Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 279 del 05/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 279 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
APROVITOLA FRANCESCO nato il 06/11/1943 a GIUGLIANO IN CAMPANIA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 21/07/2017 del TRIB. LIBERTÀ di SANTA MARIA CAPUA
VETERE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE
PERELLI, che ha concluso per l’annullamento con restituzione degli atti al
Tribunale.

Data Udienza: 05/12/2017

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di Francesco Aprovitola ha proposto ricorso avverso l’ordinanza
del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere del 21 luglio 2017 con la
quale è stato confermato il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo
emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord in
data 13.6.2017.
Con il primo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge, per la

dell’art. 606, co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Il difensore ha riportato la motivazione dell’ordinanza impugnata nella quale
si afferma che «… In tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti
è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”,
vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto
contestato».
Il Tribunale poi, dopo aver dato atto delle «non trascurabile documentazione
depositata dall’istante, dalla quale emerge una sostanziale opera di denuncia di
quanto accadente sui propri terreni ad opera del proprietario della stessa tesa a
far cessare la rappresentata situazione di fatto», ha ritenuto non eliminabile il
vincolo cautelare posto sui terreni sequestrati.
Secondo il Tribunale, «L’essersi adoperato al fine di far cessare la
perpetrazione dell’attività delittuosa rileva al massimo in sede di merito, ai fini
della valutazione della responsabilità dell’imputato, ma non in questa sede in
quanto, si ribadisce, indipendentemente dalla attribuibilità materiale e psicologica
del fatto al proprietario, il vincolo resta validamente imposto ove emergano-come
è per il caso di specie- indizi di commissione – da parte di chiunque – di una
condotta delittuosa …».
Dunque, rileva la difesa, il Tribunale del Riesame ha riconosciuto che il
ricorrente, proprietario del fondo in sequestro, ha denunciato più volte l’invasione
arbitraria del proprio terreno agricolo ad opera di un gruppo di individui di etnia
rom e la presenza sul fondo «… di rifiuti di qualsivoglia natura, ivi comprese le
carcasse di auto vetture, tali da rendere i luoghi una “discarica non autorizzata ”
…» (motivazione, pag 2), ma poi non ha tratto le dovute conseguenze quanto alla
totale estraneità alla vicenda del ricorrente.
Secondo la difesa, la motivazione è assente perché il Tribunale del riesame
non ha deciso sulla sussistenza del

fumus

limitandosi a richiamare la

giurisprudenza ma senza offrire una lettura costituzionalmente orientata che tenga
conto dell’evoluzione degli istituti giuridici e dei diritti ad essi sottesi.
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mancanza assoluta di motivazione e motivazione meramente apparente, ai sensi

L’impossibilità di ricondurre la commissione del reato all’Aprovitola e di
individuare un profilo di responsabilità penale a carico di costui, anche solo di
natura concorsuale, costituisce un vizio logico insuperabile, perché attribuisce la
condotta non dall’indagato ma ad un fantomatico «chiunque», affermando poi in
maniera congetturale, la sussistenza del

fumus commissi delicti, senza vaglio .

critico alcuno e rimettendo poi al Giudice della cognizione ogni valutazione sulla
condotta dell’indagato.
Secondo la difesa, il Tribunale del riesame non ha tratto le dovute

fatti in contestazione e già in parte indicato dagli stessi operatori di P.G. nel verbale
di sequestro, a dimostrazione della manifesta estraneità ai fatti del ricorrente.
Inoltre, secondo la difesa, affermata tale estraneità del ricorrente, per poter
mantenere in vita il vincolo cautelare sui suoi beni il giudice avrebbe dovuto fornire
una congrua motivazione quanto alla pertinenzialità della cosa sottoposta a
sequestro con l’attività illecita.
La difesa quindi ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione per il quale «… al fine del sequestro preventivo di un bene è comunque
necessaria l’indicazione di elementi dai quali si possa desumere che i fatti
costituenti reato siano riferibili ad una condotta punibile dell’indagato .. “(Cass,
Sez I, n. 21735 del 2007).
Secondo la difesa, la motivazione sul fumus manca poiché avrebbe dovuto
tener conto sia degli elementi forniti dall’accusa, sia delle argomentazioni
difensive, in modo da poter dare atto delle reali risultanze processuali.
Dopo aver richiamato alcuni principi giurisprudenziali sui compiti del Tribunale
del riesame e sulla necessità del collegamento tra fumus ed indagato, la difesa ha
ricordato di aver fornito elementi sulla insussistenza della condotta scritta
all’indagato ed alla mancanza dell’elemento soggettivo; sotto tale profilo, ha
richiamato alcune massime sul controllo del giudice sull’esistenza dell’elemento
soggettivo del reato anche in sede cautelare reale.
La difesa quindi ha lamentato che la motivazione ha percorso la strada della
totale estraneità del ricorrente ma poi ha mantenuto il vincolo cautelare,
nonostante l’indagato abbia denunciare situazioni intollerabili, non ascrivibili alla
propria inerzia o al proprio operato.
Segnala la difesa che l’indagato è anche persona offesa.
La difesa quindi, ritenendo la motivazione affetta da evidenti illogicità, ha
chiesto che l’ordinanza sia cassata, con le conseguenze di legge.
La difesa ha poi depositato una memoria con la quale ha depositato la
sentenza del 14 novembre 2017 con la quale Tar della Campania ha annullato
l’ordinanza del sindaco del comune di Qualiano con la quale, in base al verbale di
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conseguenze dal materiale indiziario agli atti, fornito dal ricorrente in relazione ai

