Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27904 del 22/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27904 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CHIETI
nei confronti di:
PALMISANO ANGELO N. IL 15/12/1970
BEVILACQUA GRAZIA MARIA N. IL 24/04/1974
CARCUTO ITALO N. IL 27/02/1963
Avverso l’ordinanza n. 76/2012 TRIB. LIBERTA’ di CHIETI, del
25/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere
lette/sentite le concliksioui del PQ.Dott.
LI

Uditi difensor Avv.;
‘C)

tt LUCA RAMACCI;

0-r

Data Udienza: 22/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Chieti, quale giudice del riesame, con ordinanza del
25.6.2012, ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di Angelo PALMISANO,
Italo CARCURO e GRAZIA Maria BEVILACQUA (terzi acquirenti di singole unità
immobiliari) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11.5.2012

e fabbricati in località Cono a Mare del Comune di Vasto (fg. 40 mapp. 1126, 337,
375, 376, 1276, 1278, 1281, 1132, 1136, 1127, 1139, 1303 ed eventuali
particelle da queste generate) nel procedimento a carico di Michele LAPADULA,
Laura D’ALESSANDRO, Egidio INGLESE, Michele D’ANNUNZIO, Alfonso
MARCOGLIANO, Laura Maria Concetta MONTANA TREZZA indagati, LAPADULA,
D’ALESSANDRO, INGLESE, D’ANNUNZIO e MARCOGLIANO del reato di cui all’art.
44 lettera c) d.P.R. 380\01; LAPADULA, D’ALESSANDRO e INGLESE del reato di cui
all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380\01; LAPADULA e D’ALESSANDRO del reato di cui agli
artt. 110, 61 n, 2 cod. pen., 19 comma 6 I. 241\90; D’ALESSANDO di plurime
violazioni dell’art. 481 cod. pen, e MONTANA TREZZA del reato di cui all’art. 483
cod. pen.

2. Le condotte ascritte agli indagati concernono la realizzazione di una
lottizzazione abusiva posta in essere mediante la costruzione di un complesso
immobiliare composto da più corpi di fabbrica per complessivi 8 edifici e 178
appartamenti, con modifica della destinazione di zona e superamento degli indici
di densità edilizia, la esecuzione di opere difformi rispetto all’atto concessorio
ritenuto illegittimo, la costruzione in assenza di permesso di costruire di muri
destinati a contenere i terrapieni artificiali realizzati anche in contrasto con la
prevista viabilità di collegamento ed il rilascio di un permesso di costruire in
variante illegittimo che, in assenza di un preventivo piano di lottizzazione,
consentiva la costruzione di nuovi fabbricati con altezze e numero di piani
superiori a quelli realizzabili secondo le nuove norme tecniche intervenute.

3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Chieti.
Il Pubblico Ministero ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la
violazione di legge, osservando che la misura reale era stata emessa sul
presupposto delle due distinte ipotesi di reato, riguardanti la lottizzazione
abusiva e l’abuso edilizio conseguente la realizzazione del complesso immobiliare

1

dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto e concernente terreni

in assenza di una convenzione di lottizzazione ed in difformità dai diversi titoli
abilitativi succedutisi nel tempo. Per tali ragioni ed al fine di non aggravare le
conseguenze dei reati, il sequestro era stato imposto anche ai 31 dei 180
appartamenti in corso di realizzazione già venduti a terzi, poi dissequestrati.
Rileva che il Tribunale, con un generico riferimento al

fumus dei reati

ipotizzati, sembra averne escluso la sussistenza rispetto alla lottizzazione
abusiva mediante l’apodittica affermazione secondo la quale l’interpretazione
dell’art. 117 della norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Vasto,

