Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27903 del 26/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27903 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fojanesi Massimo, nato a Roma il 10/02/1954
avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Firenze in data 23/01/2015
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona
del Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gup del Tribunale di Firenze – in
accoglimento di una richiesta presentata ai sensi dell’art. 444 del codice di rito applicava la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione nei confronti di Massimo
Fojanesi, imputato di reati ex artt. 640-bis cod. pen., 216 e 223 legge fall.; i fatti
si riferivano al fallimento della Italia Solare Industrie s.r.I., costituita per gestire
il sito industriale di Scandicci, già appartenente alla Electrolux Home Products

Data Udienza: 26/10/2015

Italy s.p.a., per rilevare il quale il Fojanesi – amministratore della ISI, nonché
rappresentante in Italia del gruppo Mercatech ltd. – aveva concorso anche in
attività fraudolente volte ad ottenere provvidenze dalla Regione Toscana e da
altri enti pubblici, in vista della prospettata possibilità di mantenimento dei livelli
occupazionali.
Il giudicante, in motivazione, dava atto della corretta qualificazione giuridica
dei fatti contestati in rubrica, e segnalava come non ricorressero le condizioni per
il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 del codice di rito, «in

dichiarativa del fallimento e delle relazioni del curatore LI oltre che dalle
indagini svolte dalla Guardia di Finanza, dalla documentazione acquisita e dai
verbali di s.i.t. raccolte; dal complesso di tali atti emergono elementi certamente
preclusivi per una sentenza di proscioglimento». Il Gup disponeva altresì il
sequestro conservativo sui beni del Fojanesí già sottoposti a vincolo reale,
sottolineando «l’ingente danno patito dalle persone offese e l’assenza ad oggi di
risarcimenti, in un contesto di assenza di garanzie economiche che possano
rassicurare i crediti, pur ancora da definire, delle parti civili».

2. Propone ricorso per cassazione il Fojanesi, con atto personalmente
sottoscritto.
2.1 Con un primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge
processuale per avere il giudice di merito apoditticamente ritenuto ravvisabili ,i
reati contestati secondo il nomen iuris indicato in rubrica, nonché omesso di
procedere ad una effettiva verifica circa la sussistenza di cause di
proscioglimento: a tal fine, segnala che lo stesso Gup fiorentino, alla medesima
udienza, risulta avere assolto con ampia formula un coimputato (che aveva
optato per il rito abbreviato) quanto ad uno degli addebiti ascritti in concorso
anche al Fojanesi.
2.2 L’imputato deduce altresì violazione dell’art. 316 cod. proc. pen., atteso
che il sequestro conservativo risulta disposto dal giudice su istanza del P.M., il
quale aveva instato per la conversione del sequestro preventivo in atto: istanza
alla quale la parte civile (la curatela del fallimento) appare essersi irritualmente
associata, senza neppure argomentare alcunché circa la sussistenza di danni o il
difetto di adeguate garanzie a tutela delle correlate ragioni. Perciò, il sequestro
de quo, in favore della parte civile, appare da un lato immotivato, e dall’altro non
si fonda su una autonoma richiesta, conseguendo invece ad una iniziativa della
curatela del fallimento ISI s.r.I., volta a fare propria una istanza che tuttavia
aveva un oggetto del tutto eterogeneo.

2

considerazione delle risultanze investigative, in particolare della sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve considerarsi inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi di doglianza.
1.1 Quanto alla prima censura, è necessario qui ribadire che – avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444
dello stesso codice – il richiamo operato dal giudice di merito alle risultanze delle
attività di indagine appare pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale

altre, Cass., Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, nonché Cass., Sez.
V, n. 4117 del 20/09/1999, Valarenzo Lorel Johnny). Da ultimo, si è precisato
che «nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015,
Benedetti, Rv 263082): nel caso oggi in esame, in vero, l’insussistenza degli
estremi per una decisione liberatoria, come pure la correttezza delle
contestazioni di reato sul piano della qualificazione giuridica, sono affermate dal
Gup fiorentino financo all’esito di una analitica disamina delle risultanze
processuali, come compendiate negli atti di indagine curati dalla Guardia di
Finanza (v. pagg. 5-12 della motivazione della sentenza impugnata).
Peraltro, sotto il profilo di un eventuale contrasto di giudicati rispetto alla
sentenza di assoluzione emessa nei confronti del coimputato Melchiorre Saladino,
nelle forme di cui agli artt. 438 e segg. cod. proc. pen., il ricorrente non assolve
all’onere di documentare il proprio assunto, quanto meno rappresentando quale
sarebbe stata la “più ampia formula” adottata nei riguardi del Saladino.
1.2 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, è evidente che il senso
dell’essersi la Curatela del fallimento “associata” ad una istanza formulata dal
P.M., in vista della tutela di ragioni esclusive della parte pubblica, è perché
intendeva fare propria la richiesta de qua, a garanzia dei crediti vantati nei
confronti dell’imputato in conseguenza delle condotte illecite in rubrica. Del
resto, la sentenza in epigrafe si sofferma con puntualità e completezza di
argomenti sui danni che il comportamento del Fojanesi aveva provocato, come si
legge a pag. 12.
Deve poi rilevarsi che la decisione sul sequestro conservativo, comunque
venga disposta sul piano formale, ha natura sostanziale di ordinanza, suscettibile
di impugnazione soltanto dinanzi al Tribunale del riesame (v. Cass., Sez. III, n.
4670/1991 del 07/11/1990, Lo Bianco).

3

genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Fojanesi al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.500,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento di € 1.500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 26/10/2015.

P. Q. M.

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