Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27895 del 28/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27895 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CECCARELLI MAURO N. IL 17/05/1956
avverso la sentenza n. 1381/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 28/04/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario Pinelli , ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio rigetto nel
resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16.1.2015 la Corte d’Appello di l’Aquila, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, ha condannato Ceccarelli Mauro alla pena di giustizia per il
reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. , dichiarando il non doversi
procedere nei confronti del medesimo per i reati di agli artt. 640 e 482,491 c.p. per

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore l’imputato ha proposto ricorso per cassazione
affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione.
Assume il ricorrente che il reato ascrittogli deve ritenersi assorbito nell’altra ipotesi delittuosa
contro la fede pubblica per la quale è stato prosciolto per remissione di querela, essendosi
trattato di un unico fatto, e non potendosi parlare di azioni diverse e separate.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in punto di dosimetria della
pena e per omessa motivazione.
La Corte territoriale, nel giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata
recidiva, ha erroneamente ritenuto che la pena base di anni 1 corrispondesse al minimo
edittale, mentre la norma prevede la pena fino ad un anno, inteso come massimo edittale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile.
Va osservato che non solo la Corte territoriale ma anche il giudice di primo grado aveva
già riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 494 c.p.p.
del cui accertamento l’imputato non si è lamentato nei motivi d’appello .
In base al principio sancito dall’art. 606 comma 3 0 c.p.p., tale censura non può essere
sollevata per la prima volta in questa sede.
2. Il secondo motivo è fondato e va pertanto accolto.
Non vi è dubbio che la Corte territoriale, avendo erroneamente ritenuto che la pena di anni
uno per il delitto in epigrafe corrisponda al minimo edittale, non ha conseguentemente
argomentato le ragioni per le quali, nel determinare il trattamento sanzionatorio, sia partita
da una pena base corrispondente addirittura al massimo edittale.
Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata – che si conferma per il resto limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per
nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla
Corte d’Appello di Perugia per nuovo esame.

gìuitta-,_.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016
2

nel restos( ticdt-so –

intervenuta remissione di querela.

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