escludere la compatibilità dell’uso residenziale, con la destinazione di zona (D7),
incorrendo così non soltanto nella violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., ma
anche nella ulteriore violazione di legge consistente nell’assoluta mancanza di
motivazione o nella motivazione meramente apparente.
Aggiunge che, in base alle nuove NTA introdotte nel 2007, integrative di
quelle vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo (2001), alla
destinazione «turistico residenziale di completamento» si era aggiunta quella
residenziale, prevedendo tuttavia la necessità di un piano attuativo, mentre il
Tribunale si sarebbe limitato a ritenere non esclusa a priori la destinazione
residenziale.
Rileva, a tale proposito, che la richiamata disposizione, nell’originaria
formulazione, contemplava unicamente gli usi compatibili con la destinazione
ricettivo – turistica, escludendo espressamente l’uso residenziale, in conformità
con quanto stabilito dal d.m. 1444\1968 per le aree omogenee «D» e
che l’intervento insiste in un’area totalmente inedificata e priva di opere di
urbanizzazione, avente un’estensione di quasi cinque ettari (dei quali più di due
edificabili) ed avrebbe pertanto richiesto, sulla scorta di quanto stabilito dagli
artt. 13 e 28 I. 1150\42 e dalla legge regionale 18\1983, un piano
particolareggiato o un piano di lottizzazione, ma di tali circostanze il Tribunale
non avrebbe tenuto conto.
Mancherebbe, inoltre, ogni considerazione sul fatto che, dalle indagini
espletate era emerso che il progetto approvato non contemplava le aree a
standard di cui all’art. 3 del d.m. 1444\68, con conseguente violazione del
rapporto tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, verde pubblico o parcheggi.
Osserva, inoltre, che le nuove NTA (oggetto di annullamento da parte del
TAR, come ricordato dal G.I.P.) con le quali era stata ampliata la destinazione
delle zone D7 stabiliscono, comunque, nell’art. 110, che quando la superficie
interessata dall’intervento sia uguale o superiore a mq. 5000 è comunque
richiesta l’approvazione di un piano attuativo o di lottizzazione e la necessaria

2

nella sua originale formulazione, sarebbe contrastante, così da non potersi

convenzione per la cessione delle aree pubbliche.
Rileva, poi, che i giudici del riesame avrebbero dovuto comunque
considerare tutte le circostanze evidenziate al fine di valutare l’astratta
configurabilità della lottizzazione abusiva.
Quanto alla posizione dei terzi acquirenti, lamenta che il Tribunale ha
disposto il dissequestro affermando di non poter valutare se le violazioni poste a
sostegno della sussistenza del

fumus per i residui illeciti edilizi avessero

interessato o meno le singole unità immobiliari pur in presenza, agli atti, di

Aggiunge che erroneamente i giudici del riesame avrebbero riconosciuto la
buona fede degli acquirenti, omettendo ogni apprezzamento sulle singole
condotte e, segnatamente, sulla eventuale verifica della conformità delle opere
allo strumento urbanistico, basandosi soltanto sul riferimento, negli atti pubblici
di compravendita, ai titoli edilizi rilasciati e sulla presenza di altri immobili a
destinazione residenziale.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame ha proceduto ad una sommaria lettura delle Norme
Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Vasto nella
formulazione vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo, escludendo la
astratta configurabilità della lottizzazione abusiva sul presupposto che la
possibilità di contrastanti interpretazioni della disposizione tecnica non
consentirebbe di escludere

«…una vocazione residenziale della zona 07

disciplinata dall’art. 117 delle norme di attuazione».
La soluzione interpretativa adottata, estremamente semplicistica, si fonda,
come correttamente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente, su
un’affermazione apodittica che non tiene conto delle disposizioni normative
richiamate in ricorso e indubbiamente configura, comunque, una ipotesi di
motivazione meramente apparente, rientrante, come la mancanza assoluta di
motivazione, nella violazione di legge, stante la correlazione con l’inosservanza di
precise norme processuali (SS.Iill. n. 5876, 13 febbraio 2004. Conf. Sez. V n.
35532, 1 ottobre 2010; Sez. VI n. 7472, 20 febbraio 2009; Sez. V n. 8434, 28
febbraio 2007).

3

documentazione utilizzabile a tale scopo.

