Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27892 del 28/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27892 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hamraoui Mohamed, nato in Marocco il 14/07/1988,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data
03/04/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico ministero, in persona del dott. Mario Pinelli, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la
sentenza del Tribunale di Forlì in composizione monocratica in data 02/11/2012,
con cui il ricorrente era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui
agli artt. 110, 624, 625 n. 7, c.p., per essersi impossessato, in concorso con
altra persona, allo scopo di trarne profitto, di una bicicletta da uomo,
1

Data Udienza: 28/04/2016

sottraendola al legittimo proprietario, che l’aveva parcheggiata nel posteggio per
biciclette della parrocchia del quartiere Romiti; con l’aggravante di aver
commesso il fatto su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede; in Forlì il
02/06/2008.
2.Con ricorso depositato il 23/07/2015 l’imputato personalmente propone ricorso
per cassazione per violazione di legge ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 625 n. 7, c.p., osservando come la Corte territoriale non
avrebbe dato rilievo alla circostanza che la bicicletta fosse stata parcheggiata in
un luogo sottoposto a sistema di videosorveglianza con controllo continuo, senza

sussistenza della citata aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte la sussistenza della circostanza
aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., non è esclusa dalla
presenza di un sistema di videosorveglianza nel luogo dove il furto è stato
commesso, atteso che il detto sistema di videosorveglianza si limita a consentire
la successiva conoscenza delle immagini registrata dalla telecamera, apparendo
detto elemento eventualmente funzionale allo sviluppo delle indagini, ma non
costituendo, di per sé, uno strumento difensivo idoneo ad impedire la
consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo (Sez. 5,
sentenza n. 6682 del 08/11/2007, Rv. 239095; Sez. 5 sentenza n. 35473
del 20/05/2010, Rv. 248168)

Infatti in tema di furto, ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’esposizione
alla pubblica fede, la necessità dell’esposizione deve essere intesa non in senso
assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì
relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il
soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, sentenza n. 5226 del
19/11/2013, Rv. 258716).

Nel caso in esame, inoltre, va ricordato che il processo era stato rinviato,
all’udienza del 01/12/2015, a seguito dell’adesione della difesa del ricorrente
all’astensione di categoria, con conseguente sospensione dei termini di
prescrizione sino alla data odierna; ne deriva che alla data del 02/12/2015 2

attivazione di alcun sistema di chiusura, dovendosi pertanto escludere la

termine massimo di prescrizione – vanno aggiunti complessivi giorni 148 di
sospensione, per cui la prescrizione del reato in ogni caso non risulterebbe
maturata.
Dalla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 28/04/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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