Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27912 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27912 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOCHI ROBERTO N. IL 27/05/1945
avverso la sentenza n. 5686/2015 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
29/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

9?

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 29 aprile 2015, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna applicava a Roberto Fochi la pena patteggiata di mesi 4 di
reclusione, convertita in euro 4.560,00 di multa, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche e ridotta la pena per il rito.
Al Fochi erano state ascritte, quale presidente del Consiglio di
amministrazione, amministratore unico e liquidatore della fallita (la sentenza
dichiarativa è del 29 gennaio 2008) s.p.a. Fonderie Sabiem, una serie di

2 – Propone ricorso, a mezzo dei suoi difensori, Roberto Fochi.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce difetto di motivazione in relazione al
mancato riconoscimento della causa di immediato proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen..
Si era infatti celebrato un procedimento separato per un capo di
imputazione, rubricato al punto 2 e contestato come bancarotta impropria, e, da
questo capo tutti gli imputati, compreso il Fochi, erano stati assolti, in rito
abbreviato, perché il fatto non sussiste.
Ciò avrebbe dovuto comportare il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod,
proc. pen. del Fochi anche per l’imputazione sub 1, in relazione alla quale era
stato chiesto il patteggiamento.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in
particolare degli artt. 444 comma secondo e 18 cod. proc. pen..
Il Giudice aveva erroneamente separato i procedimenti posto che tale
separazione non aveva consentito alcuna maggior speditezza del processo e la
giurisprudenza di legittimità non riteneva possibile richiedere un patteggiamento
parziale.
3 – Il Procuratore generale di questa Corte, con parere scritto, concludeva
per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato è inammissibile.
1 – Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio definito ex art.
444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia
stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in
ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia
accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen.(Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, Rv. 261802, imp. Barzi)

1

condotte di bancarotta semplice, aggravata, appunto, dalla pluralità dei fatti.

E certo non sono specifiche le ragioni per le quali si pretende la declaratoria
di una causa di evidente innocenza solo perché lo stesso imputato è stato assolto
da altra, e diversa, condotta (non sono stati neppure prodotti o allegati
documenti che consentano di confrontare le condotte oggetto delle diverse
imputazioni) visto che, peraltro, non si contesta la violazione del principio del ne

bis in idem.
2 – Manifestamente infondata è anche la censura circa la separazione dei
giudizi sia perché era stata provocata dal medesimo imputato quando aveva

imputazione (e si tratterebbe pertanto di nullità a cui il ricorrente avrebbe
contribuito a dar causa), sia anche perché sono inoppugnabili i provvedimenti di
riunione e separazione dei procedimenti posto che hanno carattere meramente
ordinatorio (Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Rv. 241822, imp. Montalto).
3 – Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa nella misura
indicata in dispositivo, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10/02/2016.

ritenuto di richiedere il patteggiamento della pena per uno solo dei capi di

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