Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27904 del 27/01/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27904 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VECCHIO DAVIDE N. IL 14/03/1985
avverso l’ordinanza n. 1889/2015 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
27/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 27/01/2016
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Maria Giuseppina FODARONI, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 maggio 2015 il G.I.P. del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto
eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Davide VECCHIO per il reato di tentate lesioni
Il giudice ha convalidato l’arresto avendo ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza ex art.
382 cod. proc. pen.
2. Con atto sottoscritto personalmente ha proposto ricorso il VECCHIO, denunziando erronea
applicazione della citata norma con riferimento alla sussistenza dell’ipotesi di quasi flagranza,
ritenuta nonostante la polizia giudiziaria non avesse assistito, neppure in parte, all’attività
delittuosa e fosse pervenuta all’individuazione dell’arrestato sulla base delle informazioni
acquisite dalla persona offesa e da altro soggetto presente al fatto, oltre che sulla base delle
successive ricerche, sia pure svolte nell’immediatezza e senza soluzione di continuità.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria depositata in data 17
luglio 2015, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Con sentenza del 24 novembre 2015 le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il contrasto
creatosi in materia, hanno sancito che non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora
l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato non già a seguito e a
causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni
da parte di terzi (si vedano in senso conforme Sez. 3, n. 34899 del 24/06/2015, P.M. in proc.
Amista’, Rv. 264734; Sez. 1, n. 43394 del 03/10/2014, P.M. in proc. Quaresima, Rv. 260527).
Nel caso in esame, a fronte di una condotta delittuosa immediatamente seguita da una
richiesta di intervento, pervenuta al 112 alle ore 19:10, il VECCHIO, quale autore del fatto
delittuoso, veniva rintracciato presso la sua abitazione alle ore 19:45 e condotto in caserma,
dove veniva tratto in arresto alle ore 21:00.
Quindi, difetta la percezione diretta dell’azione o della sua conclusione da parte della polizia
giudiziaria e si è in presenza di ricerche attivate dalla medesima polizia solo a seguito della
denuncia e sulla base delle indicazioni della persona offesa e della di lei collega presente al
fatto; informazioni che, nonostante il breve intervallo temporale, conducevano a rintracciare
2
aggravate.
l’indagato solo quando questi era ormai tornato nel proprio alloggio, senza recare su di sé
segni o tracce che consentissero di ricollegarlo al reato, risultandone così compromessa quella
evidenza probatoria diretta che è alla base dell’arresto in flagranza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
gliere e ensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2016