5. Per quanto è dato rilevare, il Piano Regolatore Generale del Comune di
Vasto è stato approvato con Delibera del Consiglio comunale n.10 del 28.3.2001,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.11 del 30.5.2001. Le Norme
Tecniche di Attuazione hanno subito modifiche rispetto all’originaria formulazione
mediante l’adozione della deliberazione n. 87 del 23.10.2007, ulteriori modifiche,
in seguito intervenute, hanno portato alla successiva stesura approvata con
delibera n. 134 del 16 novembre 2010.
A seguito dell’intervento del TAR Abruzzo – Sezione di Pescara (Sezione

state annullate per la mancata sottoposizione alla valutazione ambientale
strategica e alla verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata, ritenute
necessarie, imponendo all’amministrazione tale adempimento entro un termine
massimo trascorso il quale la variante avrebbe perso efficacia, con riviviscenza
della precedente normativa e obbligo di rideterminarsi,
Di tale successione di interventi modificativi il Tribunale non ha tenuto alcun
conto ma, a quanto pare, essi avrebbero indotto i giudici del riesame a
considerare l’intervento sic et simpliciter compatibile con la destinazione di zona,
trascurando tuttavia un dato di rilievo, concernente le ulteriori specificazioni
fornite dalle NTA, laddove consentono la realizzazione di nuovi edifici ad uso
residenziale ma nel rispetto di specifici indici, come pure chiarito dal giudice
amministrativo (TAR Abruzzo – Sez. Pescara Sez. I n. 173, 11 marzo 2010).
Analoghe previsioni sono pure contenute nelle NTA approvate nel 2010, che
prevedono l’intervento indiretto nelle zone omogenee D7, in cui la superficie
coperta dagli edifici esistenti è inferiore ad 1/8 (12,5%) della superficie
territoriale e/o la densità territoriale è minore di 1,5 mc/mq ed in quelli che hanno
una superficie completamente libera a 5.000 mq.

6. Un ulteriore, significativo e determinante aspetto della vicenda risulta
pure trascurato dal Tribunale.
Come è noto, l’attività lottizzatoria illegittima si configura, secondo l’ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte, non soltanto quando l’intervento
edilizio non potrebbe essere in nessun caso realizzato, per essere le sue
connotazioni oggettive in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o
localizzazione dello strumento generale di pianificazione, non suscettibili di
essere modificati da piani urbanistici attuativi, ma anche attraverso qualsiasi
utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento
fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o
successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale,
che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria,

4

Prima, sentenze 695, 697 e 700 del 2011) le norme tecniche di attuazione sono

occorrenti per le necessità dell’insediamento oppure in presenza di un intervento
sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente
in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la
necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso
la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione.
Tale ultimo aspetto è stato ribadito anche recentemente (Sez. III n. 34251, 7
settembre 2012, non massimata), richiamando precedenti decisioni nelle quali si

pianificazione attuativa, per le zone non urbanizzate o per quelle ove preesistono
opere di urbanizzazione proporzionalmente insufficienti, sia qualitativamente sia
quantitativamente, a soddisfare i bisogni abitativi dei residenti, presenti e futuri
(Sez. III n, 12426, 20 marzo 2008; Sez. III n. 37472, 2 ottobre 2008. Conf. Sez. III
n. 35880, 19 settembre 2008; Sez. III n. 23646, 13 giugno 2011).
Dunque, la totale assenza di urbanizzazione o la parziale urbanizzazione tale
da rendere necessario un raccordo con il preesistente aggregato abitativo ed il
potenziamento delle opere d’urbanizzazione sono elementi determinanti per la
configuarabilità della lottizzazione abusiva che avrebbero dovuto essere oggetto
di adeguata considerazione da parte dei giudici del riesame, specie in presenza
di significativi dati fattuali in tal senso, quale quello, evidenziato nel ricorso del
Pubblico Ministero, per cui l’assenza totale di opere di urbanizzazione sarebbe
documental mente dimostrata (f, 9 ricorso ove si richiama una richiesta di proroga
al Comune giustificata dalla complessità di realizzazione delle opere di
urbanizzazione).
La sussistenza di una tale situazione avrebbe reso superflua, ai fini della
valutazione sulla astratta configurabilità della lottizzazione, ogni ulteriore
valutazione.

