Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 279 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 279 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRA GIANNINA N. IL 17/06/1971
avverso la sentenza n. 521/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 10/12/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2015
1 Cons Here est.

DE IP S [TATA
I N CANCELLERIA

La difesa di Serra Giannina propone ricorso avverso la sentenza del 06/11/2014 con la quale la
Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 388 comma 6 cod. pen.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata
valutazione dell’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa l’interessata sottoscrivendo la
dichiarazione non rispondente al vero, ritenendola una mera accettazione dell’incarico di custode ed
espone a sostegno dell’assunto circostanze di fatto che si assumono non valutate dalla Corte
territoriale.
Con memoria a firma dell’interessata, questa propone censure di fatto in ordine all’accertamento
della genuinità delle sottoscrizioni degli atti riconducibili al creditore pignorante, che risultavano
invece, sulla base di perizia grafologica disposta dal consulente tecnico nominato dall’esponente -e
di una documentazione che, secondo l’interessata dimostrerebbe la carenza del credito azionato-,
attività sopraggiunta all’accertamento penale, in relazione alla quale si chiede un approfondimento
istruttorio da disporre nel giudizio di rinvio, di cui si sollecita la fissazione.
Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, all’atto in cui ripropone la
tesi difensiva, fondata sull’errore di fatto, senza confrontarsi con quanto specificamente evidenziato
in sentenza in merito alla genericità della deduzione, non suffragata da una indicazione diretta
dell’interessata, e smentita dall’autonomia di sottoscrizione della dichiarazione rispetto
all’accettazione della nomina quale custode.
A fronte di tali chiare deduzioni contenute nel provvedimento impugnato la difesa, in luogo che
contestare la logicità e coerenza della motivazione, rispetto alle emergenze probatorie valorizzate, si
limita a riproporre una propria versione dei fatti, già superata dalle richiamate argomentazioni della
Corte territoriale, con la formulazione di censure con le quali si sollecita una nuova conclusione di
merito, estranea all’ambito del giudizio di legittimità.
Né a diversa determinazione può pervenirsi in ragione delle osservazioni svolte dall’interessata
nella memoria depositata, che risulta una prospettazione di fatto estranea all’ambito del giudizio di
legittimità, con la quale si sollecita un accertamento del tutto autonomo rispetto al reato contestato,
che delimita l’ambito di cognizione di questa Corte ed in riferimento al quale non vengono dedotte
censure proponibili in questa sede.

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