sequestro poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, era stato intimato
al ricorrente la rimozione dei rifiuti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nel senso che segue.
1.1. Va preliminarmente rilevato che se per l’emissione del decreto di
sequestro preventivo non è necessaria la gravità indiziaria, come invece richiesto

sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente
gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente
configurato, in quanto la «serietà degli indizi» costituisce presupposto per
l’applicazione delle misure cautelari (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 37851 del
04/06/2014 Rv. 260945, Parrelli).
Cfr. anche Cass. sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 che richiama la sentenza
delle Sez. Unite, n. 920 del 17/12/2003 – 19/01/2004, Montella, in cui si afferma
che il giudice è tenuto ad operare la «… verifica delle risultanze processuali che
consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie
concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato …».
Il controllo del giudice prima e poi del Tribunale del riesame non può essere
astratto ed è collegato alla fattispecie oggetto della contestazione; se è indubbio
che il sequestro preventivo possa essere emesso anche nei confronti di terzi, però
il controllo deve tener conto anche degli elementi forniti dalla difesa e può
estendersi fino alla verifica dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato,
purché rilevabile ictdkocu/i.
1.2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 marzo
2016, Capasso, hanno ribadito tale impostazione, nel valutare gli effetti della legge
47/2015 sul potere di controllo del Tribunale del riesame sulle misure cautelari
reali.
La motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria e del fumus ha una
differenza strutturale quanto alla responsabilità dell’indagato, potendo essere il
sequestro disposto anche nei confronti di terzi; però l’obbligo di motivazione è
affine «… per quanto concerne il dovere di verifica – non più concepibile in termini
solo astratti – della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa
(e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di
contestazione».
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dunque confermato che il
controllo, concreto, in relazione al fumus è relativo alla fattispecie penale oggetto
della contestazione.
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dall’art. 273 cod. proc. pen., è comunque necessario che il giudice valuti la

Affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza Capasso
che nelle procedure di riesame dei provvedimenti reali, come nel riesame di misure
personali, il Tribunale del riesame deve procedere alla verifica della esposizione e
della autonoma valutazione degli elementi, e dichiarare la nullità del
provvedimento in caso di mancanza; è onere del giudice del riesame in materia di
sequestri il controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle
esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia
richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo.

estendersi anche alla verifica dell’elemento soggettivo: «… D’altra parte la Corte
costituzionale nella ordinanza n. 153 del 2007 ha riconosciuto che l’assetto
normativo differenziato delle misure cautelari reali – per le quali non è richiesto il
presupposto della gravità indiziaria – e quello delle cautele personali, non è
comunque incompatibile e non preclude, anzi può rendere doverosa la indagine negli ovvi limiti propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali – e la
verifica, «nel singolo caso concreto», del «fumus» del reato ipotizzato dall’accusa,
comprensivo dei riferimenti all’eventuale difetto di elemento soggettivo, purché
«ictu ocu/i».
In luogo della gravità indiziaria va dunque controllata la motivazione sul
fumus commissi delicti anche per dar corpo «… al collaudo della esistenza di un
nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato
che ne costituisce il riferimento».

2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame non ha operato la verifica in
concreto dell’esistenza del

fumus in relazione alla fattispecie oggetto della

contestazione.
Dall’analisi della contestazione risulta che il ricorrente è indagato perché sulla
sua proprietà venivano depositati rifiuti tali da trasformare il sito in una discarica
abusiva e perché sempre sulla sua proprietà mediante la combustione avveniva
l’emissione di fumi in difformità alle prescrizioni di legge.
Dalla contestazione riportata nell’ordinanza impugnata non risulta che
Francesco Aprovitola abbia commesso il reato insieme ad altri; la contestazione è
mono soggettiva.
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza ritenendo irrilevante
l’attribuibilità materiale e psicologica del fatto al proprietario; così facendo però ha
ritenuto sussistente il fumus di un reato diverso da quello contestato, perché ha
trasformato la contestazione da fatto ascritto all’Aprovitola a fatto ascritto ad
ignoti.

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricordano come il controllo possa

Va affermato il seguente principio di diritto: «Il Tribunale del Riesame, in sede
di controllo della legittimità del decreto di sequestro preventivo, deve procedere
alla verifica del fumus commissi delicti in relazione alla fattispecie penale oggetto
della contestazione».
Inoltre, il Tribunale del riesame, in violazione di legge avrebbe dovuto
motivare sulla incidenza della documentazione prodotta sul

fumus dei reati

contestati ascritti all’indagato – e non ad altri – e sulla sussistenza delle esigenze
preventive del sequestro, laddove invece erroneamente ha ritenuto che la

Va ricordato che l’art. 309 comma 9 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324
cod. proc. pen., prevede espressamente che il tribunale del riesame decide anche
sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Sulla incidenza
di tali elementi sulla sussistenza del fumus e sulle esigenze sottese al sequestro
preventivo il Tribunale del Riesame è tenuto a fornire adeguata motivazione.
Infine, correttamente la difesa ha rilevato che la motivazione sulle esigenze
preventive del sequestro è apparente: l’ordinanza del Tribunale del riesame, dopo
aver di fatto eliminato il nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la
fattispecie concreta di reato, affermando l’esistenza del fumus di un reato non
contestato, ha solamente ripetuto la formula normativa dell’art. 321 cod. proc.
pen., senza per altro minimamente confrontarsi con il ruolo che avrebbe avuto
l’Aprovitola, se cioè terzo o autore delle condotte, anche per effetto delle
produzioni difensive.
S’impone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio per un nuovo esame, sui
tre profili di illegittimità individuati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso il 05/12/2017.

Il C

estensore
Luka S.émeraro

Il
Pie

documentazione difensiva avesse incidenza solo nella fase di merito.

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