7. Quanto ai terzi acquirenti, occorre premettere che la loro posizione
nell’ambito della lottizzazione abusiva è stata ripetutamente esaminata dalla
giurisprudenza di questa Corte.
Va infatti ricordato che si è avuto modo di affermare, da ultimo, il principio
secondo il quale l’acquirente ed il sub-acquirente di un immobile o terreno
abusivamente lottizzato sono tenuti ad assolvere in modo rigoroso all’onere di
conoscenza ed informazione loro richiesto e non possono dimostrare di aver agito
in buona fede semplicemente richiamando l’affidamento riposto in altri soggetti o
nella apparente legittimità di atti amministrativi, specie nel caso in cui la illiceità
dell’operazione lottizzatoria sia resa evidente dalla presenza di elementi obiettivi
sintomatici di una irregolare trasformazione edilizia o urbanistica del territorio

5

era ritenuta configurabile la lottizzazione abusiva anche in mancanza di

(Sez. III n. 4089, 31 gennaio 2012).
In quell’occasione si era ricordato che tra i soggetti attivi del reato di
lottizzazione figurano anche l’acquirente ed il sub-acquirente dei lotti, in quanto
la condotta dell’acquirente converge, evidentemente, con quella del venditore
verso l’unico scopo di condizionare la riserva pubblica di programmazione
territoriale e non deve necessariamente concretarsi in una attività edificatoria,
ben potendosi configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto,
quando questi sia consapevole dell’abusività dell’intervento.

tenersi distinte solo nel caso in cui risulti provata la malafede del venditore,
perché ha tratto in inganno il compratore convincendolo della legittimità della
operazioni (v. Sez. III, n. 10162 10 luglio 1990), perché l’acquirente del lotto
frazionato non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche se non gli
è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede e
l’estraneità all’attività illiceità del venditore (Sez. III n. 17865, 29 aprile 2009).
Si ricordava anche che gli acquirenti dei lotti, secondo le Sezioni Unite di
questa Corte, se consapevoli dell’abusività della lottizzazione, forniscono un
determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso
del venditore, rispondendo così del reato (SS.UU. n. 4708, 24 aprile 1992) e che
si era anche osservato come la condotta dell’acquirente non configuri un evento
imprevisto ed imprevedibile per il venditore, contribuendo alla concreta
attuazione del suo disegno criminoso e non essendo possibile senza l’azione del
venditore medesimo. Inoltre, attraverso l’acquisto consapevole di un lotto
frazionato si manifesta, altresì, la volontà dell’acquirente di cooperare nel reato,
senza che sia necessario un previo concerto o un’azione concordata, essendo
sufficiente, al contrario, una semplice adesione di volontà quale assenso al
disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto (Sez. III n.
17865, 29 aprile 2009, cit.; Sez. III n. 10061, 30 settembre 1995.V. Anche Sez. III
n. 48924, 21 dicembre 2009).
Veniva quindi rilevato che incombe sul compratore l’onere di acquisire ogni
prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto ed, in mancanza di tale
doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di
inconsapevolezza che, secondo la giurisprudenza, fornisce comunque un
determinante contributo causale all’attività illecita del venditore (Sez. III n. 3887,
3 febbraio 2011; Sez. III n. 17865, 29 aprile 2009, cit.; Sez. III n. 37472, 2 ottobre
2008).
Si ricordava pure che a tale proposito si era già osservato, richiamando la
Corte Costituzionale (sent. 24 marzo 1988, n. 364), come il dovere di
informazione e conoscenza richiesto all’acquirente costituisca diretta

