Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2789 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2789 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GIORDANO SALVATORE N. IL 16/03/1966
avverso la sentenza n. 355/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
22/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito d Procuratore Generale in persona del Dott. V (.14 CO• ?-•
che ha concluso per
o
er,
~•

ticliterpeir-lainne.civiierPrvv
Udit-klifiseur~-

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 22.9.2011, la Corte d’appello di
Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 15.7.2009, con la quale Salvatore Giordano è stato
condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al risarcimento
del danno in favore delle parti civili, siccome riconosciuto colpevole
del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme
sulla circolazione stradale in Casteldaccia in data 6 e 10.2.2005.
Con la sentenza d’appello, la corte distrettuale, confermata la
correttezza della ricostruzione del fatto e del ragionamento probatorio seguito dal primo giudice, ha proceduto alla revisione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, riconoscendo l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto
all’aggravante contestata, e stabilendo definitivamente, a carico del
Giordano, la pena di sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza d’appello ha interposto ricorso per cessazione il difensore dell’imputato, affidato a cinque motivi
d’impugnazione.
2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza
d’appello per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avendo la corte territoriale omesso di integrare la lacunosa
motivazione della sentenza di primo grado sul punto relativo al presunto ingombro del lunotto posteriore dell’autovettura dell’imputato
con oggetti e borse, nonché sul punto relativo alla supposta manovra
di inserimento nella corsia di sorpasso, circostanze, queste ultime,
rimaste smentite dall’esito dell’istruttoria dibattimentale.
2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’erronea
applicazione, da parte del giudice d’appello, dell’articolo 468 c.p.p. in
relazione all’art. 190 stesso codice, con la conseguente violazione del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio nella formazione
della prova.
In particolare, si duole il ricorrente del uulnus imposto alla difesa a seguito dell’erronea dichiarazione d’inammissibilità
dell’istanza di autorizzazione alla citazione dei testi, presentata, sia
pure attraverso la relativa trasmissione a mezzo fax, con modalità
pienamente idonee al raggiungimento dello scopo della norma, funzionale al rispetto delle prerogative delle controparti processuali,
senza che l’uso del mezzo di trasmissione a distanza abbia provocato
alcuna pregiudizio in danno delle controparti o del regolare svolgimento del processo.

2.3. — Con il terzo motivo di ricorso, il difensore dell’imputato
censura la sentenza d’appello per avere la corte distrettuale disatteso

2

3

2.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, essendosi la corte distrettuale basata, nel confermare
la condanna dell’imputato, sulle asserzioni del consulente tecnico ing
Ribaudo, da ritenersi del tutto lacunose con riguardo i) alla considerazione del coefficiente causale dell’ostruzione del lunotto posteriore
dell’autovettura dell’imputato; 2) ai tempi di percezione del pericolo
da parte del motociclista deceduto, nonché 3) alla cinematica dei veicoli rispetto alla tesi accusatoria, avuto riguardo ai contenuti
dell’istruttoria testimoniale e ai rilievi obiettivi riscontrati sui veicoli
protagonisti del sinistro, dai quali erano residuati consistenti dubbi
sull’esatta ricostruzione delle modalità di svolgimento del fatto storico, con particolare riguardo al presunto spostamento di corsia operato dall’imputato.

2.5. – Con l’ultimo motivo di ricorso, il difensore dell’imputato
ha invocato, in via gradata, l’applicazione della legge n. 241/2006, in
forza della quale la pena comminata al Giordano deve ritenersi estinta per applicazione dell’indulto; richiesta già formulata dal pubblico
ministero in sede di conclusioni dinanzi alla corte d’appello e in questa sede ribadita dal difensore dell’imputato.
C.onaiderato in diritto
3.1. – Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con riguardo alla contestata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sollevata dal ricorrente, occorre sottolineare come la corte territoriale abbia dettato un’espressa e coerente
motivazione, tanto in relazione al punto relativo all’ingombro del lunotto posteriore della vettura dell’imputato con oggetti e borse (di cui
al contestato capo d’imputazione), quanto in relazione alla questione
riguardante il repentino inserimento dell’autovettura dell’imputato
nella corsia di sorpasso nell’esatto momento del transito del motoveicolo della vittima.
Infatti, con riguardo alla prima circostanza, la corte d’appello
ha dato espressamente conto della deposizione resa dalla teste Fregale, la quale ha attestato di aver udito lo stesso Giordano affermare

la richiesta di rinnovazione dibattimentale formulata dalla difesa
dell’imputato e relativa all’audizione del consulente tecnico della difesa.
Tale prova, essendo diretta a indagare sulle modalità del fatto
e sulle cause che ebbero a determinare il sinistro stradale, avrebbe
condotto a conclusioni diverse rispetto a quelle sostenute nella tesi
accusatoria, dovendo pertanto ritenersi dotata del carattere della decisività.

