Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27906 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27906 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

REGISTRO
GENERALE
N. 11861/2013

GRECO GAETANO DAVIDE n. Il 30/3/1968
avverso la sentenza n. 1580/2011 del 27/11/2012 della CORTE DI
APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza
rinvio per prescrizione.
Udito l’avv. GIANNI CARACCI difensore dell’imputato che ha chiesto
raccoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Greco Gaetano Davide propone ricorso a firma del proprio difensore avverso
la sentenza della Corte d’Appello di Palermo al 27 novembre 2012 che
confermava la sentenza del Tribunale di Marsala che lo condannava per il reato
di calunnia perché, denunziando falsamente lo smarrimento di un assegno
bancario che aveva regolarmente consegnato a Ferrara Vincenzo, accusava
costui del reato di ricettazione. La Corte confermava in particolare la piena
consapevolezza del ricorrente della falsità della denunzia poiché aveva indicato
specificamente l’assegno in questione affermando che era già compilato e
firmato. La Corte confermava anche la adeguatezza della pena, determinat nel

Data Udienza: 16/05/2013

minimo ma con esclusione delle attenuanti generiche in ragione della pregressa
condotta del ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso, previa sintesi degli esiti della istruzione
dibattimentale, il ricorrente afferma esservi stato un errore di valutazione dei
giudici di merito e con il secondo, premesso che talune ordinanze di sospensione
della prescrizione erano illegittime, rileva la avvenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo non indica carenze motivazionali ovvero specifici errori
rivalutazione del materiale probatorio per giungere a conclusioni diverse da
quelle dei giudici di merito. Si chiede quindi l’esercizio di un’attività di
valutazione del fatto che è preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, essendovi stato un
periodo di sospensione della prescrizione per il tempo complessivo, cumulato, di
anni 4, mesi 5 giorni e 4, la prescrizione non si è verificata. E’ del tutto
irrilevante la deduzione in ordine alla pretesa illegittimità di talune ordinanze di
sospensione della prescrizione perché, a prescindere dall’essere state indicate
solo genericamente, nessuna delle ordinanze di sospensione è stata ritualmente
impugnata.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria può essere
determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deci il 16 maggio 2013

logici o contraddittorietà della motivazione, ma chiede una nuova e piena

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