Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27911 del 06/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27911 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la
Corte di appello di L’Aquila avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, 28
giugno 2011, deliberata ai sensi degli artt.438 e segg. c.p.p. nei confronti di
Giannetti Salvatore

nato a Casagiove (CE) il 13.04.1950, ritenuto

responsabile del delitto di cui alli art.334 primo comma c.p. e condannato
alla pena principale di mesi 4 di reclusione ed C 100,00 di multa, con il
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Alfredo Montagna che ha concluso per l’annullamento con rinvio
della gravata sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.) Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, 28 giugno 2011, deliberata ai
sensi degli artt.438 e segg. c.p.p. nei confronti di Gianetti Salvatore, ritenuto

Data Udienza: 06/06/2013

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responsabile del delitto di cui all’ art.334 primo comma c.p. e condannato
alla pena principale di mesi 4 di reclusione ed C 100,00 di multa, con il
beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.) Con un unico motivo di impugnazione si prospetta inosservanza o
erronea applicazione della legge penale relazione agli artt.28 e 31 c.p.,
Si rileva in particolare che il giudice di primo grado ha omesso di
applicare la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici
che, a norma degli artt. 28 e 31 c.p., segue di diritto ad ogni condanna per
delitto commesso con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o
ad un pubblico servizio, quale è indubbiamente quello di chi (proprietario o
estraneo) viene nominato custode di beni sottoposti a pignoramento, ovvero
a sequestro giudiziario o amministrativo nel corso del relativo procedimento.
Con ulteriore deduzione critica si lamenta che erroneamente il giudice
di primo grado, nell’irrogare la pena, abbia concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena non concedibile in relazione ai 19
precedenti penali di condanna ostativi alla concessione del detto beneficio.
Il ricorso è fondato.
La condotta ascrivibile ai disposti normativi del primo e secondo
comma dell’art.334 cod. pen., in quanto violazione di doveri, inerenti agli
obblighi di custodia, derivanti dall’affidamento di cosa sottoposta a sequestro
nel corso di procedimento penale, una volta accertata, impone a sensi
dell’art. 31 cod. pen. l’applicazione della pena accessoria della interdizione
temporanea dai pubblici uffici, nella misura, prefissata ed espressamente
determinata nella sua durata dall’art. 37 comma 1 u.p. cod. pen. (cfr. in
termini: cass. pen. sez. 3, 9169/10, Risi; sezione. 5, 759/90, De Negri, r.v.
183110).
Quanto alla deliberata sospensione condizionale della pena, il motivo
è del pari fondato: dalla lettura del certificato del casellario giudiziale
risultano infatti plurimi precedenti penali, manifestamente ostativi alla
concessione del beneficio ed irragionevolmente non considerati dal primo
giudice il quale aveva correttamente escluso il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche proprio “in ragione della capacità a
delinquere dell’imputato, desunta dai molteplici procedimenti penali”.

nonché in relazione agli artt.164 c.p. e seguenti.

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La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio, limitatamente
alla sospensione condizionale della pena, che elimina, nonché alla mancata
applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, da
applicarsi nella misura minima indicata dall’art.37 cod. pen. e pari alla
durata di anni uno.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata

limitatamente alla

sospensione condizionale della pena che elimina, e alla mancata applicazione
della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che applica nella
misura di anni uno.
Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2013
I consigliere estensore

P.Q.M.

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