Le posizioni del venditore e dell’acquirente, si aggiungeva, possono dunque

esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 Cost., in quanto la
Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del
rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo
impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere
penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la
tutela giuridica (così Sez. III n. 39078, 8 ottobre 2009, cit.).
Alla luce di tali principi, che venivano ribaditi, si considerava anche come
l’onere di informazione che si richiede all’acquirente non comporti un impegno

urbanistica dell’area (attuabile anche mediante la semplice lettura del certificato
di destinazione urbanistica, nella maggior parte dei casi obbligatoriamente
allegato all’atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale),
dell’assenza di opere di urbanizzazione, della presenza di particolari vincoli di
destinazione fondiaria etc. Considerato, inoltre, l’impegno di spesa per
l’acquirente, solitamente non indifferente, deve presumersi che la conclusione
del contratto sia preceduta da tutte le ordinarie cautele del caso e che pertanto
sia ben noto all’acquirente ciò che acquista e quale uso potrà farne.
Si rammentava, quindi, che deve conseguentemente escludersi, ad esempio,
che possa assumere rilevanza la circostanza che l’acquirente, nell’effettuare
l’acquisto, abbia riposto affidamento nella professionalità del notaio rogante,
poiché il ricorso all’atto pubblico è una formalità indispensabile per la
compravendita dei beni immobili, ovvero il fatto che un istituto bancario, ai fini
della concessione di un mutuo, abbia fatto eseguire una perizia, trattandosi, in
entrambi i casi, di accertamenti e verifiche aventi diverse finalità (Sez. III n.
18537, 17 maggio 2010. V. anche Sez. III n. 34618, 23 settembre 2011; Sez. III n.
26728, 7 luglio 2011 Sez. III n. 21853, 1 giugno 2011; Sez. III n. 18536, 17
maggio 2010). In altra occasione si è invece fatto presente che, nel caso in cui
dovesse ritenersi il piano regolatore generale quale strumento normativo o atto
amministrativo generale sostanzialmente normativo, verrebbe a determinarsi nei
confronti dell’acquirente una presunzione legale di conoscenza che escluderebbe
la possibilità di invocare l’ignoranza incolpevole (Sez. III n. 39078, 8 ottobre
2009, cit. Conf. Sez. III n. 48924, 21 dicembre 2009, cit.).
Si ricordava, infine, che a conclusioni analoghe si era già pervenuti anche
con riferimento alla figura del sub-acquirente, di colui, cioè, che a sua volta
acquista il terreno abusivamente lottizzato, dovendosi escludere che la sua
condotta possa considerarsi di per sé legittima sulla base della sola qualità
dell’agente e ciò in quanto l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo
ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a
vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale ed

particolare, essendo del tutto agevole, ad esempio, la verifica della destinazione

essendo inoltre possibile l’adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che
l’attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso (Sez. III n. 48924, 21 dicembre
2009,cit.; Sez. III n. 39078, 8 ottobre 2009, cit.; Sez. III n. 17865, 29 aprile 2009
cit.; Sez. III n.38908, 24 novembre 2006; Sez. III n. 12849, 14 dicembre 2000).

8. A tali considerazioni va poi aggiunta l’ulteriore considerazione, anch’essa
già formulata ed opportunamente richiamata dal Pubblico Ministero ricorrente,
che nel giudizio cautelare la dedotta buona fede del terzo acquirente può essere

n. 24435, 17 giugno 2011. Nella fattispecie tale evidenza era stata esclusa in
considerazione della molteplicità delle violazioni riscontrate nel piano di
lottizzazione e per esservi stata una notevole sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sulle vicende giudiziarie riguardanti le costruzioni di cui si trattava).
Ciò considerato, risulta evidente come l’ordinanza impugnata si ponga in
contrasto anche con i richiamati principi, in quanto i giudici del riesame hanno
apoditticamente sostenuto che la buona fede degli acquirenti era rinvenibile in
base alla menzione dei titoli abilitativi nell’atto di compravendita ed alla
esistenza di altre unità immobiliari, circostanze che, come si è detto, non
assumono rilievo e che sono state poste indistintamente a fondamento della
decisione senza alcuna specifica valutazione, sempre entro i limiti imposti dalla
giudizio di riesame, delle singole posizioni o apprezzamenti sulla immediata
evidenza della buona fede richiesta in tale sede.
Occorre pertanto che il Tribunale proceda ad un nuovo esame del caso
attenendosi ai principi dianzi richiamati ed esaminando tutti gli aspetti non
analizzati e, a tal fine, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.
Così deciso in data 22.5.2013

oggetto di valutazione a condizione che risulti immediatamente evidente (Sez. III

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA