Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27910 del 09/02/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27910 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Data Udienza: 09/02/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NARDELLI MAURO N. IL 22/09/1957
SOLLAZZO MARIA PINA N. IL 10/04/1958
BERTAGGIA MAURO N. IL 20/02/1958
avverso l’ordinanza n. 2999/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
30/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI;
lette/s ntite le conclusioni del PG Dott.
6_
Udit i difensor Avv.
at./
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 ottobre 2015, depositata in cancelleria 1’11 novembre
2015, comunicata agli imputati ed ai difensori il 20 novembre 2015, il Tribunale
di Roma, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del locale giudice per le
indagini preliminari emessa nei confronti di Mauro Nardelli, Mauro Bertaggia e
Maria Pina Sollazzo di applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen, 132 d.lgs. n. 385 del
1993, 216 e 219 legge fallim.
riservando i motivi.
Deposita i motivi solo all’udienza di discussione davanti a questa Corte,
celebratasi il 9 febbraio 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – L’art. 311 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso in cassazione avverso
le ordinanze del Tribunale per il riesame in tema di misure di cautela personale,
dispone, infatti, al comma 4, che i motivi devono essere enunciati
contestualmente al ricorso e che solo i motivi aggiunti possono esser proposti
prima dell’inizio della discussione.
2 – All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della
somma, ritenuta equa nella misura indicata in dispositivo, alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma il 09/02/2016.
Il difensore dei predetti propone ricorso, con atto del 9 dicembre 2015,