Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2791 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2791 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) OLIVA GEREMIA N. IL 13/09/1961
avverso la sentenza n. 1160/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 12/12/2012

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2. – Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, rilevando il difetto di motivazione della sentenza,
siccome dettata per relationem al contenuto della sentenza di primo
grado e della perizia svolta in sede dibattimentale, senza dare adeguatamente conto della mancata condivisione dei motivi di appello,
nonché violazione di legge in relazione all’esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio,
con particolare riguardo all’entità della pena inflitta e alla mancata
conversione della stessa con le sanzioni sostitutive invocate.

Considerato in diritto
3.1. – fi ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo d’impugnazione – avanzato dal ricorrente nelle
forme di una doglianza genericamente riferita al preteso difetto di
motivazione della sentenza impugnata — non ha alcun pregio, non
avendo l’imputato neppure specificato quale dei motivi d’appello
proposti non sarebbe stato adeguatamente esaminato e superato dalla decisione della corte territoriale.
Tale decisione, peraltro, lungi dal limitarsi alla mera riproposizione, per relationern, dei contenuti della sentenza di primo grado
(così asseritamente frustrando la funzione del doppio controllo giurisdizionale sulle accuse sollevate nei confronti dell’imputato), in modo
del tutto pertinente ha censurato il carattere ‘parziale’ dei motivi di
appello avanzati dall’imputato, addebitando all’appellante una considerazione solo ‘per estrapolazione’ (e quindi strumentale) della perizia disposta nel corso del dibattimento di primo grado, della quale,
viceversa, la stessa corte ha opportunamente ripreso i passaggi più
significativi sul punto relativo alle riconosciute gravi negligenze
dell’imputato in ordine all’esecuzione della prestazione professionale
adempiuta nei confronti della persona offesa.
Deve pertanto escludersi il ricorso di alcun vizio motivazionale
della sentenza d’appello, avendo la corte territoriale dettato, sul punto relativo alla responsabilità dell’imputato, una trama argomentativa
logicamente coerente e lineare, oltre che pienamente adeguata rispetto al tenore delle censure sollevate, nei confronti della sentenza di
primo grado, mediante l’atto d’appello.

Ritenuto in fatto
t. – Con sentenza resa in data 25.1.2011, la Corte d’appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del
Tribunale di Taranto del 3.3.2008, con la quale Geremia Oliva è stato
riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme sull’esercizio della professione medica, in Taranto, il 15 e il 16.7.2003, e condannato alla pena di un mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

3.2. — ParimentikSifitto è il secondo motivo di ricorso.
Le censure avanzate dal ricorrente in relazione all’entità della
pena e alla mancata conversione della stessa con le sanzioni sostitutive previste per legge non colgono nel segno, avendo la corte distrettuale confermato la pena determinata dal primo giudice valorizzando
la ritenuta ‘non lieve’ entità della colpa riscontrata nel comportamento dell’imputato e il considerevole spessore degli effetti dannosi dallo
stesso provocati.
Anche su tale punto è sufficiente il richiamo ai principi enunciati da questa Corte in materia, là dove, in tema di commisurazione
della pena, quando questa (come nel caso di specie) non si discosti di
molto dai minimi edittali, ovvero venga compresa tra il minimo ed il
medio edittale, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale richiamandosi alla gravità del reato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41702/2004, Rv.
230278); in particolare, nell’ipotesi in cui la determinazione della
pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, c.p.,
anche ove adoperi espressioni come ‘pena congrua’, ‘pena equa’,
‘congruo aumento’, ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (v. Casa., Sez. 3, n. 33773/2007, Rv. 237402).
Nel caso in esame, la corte territoriale ha correttamente valutato la congruità del complessivo trattamento sandonatorio imposto
all’Oliva dal giudice di primo grado (ivi compresa la mancata conversione invocata), correlando tale giudizio alla già richiamata gravità
della colpa e all’entità degli effetti dannosi provocati dal comportamento dell’imputato, così radicando, il conclusivo giudizio espresso
sul trattamento sanzionatoti°, al ricorso di specifici presupposti di
fatto, sulla base di una motivazione in sé dotata di intrinseca coerenza e logica linearità.
4. – Il riscontro della manifesta infondatezza del ricorso proposto dall’Oliva, nell’attestarne la radicale inammissibilità, ai sensi
dell’art. 6o6, comma 3, c.p.p., impedisce il rilievo dell’eventuale ricorso di cause di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 129 C.P.P..
Sul punto, vale richiamare quanto dedotto dalle Sezioni Unite
di questa Corte sin dalla pronuncia n. 32 del 22 novembre 2000, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
c.p.p. (Cass., Sez. Un., n. 32/2000, Rv. 217266).
Ne deriva la conseguente irrilevanza, in questa sede,
dell’eventuale intercorsa prescrizione del reato ascritto all’imputato,

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro i.000,00 in favore della cassa delle ammende. ”
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2012.

siccome maturata solo successivamente alla pronuncia della sentenza
d’appello qui impugnata.

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