come “la presenza di oggetti posti in vicinanza del lunotto posteriore
aveva evitato che il vetro infranto colpisse i propri figli, posti sul sedile posteriore dell’autovettura”; mentre, con riguardo alla seconda
circostanza, la corte distrettuale ha confermato il giudizio relativo al
positivo accertamento del repentino spostamento della vettura
dell’imputato sulla corsia di sorpasso, attraverso la congiunta considerazione degli esiti della perizia disposta con incidente probatorio e
delle testimonianze dei guidatori dei veicoli presenti sul teatro del sinistro; elementi dai quali era emersa l’assoluta verosimiglianza della
ricostruzione del comportamento stradale nell’occasione tenuto dal
del Giordano, nel senso del previa spostamento sulla propria destra e
del successivo repentino rientro sulla corsia di sorpasso e, viceversa,
l’assoluta inverosimiglianza dell’opposta tesi accreditata
dall’imputato, essendo del tutto non credibile, sul piano della logica e
della ragionevolezza, che la vittima fosse andata a collidere con la
parte posteriore della vettura del Giordano, rimasta asseritarnente
sempre ferma lungo la propria direttrice di marcia.
Le argomentazioni del giudice d’appello appaiono dunque pienamente idonee a integrare le eventuali lacune sul punto riscontrate
nella sentenza di primo grado, con il pieno recupero della correlazione tra l’accusa contenuta nel capo d’imputazione e la decisione di
condanna definitivamente assunta nei confronti dell’imputato.
3.2. – Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Sul punto, occorre rimarcare come la corte distrettuale abbia
fatto buon governo dell’insegnamento impartito dalla giurisprudenza
di legittimità — nella specie, neppure contraddetto dall’odierno ricorrente -, ai sensi del quale, stante la specifica funzione del deposito
della lista testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p. (destinata a rendere
conoscibile, prima del dibattimento, le prove che l’interessato vorrà
far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria), il relativo adempimento può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i
mezzi tecnici di cui all’art. 150 c.p.p., che bene assolvono, in ipotesi di
corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione all’ufficio e agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l’onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità
dell’eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo
della consegna materiale diretta alla cancelleria; ciò, tuttavia, nel solo
caso in cui l’atto non contenga anche la richiesta al giudice di voler
autorizzare anche la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al secondo comma dell’art. 468 cit., per tale ipotesi rendendosi viceversa obbligatoria la forma rituale dell’istanza (Cass.,
Sez. 6, n. 3/1996, Rv. 206504).

4

5

3.3. – Del tutto privo di fondamento è anche il terzo motivo
del ricorso.
In thema, conviene evidenziare come la corte distrettuale abbia adeguatamente illustrato le ragioni del mancato esercizio dei poteri ufficiosi d’integrazione istruttoria, sottolineando come fosse pienamente possibile decidere allo stato degli atti, non ravvisando alcuna lacuna dell’istruzione probatoria già compiuta, e non avendo l’appellante rappresentato alcun elemento di novità idoneo a stravolgere
la rappresentazione dei fatti operata dal giudice di primo grado.
A tale riguardo, varrà porre l’accento come, anche in questa
sede, la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non
risulti accompagnata dall’indicazione di elementi di novità in ipotesi
idonei a riconfigurare in modo radicale la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, essendosi il ricorrente limitato, in modo
solo ipotetico e allusivo, ad asserire il ricorso di un’eventuale pretesa
efficacia decisiva della deposizione del proprio consulente tecnico di
parte, senza accompagnare tale asserzione da alcun concreto riferimento in fatto suscettibile di infirmare l’accertamento adeguatamente raggiunto nella sentenza impugnata.
34. – Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Con riguardo alle censure illustrate dal ricorrente, occorre evidenziare come la corte distrettuale abbia, in modo lineare e pienamente coerente sul piano logico, confermato la piena attendibilità
della perizia svolta in primo grado, sottolineando: r) come il coefficiente causale dell’ostruzione del lunotto posteriore dell’autovettura
dell’imputato non era stato considerato dal perito, poiché la circostanza non era ancora emersa nel corso del giudizio; 2) come i tempi
di percezione del pericolo da parte del motociclista e 3) la cinematica
dei veicoli erano stati correttamente ricostruiti sulla base della congiunta considerazione della perizia espletata e delle complessive risultanze testimoniali assunte: mezzi di prova del tutto coerenti tra loro, e tali da escludere che il giudice d’appello sia incorso in alcun travisamento della prova o nel raggiungimento di conclusioni illogiche o
contraddittorie rispetto alle premesse del ragionamento probatorio
dallo stesso linearmente eseguito.
3.5. – Con riguardo al quinto e ultimo motivo di ricorso, varrà
richiamare, ai fini del riscontro della relativa inammissibilità, il costante indirizzo seguito da questa corte di legittimità, ai sensi del

Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale
ha desunto, dall’inammissibilità dell’istanza così come formalmente
presentata dalla parte, la conseguenza del travolgimento dello stesso
contenuto della lista dei testimoni in essa riportato.

quale la richiesta di applicazione dell’indulto può essere proposta in
sede di legittimità soltanto se in precedenza già presentata al giudice
del merito che non l’abbia accolta (Cass., Sez. 4, n. 15262/2008, Rv.
243631), potendo pertanto il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto ritenersi ammissibile solo qualora il
giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, là
dove, nel caso in cui lo stesso abbia semplicemente omesso di pronunciarsi (come nel caso di specie), dev’essere adito il giudice dell’esecuzione (Casa., Sez. 5, n. 43262/2009 Rv. 245106; Casa., Sez. Un.,
n. 2333/1995, Rv. 200262).
4. — Al riscontro dell’infondatezza di tutti i motivi di dogjianza
avanzati dall’imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2012.

6

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA