Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27892 del 02/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27892 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

LEGNARO Andrea, nato a Torreglia il 5/1/1963
LEGNARO Gelmino, quale legale rappresentante della “Terme Carburanti S.r.l.”
avverso l’ordinanza del 6/2/2013 del Tribunale di Padova, che ha parzialmente
confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/1/2013 dal Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Padova in relazione al reato previsto
dall’art.40 del d.lgs. n.40 del 1995 per omesso versamento delle accise dovute
per gli anni 2004-2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
udito per l’imputato l’avv. Giovanni Giaquinto, che ha concluso chiedendo
accogliersi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/2/2013 il Tribunale di Padova ha parzialmente
confermato il decreto di sequestro preventivo emesso per un importo di
197.850,00 euro dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova in

Data Udienza: 02/04/2013

relazione al reato previsto dall’art.40 del d.lgs. n.40 del 1995 per omesso
versamento di accise dovute per gli anni 2004-2009.
Il Tribunale ha rilevato che il sequestro si fonda sull’ipotesi avanzata dal
Pubblico ministero e accolta dal Giudice delle indagini preliminari col decreto del
19/1/2013, che per lungo tempo sia stato fatto ricorso a un impropria
utilizzazione di prodotti petroliferi in accordo con terze persone, nei cui confronti
si procede per l’ipotesi di reato prevista dall’art.648 cod. pen.
Premesso che quanto al “fumus” di reato può essere richiamata la

Tribunale aveva respinto l’istanza di riesame proposta contro il sequestro
probatorio disposto in relazione ai medesimi fatti, il Tribunale ha valutato
(pagg.4 e 5 dell’ordinanza) non convincenti gli elementi addotti dalla difesa in
ordine alla insussistenza dei presupposti della misura cautelare; ha, peraltro,
limitato il sequestro alla sola somma di 59.667,24 euro corrispondente
all’importo delle accise che si assumono non versate per gli anni 2004-2009,
giudicando non sufficienti gli indizi relativi alle condotte poste in essere nel
periodo successivo, e disposto la restituzione della somma residua. Il Tribunale
non ha mancato di considerare che non risulta convincente la qualificazione
giuridica delle condotte ascritte ai terzi coindagati, apparendo corretto ipotizzare
un concorso nel reato piuttosto che la distinta violazione prevista dall’art.648
cod. pen.
2. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso da parte del sig. Andrea
Legnaro e nell’interesse della società “Terme Carburanti”.
2.1 – Nell’interesse del sig. Legnaro si lamenta:
a.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riguardo
sia ai rapporti fra l’ipotesi di reato ex art.40, citato, e quella ex art.648 cod.
pen., sia all’esistenza di irregolarità contabili riferite alla società “Terme
Carburanti”, che non risultano provate;

b.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in ordine alle
ragioni del sequestro di beni riferibili a terzi e alle ragioni che supportano
l’asserita falsa intestazione dei beni;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per violazione
dei termini di indagine e per l’improprio utilizzo che è stato fatto del
sequestro preventivo al fine di acquisire elementi probatoriamente rilevanti.
2.2 – Nell’interesse della società “Terme Carburanti” si lamenta:

a. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con
riferimento all’asserita infedeltà delle scritture contabili e dei registri di carico
e scarico, sottoposti invece a specifici controlli, e con riferimento alla

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precedente ordinanza, confermata dalla Corte di cassazione, con cui lo stesso

circostanza che i beni sociali sono stati aggrediti sebbene la società non sia
destinataria di ipotesi di responsabilità ex legge n.231 del 2001;
b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione al fatto
che il sequestro di denaro della “Terme Carburanti” è stato disposto in
presenza di condotte illecite eventualmente riferibili alla sola “Legnano
Carburanti”, così che si è in presenza d decisione incoerente che riconosce la
titolarità delle somme alla società “Terme Carburanti”, cui l’importo

corretto se le accuse fosse fondate, alla “Legnano Carburanti” oppure al sig.
Andrea Legnano.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte, richiamata la disciplina concernente la
utilizzabilità degli atti di indagine e il rispetto dei termini fissati dall’art.407 cod.
proc. pen., che la lettura della motivazione del provvedimento impugnata
consente di concludere che il “fumus” di reato è stato apprezzato con riguardo
alle attività di indagine utilmente svolte e che l’esame del quadro indiziario non
soffre del vizio denunciato dal ricorrente.
2. Osserva, ancora, che la segnalazione operata dalle autorità bancarie ha
natura di atto amministrativo e non può essere considerato un atto di indagine,
dovendosi tale qualifica essere attribuita esclusivamente agli atti risultanti da
iniziativa della polizia giudiziaria o compiuti su delega dell’autorità giudiziaria. La
circostanza che la Guardia di Finanza, ricevuta la segnalazione, ne abbia fatto
comunicazione al Pubblico ministero non modifica la natura della segnalazione e
rappresenta notizia che il Pubblico ministero può apprezzare e utilizzare anche
successivamente allo scadere del termine delle indagini preliminari. Va, dunque,
escluso che sussistano gli estremi di annullamento del provvedimento
impugnato. Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di affermare costantemente
che la misura del sequestro preventivo può essere richiesta e concessa anche
successivamente allo scadere del termine delle indagini preliminari, con l’unico
limite che il decreto non può essere emesso sulla base di atti di indagine
compiuti dopo detta scadenza, posto che il sequestro preventivo non ha efficacia
probatoria ma serve esclusivamente a impedire la prosecuzione della condotta
vietata (per tutte: Sez.3, n.27153 del 10/4/2003, PM in proc. Falduto).
3. Quanto alla censura concernente l’ipotizzato abuso dello strumento
cautelare per fini probatori, deve considerarsi che la comunicazione operata dalle
autorità bancarie concerne una circostanza non soggetta a dispersione e
suscettibile di essere nuovamente acquisita in forma rituale nella fase successiva

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dissequestrato viene restituito invece di essere restituito, come sarebbe stato

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all’esercizio dell’azione penale, così che appare alla Corte evidente che non vi
sono ragioni per ritenere che il Pubblico ministero e il Giudice delle indagini
preliminari non abbiano fatto un uso corretto dei poteri loro attribuiti.
4. Per quanto concerne l’asserita indipendenza della gestione della società
“Terme Carburanti S.r.l.” rispetto agli altri protagonisti della vicenda oggetto di
indagine e per quanto concerne la intangibilità del denaro presente sui conti della
società, la Corte rileva che il Tribunale ha fornito puntuale motivazione in ordine
alle ragioni per cui la somma depositata dal i§. Legnaro sui conti della società

provenienza e di assicurarne la non assoggettabilità a controlli e misure
cautelari. Si tratta di valutazione di fatto, logicamente motivata, che supera il
dato della formale intestazione delle somme alla società ricorrente e individua un
nesso diretto fra il denaro e le condotte illecite, così che sussistono indizi di
“disponibilità” in capo al sig. Legnaro e di non provenienza delle banconote dalle
attività lecite della “Terme Carburanti”.
5. In presenza di una valutazione di fatto congruamente motivata, l’art.325
cod. proc. pen. esclude che la Corte possa su di essa intervenire, essendo il
ricorso limitato al solo controllo sui vizi di errata applicazione della legge.
6. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte i ricorsi devono essere
respinti e i ricorrenti condannati, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 2/4/2013

appare frutto delle operazioni illecite e oggetto del tentativo di dissimularne la

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