Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2790 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2790 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUTTO’ GIOVANNI N. IL 05/05/1968
BUTTO’ MAURIZIO N. IL 18/12/1971
avverso la sentenza n. 671/2010 TRIBUNALE di LODI, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) Con sentenza del 7.5.2012 il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica,
condannava Buttò Giovanni e Buttò Maurizio, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di euro 6.000,00 di
ammenda ciascuno per i reati di cui all’art.256 co.1 lett.a) e co.2 D.L.vo 152/2006
(capo a) e 137 co.1 D.L.vo 157/2006 (capo b).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore degli imputati.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) Rileva la Corte che l’avv. Giambattista Badinotti, sottoscrittore dell’impugnazione,
non risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
Irrilevante è che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
2.1) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

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