aumenti conseguenti alle diverse condanne.
Questa Corte chiariva poi che il giudice di rinvio avrebbe dovuto stabilire
l’aumento di pena per ciascuno degli ulteriori reati, considerare la diminuente del
rito abbreviato, applicare il disposto dell’art. 671, comma secondo bis, cod. proc.
pen. nel caso di contestazione della recidiva, motivare adeguatamente qualora la
pena si approssimasse al massimo consentito dal comma secondo dell’articolo da
ultimo citato.
2 – Avverso la nuova decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
propone ricorso Tindaro Spicuzza a mezzo del suo difensore.
Con l’unico motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla
applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. proc. pen., posto che gli aumenti per
la continuazione non erano stati motivati, ai sensi dell’art. 133 cod. pen. che non
era stato neppure richiamato, ed erano eccessivi considerando l’omogeneità e le
modalità delle condotte, e la capacità a delinquere del condannato.
3 – Il Procuratore generale presso questa Corte conclude per il rigetto del
ricorso posto che gli aumenti erano stati stabiliti in misura minima e distante da
quella fissata dai giudici della cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il giudice di rinvio ha applicato il principio di diritto da cui la precedente
pronuncia di questa Corte aveva fatto discendere l’annullamento dell’ordinanza,
individuando il reato più grave ed applicando poi gli aumenti di pena relativi agli
ulteriori addebiti.
La difesa lamenta la mancata valutazione della congruità degli aumenti
stabiliti, ma proprio questa Sezione ha più volte affermato che, in tema di
1

giudicati con diverse sentenza, avrebbe dovuto individuare, prima, la pena base

determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica
motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a
sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 29847 del
30/04/2015, Rv. 264551, imp. Imp. Del Gaudio).
Peraltro il giudice del rinvio aveva fissato gli aumenti in misura
complessivamente minore di quanto già stabilito, e ritenuto definitivamente
equo, in fase di cognizione. Né, nel ricorso, si individuano censure specifiche in
ordine all’applicazione del comma secondo dell’art. 671 cod. proc. pen..

pagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa nella misura
indicata in dispositivo, a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10/02/2016.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al

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